Regolamento di applicazione della legge cantonale sul lavoro (841.110)
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Regolamento di applicazione della legge cantonale sul lavoro

1 Regolamento di applicazione della legge cantonale sul lavoro (del 22 gennaio 1970) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge cantonale sul lavoro dell’11 novembre 1968; d e c r e t a : CAPITOLO I Norme diverse Art. 1
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1 L’Ufficio dell’ispettorato del lavoro è incaricato di applicare la legge cantonale sul lavoro.
2 Rimangono riservate le competenze espressamente attribuite dalla legge di cui al cpv. 1 al Dipartimento o al Consiglio di Stato e le competenze espressamente attribuite ad altre autorità dalle legislazioni speciali.
3 L’Ufficio dell’ispettorato del lavoro è in particolare competente per: a) la classificazione delle aziende, b) la concessione di deroghe agli orari di apertura dei negozi in occasione di esposizioni, inaugurazioni di nuove attività o giubilei, c) le decisioni di multa in materia di apertura e chiusura dei negozi fino a fr. 5000.--.

Elenco delle aziende

Art. 2

Il Dipartimento tiene l’elenco delle aziende industriali e non industriali, soggette alla legge federale e a quella cantonale.

Lavoro notturno

a) nelle farmacie di turno

Art. 3

Il Dipartimento, uditi i Comuni interessati, fissa i turni di notte e nei giorni festivi nelle farmacie.

b) nelle stazioni di vendita di carburanti

lubrificanti e affini

Art. 4

I turni di servizio notturno delle stazioni di vendita di carburanti, lubrificanti e affini, devono essere preventivamente autorizzati dal Dipartimento. Art. 5 ...
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Tasse

Art. 5a 3 1 Per i permessi rilasciati dall’autorità di cui all’art. 1 del presente regolamento, sono percepite le tasse seguenti: a) permesso di lavoro notturno o domenicale (art. 17 e 19 della Legge federale sul lavoro): fr.
100.-- per una notte o una domenica e massimo cinque lavoratori occupati; supplementi: fr. 20.-- per ogni gruppo o frazione di gruppo di cinque lavoratori e fr. 10.-- per ogni notte o domenica aggiunta, fino ad un massimo di fr. 250.--;
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Art. modificato dal R 31.5.2011; in vigore dal 3.6.2011 - BU 2011, 340; precedenti modifiche: BU 1994,

198 e 657; BU 1999, 307; BU 2004, 261 e 443, BU 2008, 562.

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Art. abrogato dal R 16.6.1999; in vigore dal 18.6.1999 - BU 1999, 150; precedente modifica: BU 1982,

266.

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Art. modificato dal R 30.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 99; precedenti modifiche: BU 1982,

266; BU 1994, 198; BU 2004, 443.

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Lett. modificata dal R 12.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 587.

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b) permesso di lavoro domenicale combinato con un’autorizzazione di deroga agli orari d’apertura dei negozi: supplemento: fr.100.--, per un massimo di fr. 300.--; c) autorizzazione di deroga agli orari d’apertura dei negozi senza necessità di permesso per l’occupazione di personale: fr. 100.-- più un supplemento di fr. 20.-- per ogni giorno supplementare, per un massimo di fr.
200.--; d) approvazione piani di costruzione, sistemazione o trasformazione (art. 7 della Legge federale sul lavoro): fr. 100.-- per progetti con al massimo dieci lavoratori occupati in attività senza pericoli particolari (tabella dei pericoli particolari definiti nella direttiva CFSL N. 6508); supplementi: fr. 50.-- per ogni gruppo o frazione di gruppo di dieci lavoratori e fr. 50.-- per ogni pericolo particolare rilevato, fino ad un massimo di fr.1000.--; e) permessi d’esercizio (inizio attività): metà della tassa percepita per l’approvazione dei piani. Minimo fr.100.--; f) permessi per caldaie a vapore: fr. 75.-- più fr. 25.-- per ogni oggetto supplementare, fino ad un massimo di fr. 200.--; g) modifiche non sostanziali di decisioni per permessi o autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c):
30% della tassa emessa per la loro emissione, ritenuta in ogni caso una tassa minima di fr. 25.- -. h) autorizzazione di occupazione regolare di giovani di età inferiore ai 15 anni prosciolti dall’obbligo scolastico (art. 9 dell’Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro): fr. 50.--.
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2 I controlli aziendali sono soggetti al pagamento di una tassa di cancelleria nella misura in cui comportano l’emanazione di misure o ordini supplementari: fr. 100.-- per un tempo d’ispezione fino ad un quarto di giornata, una sola misura o ordine e massimo 10 lavoratori occupati in azienda; supplementi: fr. 50.-- per ogni misura o ordine supplementare, fr. 50.-- per ogni ulteriore quarto di giornata d’ispezione e fr. 20.-- per ogni gruppo o frazione di gruppo di dieci lavoratori, per un massimo di fr. 500.--.
3 Per i corsi di formazione proposti dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro è percepita una tassa di cancelleria proporzionata alla durata, pari a fr. 50.-- la mezza giornata e per partecipante. Per corsi di postformazione, tariffa oraria/lezione di fr. 140.-- e spese amministrative e di logistica a carico dell’organizzatore. Art. 6 ... 6 CAPITOLO II Zone turistiche e di confine

Deroghe agli orari di apertura:

Zone turistiche

a) delimitazione

Art. 7

7 Sono considerate zone turistiche, secondo l’art. 22 della legge cantonale, tutti i Comuni del Cantone.

b) prolungamento di orario

Art. 8

Nel periodo turistico, compreso tra il Sabato Santo e la seconda domenica di ottobre, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge cantonale, sono ammessi i seguenti prolungamenti di orario:
8 a) negozi di tabacchi ed edicole di giornali: apertura ammessa fino alle ore 22.00 tanto nei giorni feriali quanto nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali; b) pasticcerie:
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Lett. introdotta dal R 22.10.2013; in vigore dal 25.10.2013 - BU 2013, 434.

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Art. abrogato dal DE 7.2.1984; in vigore dal 10.2.1984 - BU 1984, 57.

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Art. modificato dal R 14.6.1994; in vigore dal 1.7.1994 - BU 1994, 198.

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Frase modificata dal R 14.6.1994; in vigore dal 1.7.1994 - BU 1994, 198.

3 apertura ammessa fino alle ore 18.30 del sabato; c) negozi di fiori: apertura ammessa fino alle ore 18.30 del sabato; d) negozi specializzati di articoli fotografici: apertura ammessa fino alle ore 20.00, tanto nei giorni feriali quanto nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali. e) negozi di articoli turistici e di ricordi: apertura ammessa fino alle ore 20.00 tanto nei giorni feriali quanto nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali; f) altri generi di negozi (previsti dall’art. 21 cpv. 1 lett. a, b e c della legge cantonale): apertura ammessa fino alle ore 18.30 del sabato; 9 g) panettiere: apertura ammessa la domenica e nei giorni festivi ufficiali fino alle ore 12.00. 10

Zone di confine

a) delimitazione

Art. 9

11 Sono considerate zone di confine, secondo l’art. 22 della legge cantonale, i comuni di Arogno, Balerna, Besazio, Breggia, Brissago, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Centovalli, Chiasso, Coldrerio, Gambarogno, Ligornetto, Lugano, Mendrisio, Meride, Monteggio, Morbio Inferiore, Novazzano, Ponte Tresa, Riva San Vitale, Stabio e Vacallo.

b) prolungamento di orario

Art. 10

12 Nelle zone di confine, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge cantonale, sono ammessi i seguenti prolungamenti d’orari: a) negozi di tabacchi, edicole di giornali e stazioni di vendita di carburanti, lubrificati e affini: apertura ammessa fino alle ore 22.00 nei primi 5 giorni della settimana e fino alle ore 23.00 al sabato, alla domenica, nelle vigilie dei giorni festivi ufficiali e nei giorni festivi ufficiali; b) pasticcerie: apertura ammessa fino alle ore 19.00 nei giorni feriali; c) negozi di fiori: apertura ammessa fino alle ore 19.00 nei giorni feriali; d) negozi del ramo alimentare e farmacie (salvo quelle di turno) e negozi di altro genere (escluse le botteghe di parrucchieri e pettinatrici ed i negozi indicati alla lettera f): apertura fino alle ore 19.00 nei giorni feriali; e) negozi che vendono esclusivamente o prevalentemente articoli tipici d’esportazione: apertura ammessa fino alle ore 22.00 nei primi 5 giorni della settimana fino alle ore 23.00 al sabato, la domenica nella vigilia dei giorni festivi ufficiali; f) negozi di abbigliamento, maglieria, calzature, pelletteria, biancheria e lingeria, accessori, profumeria e cosmetici, orologeria e bigiotteria, cristalleria, casalinghi, articoli ricordo, articoli fotografici e ottici, apparecchi radio, televisione, audio e video, dischi e videocassette, articoli sportivi, giocattoli, libri e cartoleria: - apertura ammessa fino alle ore 19.00 nei giorni feriali; - apertura ammessa nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dalle ore 09.00 alle ore 19.00, in base ad autorizzazione rilasciata dal Dipartimento delle finanze e dell’economia su esplicita richiesta. In questo caso l’autorizzazione viene concessa la prima volta per un periodo di 6 mesi; potrà in seguito essere rinnovata di anno in anno, se l’attrattività economica dell’apertura domenicale verrà debitamente comprovata. 13
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Lett. modificata dal R 14.7.1993; in vigore dal 16.7.1993 - BU 1993, 313.

10 Lett. introdotta dal R 9.7.1996; in vigore dal 12.7.1996 - BU 1996, 211. Essa ha carattere transitorio e

avrà effetto al più tardi fino all’entrata in vigore della nuova legge.

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Art. modificato dal R 22.6.2010; in vigore dal 25.6.2010 - BU 2010, 222; precedenti modifiche: BU 1994,

198 e 217; BU 1996, 85, 87 e 459; BU 1997, 467; BU 1998, 417; BU 1999, 349; BU 2000, 376; BU 2001,

389; BU 2002, 395; BU 2003, 419; BU 2004, 163, 443.

12 Art. modificato dal R 14.6.1994; in vigore dal 1.7.1994 - BU 1994, 198.
13 Lett. modificata dal R 3.4.1996; in vigore dal 5.4.1996 - BU 1996, 85; successive modifiche: BU 1996,

459; BU 1997, 467; BU 1998, 417; BU 1999, 349; BU 2000, 376; BU 2001, 389; BU 2002, 395; BU 2003,

419; BU 2004, 443.

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CAPITOLO III Commissione cantonale del lavoro Art. 11-17 ... 14 CAPITOLO IV Norme finali

Norme abrogative

Art. 18

Sono abrogati: a) il decreto esecutivo in applicazione della legge sul lavoro dell’11 maggio 1953, del 21 dicembre
1953; b) il regolamento sull’organizzazione della Commissione cantonale del lavoro, del 30 luglio 1969.

Entrata in vigore

Art. 19

Il presente regolamento entra in vigore 15 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1970 , 27.
14 Art. abrogati dal R 31.5.2011; in vigore dal 3.6.2011 - BU 2011, 340; precedenti modifiche: BU 1997,

113; BU 2008, 236.

15 Entrata in vigore: 3 febbraio 1970 - BU 1970, 27.
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