Decreto legislativo concernente l’introduzione di un contributo straordinario a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato
2.5.4.5.2 Decreto legislativo concernente l’introduzione di un contributo straordinario a carico dei dipende nti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato (del 20 dicembre 2012) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO – visto il messaggio 15 ottobre 2012 n. 6697 del Consiglio di Stato, – visto il rapporto 18 dicembre 2012 n. 6697 R5 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze, d e c r e t a : Art. 1 Per l’anno 2013 viene introdotto un contributo straordinario a car ico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato. Esso corrisponde a una riduzione del 2% degli stipendi di cui all’art. 3 legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, aggiornati al 1° gennaio 2013. Sono esentati i primi fr. 65’000. – . Art. 2 Per i gradi d’occupazione parziale la quota esente è ridotta proporzionalmente. Art. 3 Il contributo straordinario di cui all’art. 1 è maggiorato dell’1% per i Consiglieri di Stato e per i dipendenti con uno stipendio annuo pari o maggiore a quello previsto dall’art. 6 della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato. Art. 4 Il contributo straordinario sarà restituito per intero se il conto d’esercizio chiude in pare ggio a consuntivo dopo la restituzione. Art. 5 Ai fini dell’applicazione dell’art. 10 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, lo stipendio assicurato è calcolato sullo stipendio base, non decurtato dal contributo straordinario di cui all’art. 1. Art. 6 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio
2013. Pubblicato nel BU 2013 , 97.
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