Decreto esecutivo che fissa le condizioni e le modalità di assegnazione dei sussidi per la promozione di impianti fotovoltaici allacciati alla rete di distribuzione dell’energia elettrica
                            9.1.7.1.1  Decreto esecutivo  che fissa le condizioni e le modalità di assegnazione dei sussidi  per la promozione di impianti fotovoltaici allacciati alla rete  di distribuzione dell’  energia elettrica  (del 3 luglio 2002)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA  REPUBBLICA E CANTONE  TICINO  visti:  -  il  Decreto  legislativo  per  la  concessione  di  un  credito  di  fr.  1'  312’000.  --  per  la  promozione  d’  impianti  fotovoltaici  allacciati  a  lla rete di distribuzione dell’  energia  elettrica,  del  26  marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002;  -  la Legge  cantonal  e sull’  energia, del 8 febbraio 1994;  -  la Legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994;  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Obiettivo
Art. 1
                            L’  installazione di impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete pubblica o concessionata,  è promossa dal Cantone tramite degli aiuti f  inanziari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione
Art. 2
                            È  designato per l’  appli  cazione del presente decreto l’  Ufficio  del  risparmio  energetico,  Sezione protezione aria e acqua e suolo, Dipartimento del territorio. Per gli aspetti tecnici lo stesso  può avvalersi di enti e specialist  i esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni di accesso al sussidio
Art. 3
                            1  L’  impianto  fotovoltaico  deve  essere  allacciato  alla  rete  di  distribuzione  elettrica,  pubblica o concessionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La potenza elettrica nominale  (lato corrente continua) dell’  impianto deve situarsi tra 1 e  20 kWp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  escluse  dal  sussidio  le  installazioni  destinate  esclusivamente  alla  produzione  elettrica  per  terzi (ossia senza un consumo locale da parte del detentore).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’  istante  deve  essere  in  possesso  di  una  licenza  ed  ilizia  per  la  costruzione  dell’  imp  ianto  fotovoltaico oggetto della domanda di sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’  installazione deve restare accessibile per delle misurazioni da parte delle autorità concedenti il  sussidio. I dati rilevati possono essere pubblicati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Computo del sussidio
Art. 4
                            1  Il sussidio  ammonta a fr. 9000.  --  per kWp (lato corrente continua).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni  persona  fisica,  nucleo  famigliare  o  persona  giuridica  può  ricevere  complessivamente  al  massimo un sussidio di fr. 36’000.  --  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il sussidio non può sup  erare in ogni caso l’80% dell’  investimento ri  conosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Quale investimento riconosciuto sono ammesse le spes  e inerenti la progettazione, l’  acquisto e il  montaggio di:  a)  moduli fotovoltaici;  b)  convertitori;  c)  strutture per il sostegno e l’  ancoraggio dei moduli fotovoltaici;  d)  cablaggio e quadro  elettrico  principale dell’  installazione fotovoltaica;  e)  sistema di protezione dai fulmini;  f)  piccoli interventi di costruzione e demolizione nella misura in cui sono strettamente n  ecessari  a rendere operativa l’  installazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La potenza elettrica nomina  le (kWp) dei moduli fotovoltaici è misurata su un campione di cinque  moduli scelti dal Laboratorio Energia, Ecologia e Economia (LEEE  -  TISO) della SUPSI, Canobbio.  Per il computo della potenza elettrica nominale del campo fotovoltaico fanno stato le caratte  ristiche  di potenza dei moduli dichiarate dal fabbricante, quando queste si distanziano al massimo del ±5%  della media del valore misurato sul campione. In caso contrario fa stato la media troncata dei valori  misurati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decadenza della decisione di sussidi  o  Art. 5  La  decisione  di  sussidio  perde  ogni  validità  se,  entro  6  mesi  dalla  data  di  emissione  de  lla concessione di sussidio, l’istante non ha proceduto all’  acquisto  de  lle  componenti  principali  dell’  installazione o deliberato i lavori esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disponibi  lità finanziaria  Art. 6  Il sussidio è subordinato alla disponibilità del credito stanziato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 7
                            Il  presente  decreto  esecutivo  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicato nel BU  2002  , 192.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Entrata in vigore  : 5 luglio 2002  -  BU 2002, 193.