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Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati

Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) (dell’8 marzo 1995) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti il messaggio 10 novembre 1993 n. 4181 del Consiglio di Stato e il rapporto 22 febbraio 1995 n.
4181 R della Commissione speciale per la revisione del Codice di procedura penale; richiamata la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) del 4 ottobre 1991; d e c r e t a :

Scopo

Art. 1

1 La legge ha per scopo: a) b) c) d) e)
1
2 La protezione delle vittime e la tutela dei loro diritti nell’ambito del procedimento penale sono salvaguardati dalle disposizioni del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007. 2

Autorità competenti

Art. 2

3 1 Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per l’applicazione della LAV e emana le norme necessarie per l’applicazione diretta.
2 Spetta in particolare al Consiglio di Stato: a) b) c) d) e)
3 Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime quale organo valutativo, consultivo e propositivo e nomina un delegato per l’aiuto alle vittime di reati.

Polizia cantonale

Art. 3

4 La polizia cantonale esercita i compiti stabiliti dall’art. 8 cpv. 1 e 2 LAV e provvede all’adeguata formazione degli agenti sull’aiuto alle vittime di reati.

Consulenza, aiuto immediato,

aiuto a più lungo termine e

sostegno immediato 5 Art. 4 6
1 Il Consiglio di Stato definisce l’organizzazione, l’attività e le modalità della consulenza prevista agli art. 9 e segg. LAV e del sostegno immediato ai congiunti di persone decedute a causa
1 Cpv. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
2 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
3 Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
4 Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
5 Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
6 Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
di morte violenta e dei minorenni privi dell’assistenza dei propri genitori a causa di reati o di eventi traumatici.
2 Il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di enti o consulenti privati.

Indennizzo e/o

riparazione morale 7 Art. 5 8
1 La domanda di indennizzo e/o riparazione morale va presentata dalla vittima all’autorità competente nei termini e alle condizioni previsti dagli art. 24 e seguenti LAV.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce una procedura semplice, rapida e gratuita.

Sensibilizzazione, prevenzione,

informazione, formazione e altre

attività a favore dell’aiuto alle vittime

Art. 5a 9 1 Il Consiglio di Stato può concedere un sussidio per i progetti e le attività ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. a) e b) che rientrano negli scopi della LAV e sono organizzati da enti pubblici o privati senza scopo di lucro.
2 Il sussidio è concesso tramite un contributo fisso stabilito a preventivo fino ad un massimo del
75% delle spese riconosciute.

Rimedi di diritto

Art. 5b 10 1 La decisione sulla richiesta di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e la decisione sulla domanda d’indennizzo e/o riparazione morale sono impugnabili tramite ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
2 Sono applicabili per analogia le norme previste dalla legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.
3 La decisione sul sussidio è impugnabile tramite ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Entrata in vigore

Art. 6

1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore. 11 Pubblicata nel BU 1996, 215.
7 Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
8 Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479; precedente modifica: BU 2008,

517.

9 Art. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
10 Art. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
11 Entrata in vigore: 1° agosto 1996 - BU 1996, 215.
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