Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione invalidità (851.400)
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Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione invalidità

1 Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione invalidità (del 21 giugno 1993) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale sull’assicurazione invalidità; 1 visto il messaggio 13 gennaio 1993 no. 4049 del Consiglio di Stato; decreta: TITOLO I Ufficio AI Capitolo I Organizzazione
Ufficio cantonale dell’assicurazione invalidità Art. 1
1 Nell’ambito dell’Istituto delle assicurazioni sociali è costituito l’Ufficio cantonale dell’assicurazione invalidità (Ufficio AI).
2 L’Ufficio AI è un servizio amministrativo del Dipartimento della sanità e della socialità con personalità giuridica propria. 2
3 L’Ufficio AI ha sede a Bellinzona.

Compiti

Art. 2 L’Ufficio AI applica la legislazione federale sull’assicurazione invalidità, secondo le direttive emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Autorità di vigilanza Art. 3 L’Ufficio AI è sottoposto alla vigilanza dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per quanto attiene all’applicazione della legislazione federale sull’assicurazione invalidità. Capitolo II Competenze
Capo ufficio Art. 4 1 L’Ufficio AI è diretto da un Capo ufficio.
2 In particolare egli: a) riceve, controlla e registra le richieste; b) riceve le comunicazioni di assicurati, autorità e terzi relativi al diritto alle prestazioni; c) trasmette immediatamente alla cassa di compensazione competente le comunicazioni riguardanti il diritto alle indennità giornaliere, alle rendite e agli assegni per grandi invalidi in corso; d) notifica le comunicazioni e le decisioni come pure la relativa corrispondenza; e) controlla l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione ordinati; f) coopera alla salvaguardia del posto di lavoro tramite provvedimenti di inserimento sociale; g) fornisce informazioni; h) conserva gli incarti AI; i) prende posizione in caso di ricorso e interpone i ricorsi di diritto amministrativo; l) rappresenta l’Ufficio AI verso terzi; m) può delegare compiti ai suoi collaboratori; n) disciplina la formazione dei collaboratori e degli apprendisti.
1
RS 831.20
2
Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

2

Collaboratori

Art. 5 I rapporti di servizio di tutti i collaboratori dell’Ufficio AI sono retti dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti e dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti. Capitolo IIa Assistenza amministrativa in materia fiscale 3
Trasmissione dei dati fiscali Art. 5a
4
1 I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi all’Ufficio AI singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.
2 Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. Capitolo III Responsabilità e disposizioni penali

Responsabilità

Art. 6 1 La responsabilità per i danni cagionati dall’Ufficio AI nell’adempimento di compiti di diritto federale è regolata dal diritto federale (art. 70 LAVS).
2 La responsabilità per i danni cagionati dai collaboratori dell’Ufficio AI nell’adempimento di compiti di diritto cantonale è regolata dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.
3 I collaboratori dell’Ufficio AI rispondono nei confronti del Cantone per i danni da essi cagionati con atti illeciti, agendo intenzionalmente o per colpa grave.
4 La procedura è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.
Disposizioni penali Art. 7
1 Il perseguimento ed il giudizio dei reati penali di cui all’art. 70 LAI sono deferiti all’autorità penale ordinaria.
2 Le sentenze cresciute in giudicato e le decisioni di non luogo a procedere devono essere trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione a norma dell’art. 90 cpv. 2 LAVS. Capitolo IV Rimedi giuridici
Rimedi giuridici Art. 8 È data facoltà di ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro ogni decisione dell’Ufficio AI, ed in particolare: a) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto a provvedimenti di integrazione (art. 8-27 LAI); b) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto ad una rendita (art. 28-41 LAI); c) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto ad un assegno per grandi invalidi (art. 42 LAI).
Tribunale arbitrale Art. 9 1 Il Consiglio di Stato nomina il Tribunale arbitrale competente a pronunciarsi sulla privazione della facoltà di curare gli assicurati o di fornire loro medicamenti o mezzi ausiliari conformemente all’art. 26 cpv. 4 LAI.
2 Il Consiglio di Stato emana un regolamento sull’organizzazione e ne determina la procedura.
3 Il Tribunale è composto di un Presidente e di quattro membri. TITOLO II
3
Capitolo introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 154.
4
Art. introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 154.
3 Spese di amministrazione e finanziamento
Spese di amministrazione Art. 10 L’assicurazione federale per l’invalidità rimborsa all’Ufficio, previa approvazione dell’UFAS, le spese di esercizio derivanti dall’applicazione della legge federale e della presente legge. Art. 11 ... 5 Art. 12 ... 6 TITOLO III Disposizioni finali e abrogative
Disposizione abrogativa Art. 13 La presente legge abroga il decreto legislativo concernente l’applicazione della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità del 28 dicembre 1961.
Modifica di altre leggi Art. 14 La legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali del 6 aprile 1961 è così modificata: Art. 1 cpv. 1 lett. m (nuova) m) dall’Ufficio AI.
Entrata in vigore Art. 15 1 La presente legge, decorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore 7 previa approvazione federale. 8 Pubblicata nel BU 1994 , 137.
5
Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 714.
6 Art. abroga to dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 714; precedente modifica: BU 2002,

420.

7
Entrata in vigore: 1° agosto 1994 - BU 1994, 137.
8
Approvazione federale: 10 settembre 1993.
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