Decreto esecutivo concernente l’ organizzazione dei circondari di tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali e provvisorie
delle misurazioni ufficiali e provvisorie (dell’ 11 novembre 2003) IL CONSIGLIO DI STATO richiamati: a) art. 3 e 4 della Legge sulla misurazione catastale del 2 febbraio 1933 b) i dispositivi degli art. da 80 a 91 del Regolamento sulla misurazione catastale del 9 luglio 1935;
Diritto di eseguire i lavori
Art. 1
I lavori di tenuta a giorno e di gestione delle misurazioni ufficiali e provvisorie non eseguiti direttamente dalla Confederazione, dal Cantone o da altri specialisti autorizzati sono di competenza dei geometri revisori di circondario designati.
Consultazione e diffusione dati
Art. 2
Il geometra revisore di circondario è il solo autorizzato a diffondere estratti ufficiali della rispettiva misurazione ufficiale e provvisoria.
Rilascio estratti
Art. 3
Il rilascio degli estratti censuari è di competenza: a) dell’ ufficio dei registri nei comuni in cui è in vigore il registro fondiario definitivo; b) del geometra revisore del circondario nei comuni in possesso di una nuova misurazione ufficiale ma dove non è ancora introdotto e in vigore il registro fondiario definitivo; c) della cancelleria comunale nei comuni in possesso di vecchia mappa censuaria o di mappa fotogrammetrica provvisoria. Nei comuni in cui è in corso il raggruppamento dei terreni il rilascio degli estratti censuari avviene a cura: d) della cancelleria comunale sino al momento dell’ approvazione provvisoria del nuovo riparto dei fondi (decisione di I. istanza); e) del geometra assuntore del raggruppamento nel periodo decorrente fra l’ approvazione provvisoria del nuovo riparto (decisione di I. istanza) sino all’ approvazione definitiva (decisione di II. istanza). Negli estratti, a fianco dei numeri del vecchio particellare, si dovranno indicare le assegnazioni di nuovo riparto con la menzione, nella colonna «Osservazioni», che i nuovi fondi sono già stati consegnati ai proprietari salvo e riservato l’ esito dei ricorsi di II. istanza; f) del geometra assuntore del raggruppamento, rispettivamente della nuova misurazione ufficiale, dal momento in cui il nuovo riparto è dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato sino all’ approvazione della nuova misurazione catastale ufficiale. Il geometra revisore di circondario deve rilasciare gli estratti censuari nel termine di 48 ore, a semplice richiesta scritta, telefonica o verbale di un notaio o delle parti interessate.
Nuove costruzioni e cambiamenti di destinazione
dei fondi
Art. 4
I proprietari sono obbligati a notificare al municipio del rispettivo comune l’ edificazione di nuove costruzioni di qualsiasi natura e, in genere, tutti i cambiamenti di coltura nei loro fondi. Da parte loro, i municipi sono tenuti a comunicare il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, le variazioni di cui sopra all’ ufficio cantonale di stima e, per i comuni in possesso di misurazione ufficiale o di misurazione fotogrammetrica provvisoria, al geometra revisore. Nei comuni dove è in corso il raggruppamento la notifica sarà fatta al geometra revisore.
Formulari ufficiali
Art. 5
Per tutte le operazioni della tenuta a giorno si devono impiegare i formulari ufficiali previsti dalla regolamentazione vigente e le istruzioni per il loro impiego che saranno impartite dal Consiglio di Stato e dai dipartimenti competenti. Le tasse relative sono quelle fissate dalla tariffa in vigore.
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Art. 6
È fatto obbligo agli ufficiali dei registri: a) di apporre il bollo dell’ ufficio e di aggiungere la seguente nota «Annesso all’ iscrizione Nº. ... in data ...» ai piani speciali di mutazione ed anche alle copie di questi piani destinate agli incarti del geometra revisore; b) di non accettare estratti censuari e piani speciali di mutazioni portanti una data in arretrato di oltre un mese dal giorno della celebrazione dell’ atto pubblico (contratto); c) di trasmettere al geometra revisore le comunicazioni mensili delle mutazioni. A sua volta il geometra le trasmetterà al comune per la conservazione, immediatamente dopo aver introdotto le mutazioni nei registri.
Pubblicazione nel foglio ufficiale
Art. 7
Il Consiglio di Stato procederà periodicamente alla pubblicazione nel Foglio Ufficiale di un elenco da cui risultano: a) i Comuni dotati di misurazione ufficiale; b) i circondari di tenuta a giorno; c) d) i comuni nei quali è stato introdotto il registro fondiario definitivo.
Norme abrogative
Art. 8
giorno delle misurazioni catastali ufficiali del 24 febbraio 1953.
Norme finali
Art. 9
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Pubblicato nel BU 2003 , 317. Note:
1) Entrata in vigore: 21 novembre 2003 - BU 2003, 317.
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