Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (874.200)
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Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili

Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (legge giovani) (del 2 ottobre 1996) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a : CAPITOLO I Principi generali

Scopo

Art. 1

Il Cantone sostiene e coordina, per il tramite della presente legge, attività giovanili finalizzate alla partecipazione dei/delle giovani in uno spirito di autodeterminazione.

Definizioni

a) attività giovanili

Art. 2

1 Sono attività giovanili quei progetti, aperti a tutti, senza scopo di lucro, ideati e realizzati da giovani, gruppi giovanili e associazioni giovanili promossi in ambito extra scolastico ed extra sportivo.
2 Le attività giovanili forniscono ai giovani la possibilità di sviluppare la personalità nonché di dedicarsi a responsabilità politiche, sociali e culturali collaborando attivamente in organizzazioni giovanili, assumendo segnatamente funzioni direttive, assistenziali o consultive.

b) giovani; gruppi giovanili; associazioni giovanili

Art. 3

1 Sono giovani ai sensi della presente legge le persone di età compresa tra i 12 e i 30 anni.
2 Sono gruppi giovanili (di seguito gruppi) quei gruppi informali di giovani che progettano e/o realizzano attività giovanili.
3 Sono associazioni giovanili (di seguito associazioni) quelle organizzazioni aventi quale finalità principale il promovimento di attività giovanili i cui organi sono composti in maggioranza di giovani.

c) centri di attività giovanile

Art. 4

Sono centri di attività giovanile i luoghi aperti a tutta la popolazione destinati all'accoglienza di giovani, gruppi e associazioni che favoriscono attività rivolte ai giovani, in particolare occasioni d'incontro e di scambio, di comunicazione ed espressione, di creatività e partecipazione attiva.

Finanziamento e mezzi

Art. 5

1 1 I progetti e i centri giovanili di regola si autofinanziano tramite mezzi propri o di terzi.
2 Il Cantone può concedere prestazioni in natura, rispettivamente sussidi secondo la presente legge nei limiti stabiliti annualmente dal preventivo.
3 Sono riservate le disposizioni del capitolo IIIa della presente legge. CAPITOLO II Progetti singoli

Riconoscimento

Art. 6

1 Il Cantone può riconoscere singoli progetti presentati da giovani, gruppi o associazioni che organizzano e svolgono attività giovanili secondo la presente legge.
2 I criteri di riconoscimento sono definiti dal regolamento di applicazione.
1 Art. modificato dalla L 24.1.2005; in vigore dal 18.3.2005 - BU 2005, 105.

Sussidi

Art. 7

1 Il Cantone può concedere sussidi fino al massimo del 50% delle spese computabili, decise dal Consiglio di Stato.
2 I sussidi per i singoli progetti sono commisurati: a) b) c)

Prestazioni in natura

Art. 8

Il Cantone può concedere gratuitamente o a prezzo modico a giovani, gruppi o associazioni promotori di singoli progetti, prestazioni in natura ed in particolare: a) b) CAPITOLO III Centri di attività giovanile

Riconoscimento

Art. 9

1 Il Cantone può riconoscere centri di attività giovanile gestiti da associazioni giovanili e/o da altri enti privati o pubblici, senza scopo di lucro con personalità giuridica.
2 I criteri di riconoscimento sono definiti dal regolamento di applicazione.

Finanziamento

a) in generale

Art. 10

I centri di attività giovanile sono finanziati con: a) b) c)

b) sussidi

Art. 11

1 Il Cantone può concedere sussidi: a)
2 b)
2 I sussidi sono commisurati: a) b)
3 Singoli progetti realizzati in un centro di attività giovanile possono ricevere sussidi in base ai dispositivi del capitolo II. Capitolo IIIa 3 Consiglio cantonale dei Giovani

Principio

Art. 11a
4 Il Cantone favorisce la partecipazione alla vita politica dei giovani attraverso: a) b)

Consiglio cantonale dei Giovani

Art. 11b 5 1 Il Consiglio cantonale dei Giovani è un progetto realizzato da giovani residenti nel Cantone Ticino in base al principio dell’autodeterminazione.
2 Esso ha lo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza dei meccanismi democratici e di motivarli a partecipare alle attività politiche, di favorire l’incontro e lo scambio di idee fra i giovani e tra questi e le autorità su temi scelti dai giovani stessi.
2 Lett. modificata dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 13.
3 Capitolo introdotto dalla L 24.1.2005; in vigore dal 18.3.2005 - BU 2005, 105.
4 Art. introdotti dalla L 24.1.2005; in vigore dal 18.3.2005 - BU 2005, 105.
5 Art. introdotti dalla L 24.1.2005; in vigore dal 18.3.2005 - BU 2005, 105.
3 Il Consiglio di Stato riconosce funzione propositiva al Consiglio cantonale dei Giovani e si impegna a rispondere alle risoluzioni da esso adottate e a concordare le modalità di dialogo.

Finanziamento

a) Principio

Art. 11c 6 1 Per l’organizzazione del Consiglio cantonale dei Giovani il Consiglio di Stato può concedere un sussidio ad un ente di diritto privato senza scopo di lucro che opera nel campo delle attività giovanili e che garantisce un supporto amministrativo, logistico e operativo all’organizzazione del Consiglio cantonale dei Giovani.
2 Nella scelta dell’ente il Consiglio di Stato terrà conto in particolare: a) b) c) d)
3 Ulteriori criteri di valutazione e di qualità del progetto, l’ordine di priorità e la procedura sono disciplinati dal regolamento di applicazione.

b) Sussidio

Art. 11d 7 Il Consiglio di Stato può concedere per le spese di esercizio del Consiglio cantonale dei Giovani un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo. CAPITOLO IV Organizzazione

Autorità competente

Art. 12

Il Consiglio di Stato provvede all'applicazione della legge.

Ufficio giovani

Art. 13

È istituito l'Ufficio giovani, al quale sono affidati in particolare i compiti seguenti: a) b) c) d) e)

Commissione per la gioventù

Art. 14

1 Il Consiglio di Stato nomina una Commissione per la gioventù quale organismo consultivo del Dipartimento competente per l'applicazione della legge.
2 La composizione e il funzionamento sono fissati dal regolamento di applicazione. CAPITOLO V Disposizioni varie e finali

Esclusione del cumulo con altri sussidi

Art. 15

8 È escluso il cumulo con sussidi fondati in particolare sulla legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni o sulla legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza.

Rifiuto, revoca e restituzione dei sussidi

Art. 16

1 Il Consiglio di Stato può rifiutare sussidi, revocarli od ordinarne la restituzione quando: a) b) c)
6 Art. introdotti dalla L 24.1.2005; in vigore dal 18.3.2005 - BU 2005, 105.
7 Art. introdotti dalla L 24.1.2005; in vigore dal 18.3.2005 - BU 2005, 105.
8 Art. modificato dalla L 15.9.2003; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 457.
d)
2 È riservata l'azione penale.

Eccezione

Art. 17

Anziché la restituzione di un sussidio erogato, il Cantone può computarlo a posteriori con altri contributi.

Ricorsi

Art. 18

1 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 9
3 La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 10

Entrata in vigore

Art. 19

1 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
11 Pubblicata nel BU 1997 , 285.
9 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31; precedente modifica: BU

2005, 105.

10 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
11 Entrata in vigore: 20 giugno 1997 - BU 1997, 285.
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