Decreto esecutivo che fissa le condizioni e le modalità di assegnazione dei sussid... (9.1.7.1.1)
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Decreto esecutivo che fissa le condizioni e le modalità di assegnazione dei sussidi per la promozione di impianti fotovoltaici allacciati alla rete di distribuzione dell’energia elettrica

9.1.7.1.1 Decreto esecutivo che fissa le condizioni e le modalità di assegnazione dei sussidi per la promozione di impianti fotovoltaici allacciati alla rete di distribuzione dell’ energia elettrica (del 3 luglio 2002) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - il Decreto legislativo per la concessione di un credito di fr. 1' 312’000. -- per la promozione d’ impianti fotovoltaici allacciati a lla rete di distribuzione dell’ energia elettrica, del 26 marzo
2002; - la Legge cantonal e sull’ energia, del 8 febbraio 1994; - la Legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994; d e c r e t a :

Obiettivo

Art. 1

L’ installazione di impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete pubblica o concessionata, è promossa dal Cantone tramite degli aiuti f inanziari.

Esecuzione

Art. 2

È designato per l’ appli cazione del presente decreto l’ Ufficio del risparmio energetico, Sezione protezione aria e acqua e suolo, Dipartimento del territorio. Per gli aspetti tecnici lo stesso può avvalersi di enti e specialist i esterni.

Condizioni di accesso al sussidio

Art. 3

1 L’ impianto fotovoltaico deve essere allacciato alla rete di distribuzione elettrica, pubblica o concessionata.
2 La potenza elettrica nominale (lato corrente continua) dell’ impianto deve situarsi tra 1 e 20 kWp.
3 Sono escluse dal sussidio le installazioni destinate esclusivamente alla produzione elettrica per terzi (ossia senza un consumo locale da parte del detentore).
4 L’ istante deve essere in possesso di una licenza ed ilizia per la costruzione dell’ imp ianto fotovoltaico oggetto della domanda di sussidio.
5 L’ installazione deve restare accessibile per delle misurazioni da parte delle autorità concedenti il sussidio. I dati rilevati possono essere pubblicati.

Computo del sussidio

Art. 4

1 Il sussidio ammonta a fr. 9000. -- per kWp (lato corrente continua).
2 Ogni persona fisica, nucleo famigliare o persona giuridica può ricevere complessivamente al massimo un sussidio di fr. 36’000. -- .
3 Il sussidio non può sup erare in ogni caso l’80% dell’ investimento ri conosciuto.
4 Quale investimento riconosciuto sono ammesse le spes e inerenti la progettazione, l’ acquisto e il montaggio di: a) moduli fotovoltaici; b) convertitori; c) strutture per il sostegno e l’ ancoraggio dei moduli fotovoltaici; d) cablaggio e quadro elettrico principale dell’ installazione fotovoltaica; e) sistema di protezione dai fulmini; f) piccoli interventi di costruzione e demolizione nella misura in cui sono strettamente n ecessari a rendere operativa l’ installazione.
5 La potenza elettrica nomina le (kWp) dei moduli fotovoltaici è misurata su un campione di cinque moduli scelti dal Laboratorio Energia, Ecologia e Economia (LEEE - TISO) della SUPSI, Canobbio. Per il computo della potenza elettrica nominale del campo fotovoltaico fanno stato le caratte ristiche di potenza dei moduli dichiarate dal fabbricante, quando queste si distanziano al massimo del ±5% della media del valore misurato sul campione. In caso contrario fa stato la media troncata dei valori misurati.
Decadenza della decisione di sussidi o Art. 5 La decisione di sussidio perde ogni validità se, entro 6 mesi dalla data di emissione de lla concessione di sussidio, l’istante non ha proceduto all’ acquisto de lle componenti principali dell’ installazione o deliberato i lavori esecutivi.
Disponibi lità finanziaria Art. 6 Il sussidio è subordinato alla disponibilità del credito stanziato.

Entrata in vigore

Art. 7

Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
1 Pubblicato nel BU 2002 , 192.

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Entrata in vigore : 5 luglio 2002 - BU 2002, 193.
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