Legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio
                            Legge  di applicazione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato  e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio  (del 14 marzo 2011)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 26 maggio 2009 n. 6228 del Consiglio di Stato;  d e c r e t a :  Capitolo primo  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo della legge
Art. 1
                            La  presente  legge  disciplina  l’applicazione  della  legge  federale  13  marzo  1964  sul  lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro) (in seguito: LL), della legge  federale  20  marzo  1981  sul  lavoro  a  domicilio  (in  seguito:  LLD)  e  delle  relative  ordinanze  d’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competenti
Art. 2
                            Il  Consiglio  di  Stato  designa  il  Dipartimento  e  le  unità  amministrative  subordinate  competenti per l’applicazione della presente legge.  Capitolo secondo  Norme di applicazione della legge federale sul lavoro
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione cantonale paritetica del lavoro
Art. 3
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  nomina  ogni  quattro  anni  una  Commissione  cantonale  paritetica  del  lavoro  quale  organo  consultivo  per  ogni  questione  relativa  alla  legislazione  sul  lavoro,  tenuto  conto,  per  quanto  concerne  l’attuazione  delle  norme  d’igiene  e  salute  sul  posto  di  lavoro,  dell’indipendenza strategica ed operativa che deve essere garantita all’organo d’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  Commissione  sono  rappresentate  in  modo  paritetico  le  associazioni  dei  lavoratori  e  le  associazioni dei datori di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La segreteria è assicurata dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Approvazione piani e permesso d’esercizio
(art. 7 e 8 LL)
Art. 4
                            1  Chiunque   intende   costruire   o   trasformare   un’azienda   deve   proporre   i   piani   al  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’approvazione  dei  piani  di  costruzione  o  di  trasformazione  può  essere  subordinata  a  speciali  misure protettive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il datore di lavoro deve chiedere il permesso d’esercizio al Dipartimento prima di iniziare l’attività  aziendale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consulenza in materia di costruzione
o trasformazione di aziende
Art. 5
                            Per  la  costruzione  o  trasformazione  di  aziende  non  assoggettate  ad  approvazione  dei  piani e permesso d’esercizio il Dipartimento conferma le misure da adottare per l’igiene e  la tutela  della salute sul posto di lavoro nell’ambito della procedura prevista dalla legge edilizia cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Giorni festivi ufficiali
(art. 20a LL)
Art. 6
                            Sono giorni festivi ufficiali:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 7
                            1  Contro  le  decisioni  dell’autorità  cantonale  competente  è  data  facoltà  di  ricorso  al  Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; per i ricorsi contro le  decisioni pronunciate in virtù della legge federale, sono inoltre applicabili le norme degli art. 56 e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58 di quest’ultima.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisioni e provvedimenti amministrativi
Art. 8
                            1  Le  decisioni  e  i  provvedimenti  amministrativi  previsti  dagli  art.  50  e  53  della  legge  federale sono di competenza del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  decisione  di  chiusura  di  un’azienda  per  un  tempo  determinato,  giusta  l’art.  52  cpv.  2  della  legge federale, spetta al Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Perseguimento penale
Art. 9
                            Le  infrazioni  alle  disposizioni  penali  sanzionate  dagli  art.  59  a  62  della  legge  federale  sono perseguite dal Ministero pubblico.  Capitolo terzo  Norme di applicazione della legge federale sul lavoro a domicilio
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 10
                            1  Il Dipartimento:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  tiene  il  registro  dei  datori  di  lavoro,  lo  verifica  almeno  una  volta  all’anno  e  presenta  annualmente il rapporto sull’esecuzione della legge all’autorità federale (art. 15 LLD).
                        
                        
                    
                    
                    
                Perseguimento penale
Art. 11
                            Le infrazioni alla LLD sono perseguite dal Dipartimento secondo la legge di procedura  per le contravvenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di ricorso
Art. 12
                            Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni  sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.  Capitolo quarto  Norma abrogativa e finale
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa
Art. 13
                            Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 14
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.  IL CONSIGLIO DI STATO, visto l’articolo 14 della legge che precede,  o r d i n a :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            La  legge  di  applicazione  della  legge  federale  sul  lavoro  nell’industria,  nell’artigianato  e  nel  commercio  e  della  legge  federale  sul  lavoro  a  domicilio  del  14  marzo  2011  è  pubblicata  nel  Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° giugno 2011.  Pubblicata nel BU  2011  , 314