Legge di applicazione alla Legge federale sul lavoro a domicilio del 20 marzo 1981
10.1.1.3: L di applicazione alla Legge federale sul lavoro a domicilio del 20 marzo 1981 - 12 marzo 1984
10.1.1.3 Legge di applicazione alla Legge federale sul lavoro a domicilio del 20 marzo 1981 (del 12 marzo 1984) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 22 febbraio 1983 n. 2692 del Consiglio di Stato,
Scopo
Art. 1 La presente legge disciplina i provvedimenti di competenza cantonale previsti dalla Legge federale sul lavoro a domicilio (in seguito LLD) e relative disposizioni esecutive.
Autorità competente
Art. 2
Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’esecuzione della LLD.
Competenze
Art. 3
1 Il Dipartimento è in particolare competente per: a) decidere d’ufficio o su domanda i casi dubbi (art. 2 LLD); b) decidere in merito alla concessione di deroghe come previsto dall’art. 7 LLD; c) procedere alle verifiche previste dall’art. 11 LLD; d) procedere penalmente come previsto dall’art. 12 segg. della LLD.
2 Esso tiene il registro dei datori di lavoro e lo verifica almeno una volta all’anno (art. 15 cpv. 3 LLD) e presenta annualmente un rapporto all’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro sull’esecuzione della legge (art. 15 cpv. 4 LLD).
Commissione del lavoro a domicilio
Art. 4 Il Consiglio di Stato nomina una Commissione composta di rappresentanti dello Stato, dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo di esaminare i problemi concernenti il lavoro a domicilio nel Cantone.
Penalità
Art. 5
[1] Le infrazioni alla LLD sono perseguite secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.
Autorità di ricorso
Art. 6
[2] Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Entrata in vigore
Art. 7
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [3] Pubblicata nel BU 1984 , 255.
[1]
Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedente modifica: BU 2004, 388.
[2]
Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40.
[3]
Entrata in vigore: 9 novembre 1984.
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