Decreto esecutivo che designa le organizzazioni legittimate a fare opposizione ai sensi dell’art. 8 LE
Decreto esecutivo che designa le organizzazioni legittimate a fare opposizione ai sensi dell’art. 8 LE (del 22 febbraio 1995) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO d e c r e t a : Organizzazioni legittimate a ricorrere Sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 8 LE le organizzazioni elencate in Controllo
1 In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della
2 Il Dipartimento controlla se esse continuino ad adempiere le condizioni per il diritto di opposizione Richiesta di altre organizzazioni
1 Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell’art. 8 capoverso 1 LE sono iscritte,
2 La richiesta deve essere presentata al Consiglio di Stato almeno 6 mesi prima della data in cui Disposizioni transitorie La presente ordinanza non si applica alle opposizioni presentate prima della sua entrata Entrata in vigore Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed ALLEGATO (ART. 1)
1. Pro Natura Ticino - Lega svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino.
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2. WWF, Sezione Svizzera italiana.
3. Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio.
4. Federazione ticinese per l’integrazione degli andicappati (FTIA).
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1995 , 111.
1 No. allegato modificato dal DE 10.6.2008; in vigore dal 13.6.2008 - BU 2008, 303.
2 No. allegato introdotto dal DE 8.4.2008; in vigore dall’11.4.2008 - BU 2008, 210.
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