Regolamento concernente l’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio quale terapista complementare
Regolamento concernente l’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio quale terapista complementare (del 17 febbraio 2004) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - -
1 d e c r e t a : Capitolo I Disposizioni generali
Organo responsabile
Art. 1
2 L’esame è organizzato, su delega del Dipartimento della sanità e della socialità dal Centro professionale sociosanitario medico-tecnico (in seguito CPS-MT) sotto la supervisione della Commissione d’esame.
Scopo dell’esame
Art. 2
1 L’esame ha lo scopo di valutare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità operative dei singoli candidati relative ai fondamenti dell’agire del terapista complementare, con particolare attenzione alla sicurezza dell’intervento sul paziente e al riconoscimento dei propri limiti di competenza.
2 L’esame non valuta le conoscenze specifiche dei singoli candidati nell’ambito delle terapie complementari che essi intendono applicare una volta ottenuta l’autorizzazione d’esercizio. Capitolo II Commissione d’esame
Composizione
Art. 3
1 È istituita una Commissione d’esame composta di 5 membri nominati dal Consiglio di Stato.
2 La scelta dei membri è determinata in funzione delle attività di vigilanza sanitaria e delle competenze nelle materie d’esame.
3 Fanno parte della commissione: a) b) c)
4 La commissione nomina il suo presidente scegliendolo tra i due rappresentanti del Dipartimento della sanità e della socialità.
Compiti
Art. 4
La Commissione: a) b) c) d) e)
3
1 Ingresso modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
2
Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
3 Lett. modificata dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
Vigilanza sugli esami
Art. 5
L’esame ha luogo sotto la vigilanza della Commissione e non è pubblico; in casi particolari la Commissione può concedere delle deroghe. Capitolo III Ammissione all’esame
Bando d’esame
Art. 6
1 Il bando d’esame è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino almeno due mesi prima della data d’inizio dell’esame.
2 La pubblicazione deve perlomeno indicare: a) b) c) d) e) f)
Iscrizione
Art. 7
4 L’iscrizione all’esame avviene mediante l’inoltro della relativa domanda al CPS-MT entro il termine d’iscrizione stabilito.
Accettazione delle iscrizioni
Art. 8
1 Il candidato che ha presentato la domanda d’iscrizione completa della documentazione richiesta entro il termine prescritto e ha pagato la tassa è ammesso all’esame e ne riceve comunicazione.
2 Con l’ammissione all’esame, il candidato riconosce il relativo regolamento.
Esonero dall’esame
Art. 9
Sono esonerati dall’esame i titolari di un diploma in una professione sanitaria di livello terziario riconosciuta dalle autorità federali o intercantonali. Capitolo IV Organizzazione dell’esame
Convocazione
Art. 10
5 Il programma delle sessioni d’esami è comunicato all’esaminando dal CPS-MT almeno
10 giorni prima della data fissata.
Ritiro del candidato
Art. 11
La tassa viene rimborsata solamente se il candidato giustifica il ritiro dall’esame con motivi di forza maggiore: malattia, infortunio, maternità, lutto in famiglia, servizio militare o di protezione civile.
Esclusione
Art. 12
Sono esclusi dalla prosecuzione degli esami quei candidati che: a) b)
Sorveglianza degli esami, esaminatori
Art. 13
6 Gli esami sono condotti da due o più esaminatori. Essi possono controllare l’identità dei candidati. Capitolo V Svolgimento dell’esame
4 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
5
Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
6 Art. modificato dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.
Materie d’esame e durata massima
Art. 14
L’esame contempla le seguenti materie: a) b) c) d) e) f) g)
Valutazione delle materie
Art. 15
1 Le prestazioni sono valutate con le note da 6 a 1; è ammesso l’uso di mezzi punti.
2 Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Capitolo VI Superamento o ripetizione dell’esame
Condizioni per il superamento dell’esame 7 Art. 16 8 1 Nella valutazione dei risultati degli esami le materie di anatomia, fisiologia e patologia contano il doppio nel calcolo della media.
2 L’esame è superato se, cumulativamente: a) b) c) d)
Ripetizione dell’esame
Art. 17
9 1 Qualora l’esame non fosse superato il candidato può ripresentarsi con tutte le materie di cui all’art. 14 ad una sessione successiva.
2 L’esame può essere eseguito per un massimo di tre volte. Esaurite tali possibilità il candidato è escluso dagli esami.
3 L’assenza all’esame non giustificata dal candidato ai sensi dell’art. 11 equivale al mancato superamento della sessione d’esame. Se l’assenza è stata giustificata il candidato viene convocato per recuperare l’esame mancato, che sarà valutato nell’insieme degli altri esami in applicazione dei parametri di cui all’art. 16.
Diritto di ricorso
Art. 18
10 1 Contro le valutazioni degli esami effettuate dal CPS-MT, è dato reclamo nel termine di
15 giorni alla direzione dell’istituto scolastico stesso. La decisione su reclamo verrà presa dalla direzione dell’istituto sentito il preavviso della Commissione d’esame.
2 La decisione su reclamo è impugnabile con ricorso dapprima al Consiglio di Stato, e poi al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni. Non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Capitolo VII Disposizioni finali
Norma transitoria
Art. 19
1 Il superamento prima del 30 marzo 2005 dell’esame che conclude il primo periodo di formazione per l’ottenimento del diploma cantonale di massaggiatore è equiparato al superamento dell’esame di terapista complementare.
2 Per i primi tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento può essere nominato quale membro della commissione d’esame di cui all’art. 3 cpv. 3 lett. c) un guaritore ai sensi del diritto previgente in grado di comprovare un’attività di almeno 10 anni.
7 Nota marginale modificata dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.
8 Art. modificato dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.
9
Art. modificato dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.
10 Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
3 Per i candidati che partecipano alle prime due sessioni d’esame fissate subito dopo l’entrata in previgenti disposizioni in materia di superamento o ripetizione dell’esame. 11
Entrata in vigore
Art. 20
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2004. Pubblicato nel BU 2004 , 95.
11 Cpv. introdotto dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.
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