Legge sulla costituzione di riserve di crisi al beneficio di sgravi fiscali
10.2.2.2.1 Legge sulla costituzione di riserve di crisi al beneficio di sgravi fiscali (del 19 settembre 1988) IL GRAN CONSIGLIO DELLA RE PUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 7 giugno 1988 n. 3328 del Consiglio di Stato, d e c r e t a :
Principio
Art. 1
Le aziende autorizzate dalla Legge federale del 20 dicembre 1985 a costituire riserve di crisi al beneficio di sgravi fiscali hanno diritto, su queste riserve, allo sgravio dalle imposte cantonali e comunali.
Aziende autorizzate
Art. 2
1 Possono costituir e riserve di crisi le aziende che occupano almeno 20 lavoratori.
2 Fanno eccezione le aziende la cui attività principale consis te nell’acquisto, nella vendita e nell’ amministrazione di immobili, come pure le società sottoposte a un regime di tassazione spec iale secondo la Legge tributaria (qui denominata LT).
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Versamento annuo e importo massimo
Art. 3
1 L’ importo annuo da versare a riserva non deve superare il 15% della base di calcolo determinata conformemente alla Legge federale e alla relativa ordinanza; esso non può essere inferiore a fr. 10’000. - .
2 L’ importo massimo delle riserve non deve superare il 20% della massa salariale annua determinante, giusta la legislazione AVS.
Determinazione degli sgravi fiscali
Art. 4
1 I versamenti annui alle riserve di c risi sono parifi cati a spese giustificate dell’ uso commerciale.
2 Le riserve di crisi sono tuttavia parificate a riserve tassate come utile.
Ulteriore imposizione
Art. 5
1 Le riserve liberate sono assoggettate integralmente all’imposta sul reddito o sull’ utile senza compensazio ne con eventuali perdite, se l’ azienda: a) non fornisce la prova della loro corretta utilizzazione; b) cessa l’ attività aziendale; c) trasferisce la prop ria sede o uno stabilimento d’ i mpresa all’ estero.
2 Per le persone fisiche le riserve liberate fanno oggetto di una tassazione annua intera in applicazion e dei disposti della LT, con l’ aliquota massima.
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3 Per le persone giuridiche con tassazione annuale t ali riserve sono imposte con l’ aliquota massima in sede di tassazione ordinaria .
Applicabilità della legge federale
Art. 6
In quanto questa legge non vi deroghi espressamente in senso più restrittivo, le disposizioni della legge federale del 20 marzo 1985 sono applicabili per analogia.
Applicabilità della LT
Art. 7
Il trattamento f iscale delle riserve di crisi è regolato dalla LT.
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Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1 . 1.1995 - BU 1994, 345.
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Cpv. modificato dal la L 21.6.1994; in vigore dal 1 .1.1995 - BU 1994, 345.
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Regolamento di applicazione e Dipartimento competente
per le liberazioni individuali
Art. 8
1 Il Consiglio di Stato ha la facoltà di emanare un regolamento di applicazione di questa legge.
2 Il Dip artimento delle finanze e dell’economia è l’ autorità competente per tutto quanto riguarda i rapporti fra le autorità cantonali e le autorità federali, in particolare in caso di richieste di liberazione individuale. Esso è autorizzato a richiedere alle aziende ogni informazione necessaria per l’ applicazione di questa legge. È riservato l’ art. 7.
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Rapporto con il decreto legislativo cantonale
Art. 9
1 Il decreto legis lativo cantonale concernente l’ esenzio ne delle riserve di crisi dell’ economia privata dalle imposte ca ntonali e comunali del 15 aprile 1952 (qui denominato decreto legislativo) è appli cabile sino e compreso l’ anno di tassazione 1988 per le persone giuridiche e il periodo di tassazione 1987/88 per le persone fisiche.
2 Il decreto legislativo resta in vigore sino ad esaurimento delle sue conseguenze legali.
3 Riserve secondo questo decreto non posson o più essere costituite dopo l’ entrata in vigore della presente legge.
4 L’ azienda che intende prendere provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro deve dapprima utilizzare le riserve costituite secondo il decreto legislativo.
5 Il Con siglio di Stato provvederà all’ abrogazione del decreto non appena le riserve costituite in base allo stesso saranno state integralmente liberate.
Entrata in vigore
Art. 10
1 Q uesta legge è applicabile p er la prima volta ai fini dell’ imposta cantonale 1989 per le persone giuridiche e 1989/90 per le persone fisiche.
2 Riserve di crisi conformi a questa legge possono essere costituite per la prima volta per gli esercizi che si rife riscono alle persone fisiche chiusi nel 1988 e per quelli che si riferiscono alle persone giuridiche chiusi nel 1989.
3 Decorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti e secutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1989. Pubblicata nel BU 19 88 , 309.
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Cpv. modificato dal la L 21.6.1994; in vigore dal 1 .1.1995 - BU 1994, 345.
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