Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
1 Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici 1 (del 6 febbraio 1996) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 16 ottobre 1995 n. 4444 del Consiglio di Stato; preso atto dell’Accordo intercantonale sugli appalti, così come approvato dall’Assemblea straordinaria del 25 novembre 1994 della Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti delle pubbliche costruzioni, pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente e della Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti dell’economia pubblica; d e c r e t a :
Ratifica
Art. 1
1 È ratificato il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994, detto in seguito Concordato (allegato).
2 È ratificata la revisione 15 marzo 2001 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.
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Esecuzione
Art. 2
Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni per l’esecuzione del Concordato. Art. 3 ...
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Autorità di ricorso
Art. 4
1 L’autorità di ricorso ai sensi del Concordato è il Tribunale cantonale amministrativo.
2 Salvo disposizioni contrarie contenute nel Concordato, la relativa procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
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Entrata in vigore
Art. 5
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Esso entra in vigore
5 con la pubblicazione della dichiarazione di adesione del Cantone nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Pubblicato nel BU 1996 , 70 e 211.
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Titolo modificato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.
2
Cpv. introdotto dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.
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Art. abrogato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.
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Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
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Entrata in vigore: 21.5.1996 - RU 1996, 1438 e BU 1996, 211.
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