Regolamento sull’organizzazione dei preparativi, dell’allarme e dell’intervento in caso di incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato
Regolamento sull’organizzazione dei preparativi, dell’allarme e dell’intervento in caso di incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato (del 14 marzo 1995) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visti: – 10 della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb); – federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc); – 3 cpv. 4, 4, 5, 6, 126, 128 della legge d’applicazione della legge federale contro delle acque del 2 aprile 1975; – 11, 12, 13, 14, 15, 16 dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti del 27
1991 (OPIR); – cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della del 5 febbraio 1996 (LLI),
1 decreta:
Scopo e definizione Art. 1 1 Il presente Regolamento disciplina sia i preparativi e l’organizzazione dell’allarme sia l’intervento in caso di incidente chimico.
2 Per incidenti chimici si intendono eventi che coinvolgono sostanze che possono mettere in pericolo la salute o l’incolumità della popolazione o minacciare l’ambiente.
3 Quando l’evento assume dimensioni di catastrofe è applicabile la legge sullo stato straordinario di necessità e d’urgenza. Il presente Regolamento è applicabile sussidiariamente.
4 Valgono, per il resto, le disposizioni contenute nella legge sulla polizia del fuoco.
Competenze
Art. 2 Il Dipartimento del Territorio (in seguito Dipartimento), in collaborazione con i Dipartimenti delle istituzioni e delle finanze e dell’economia, organizza i preparativi e il servizio d’allarme e di intervento in caso di incidente chimico.
Competenze delegate Art. 3 1 Il Dipartimento delega alla Federazione cantonale ticinese dei Corpi pompieri (in seguito Federazione), secondo le modalità e nei limiti stabiliti da una convenzione tra la Federazione stessa e il Consiglio di Stato, il compito di organizzare l’intervento dei Corpi pompieri in caso di incidente chimico.
2 L’istruzione è assicurata dalla Federazione con l’aiuto dei servizi tecnici cantonali.
Finanziamento
a) Oneri Art. 4 1 Il Cantone provvede all’acquisto e alla manutenzione del materiale di base per la lotta agli incidenti chimici in dotazione dei Corpi pompieri.
2 I Comuni devono mettere a disposizione le infrastrutture necessarie, in particolare le autorimesse e i magazzini, per la custodia e la manutenzione del materiale.
b) Sussidi
3 Per le spese di cui al cpv. 2 del presente articolo, il Cantone indennizza i Comuni secondo le modalità stabilite da una convenzione fra la Federazione ed il Consiglio di Stato.
Organizzazione
a) Allarme Art. 5 In caso di incidente o presunto incidente chimico, deve essere avvisata immediatamente la Polizia cantonale, che prende le necessarie misure d’urgenza.
b) Comando durante l’intervento
1 Ingresso modificato dal R 2.10.2019; in vigore dal 4.10.2019 - BU 2019, 341.
Art. 6 1 In caso di incidente chimico la direzione dell’intervento è assunta dal responsabile del Centro di soccorso chimico o, fino al suo arrivo, dal responsabile del Centro di soccorso del settore.
2 Il capo intervento può avvalersi della collaborazione di esperti dell’amministrazione e di specialisti esterni.
c) Informazione Art. 7 1 Durante l’incidente, il capo intervento è responsabile dell’informazione della popolazione, che avviene tramite la polizia cantonale.
2 Le informazioni tecniche circa le cause, lo svolgimento e le conseguenze dell’incidente sono rilasciate dal Dipartimento.
d) Risanamento Art. 8 1 Il capo intervento è responsabile del risanamento, in collaborazione con i diversi enti interessati.
2 Quando il risanamento richiede l’intervento di specialisti, la direzione è assunta da un funzionario del Dipartimento, in collaborazione con il Centro di soccorso chimico e gli altri enti interessati.
3 Il materiale asportato quale misura di risanamento è smaltito secondo le direttive del Dipartimento.
Inchiesta
Art. 9 1 L’inchiesta sulle cause e le responsabilità è svolta dalla Polizia cantonale in collaborazione, se del caso, con il Dipartimento ed il centro di soccorso chimico.
2 Copia del rapporto d’inchiesta deve essere inviata all’Autorità giudiziaria ed al Dipartimento.
Spese
a) Conteggio Art. 10 1 Le spese d’intervento sono a carico dei perturbatori.
2 Quando il responsabile non è domiciliato in Svizzera, la Sezione o la Polizia cantonale possono pretendere dall’obbligato un deposito cauzionale oppure un’altra garanzia adeguata a copertura delle presumibili spese di intervento e di risanamento.
3 È impregiudicata ogni azione civile e/o penale.
b) Procedura d’incasso Art. 11 1 I costi dell’intervento sono addebitati con decisione della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo per importi fino a 50'000 franchi; per importi superiori la competenza è del Consiglio di Stato. 2
2 Scaduto il termine di pagamento può essere prelevato un interesse di mora annuo del 5%.
Indennità
a) Personale Art. 12
1 Le prestazioni dei Corpi pompieri sono indennizzate conformemente al Decreto esecutivo che stabilisce le indennità per gli interventi dei Corpi pompieri.
2 Le tasse e le spese computabili sono fissate nel tariffario per le prestazioni in materia ambientale emanato dalla Divisione ambiente del Dipartimento del territorio.
3
3 Le prestazioni di consulenti esterni e di altri enti o ditte chiamati ad intervenire sono indennizzate secondo le tariffe a regia di categoria.
4 Le prestazioni della polizia sono fatturate in base al tariffario del Decreto esecutivo concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale.
b) Mezzi e materiale Art. 13 1 L’impiego di veicoli e/o natanti è fatturato come segue:
a. leggero o natante pesante, fr. 200.- per un intervento fino a 1 ora e mezza. In seguito per ulteriore ora d’impiego o frazione fr. 130.- ;
b. veloce fr. 130.- per un intervento della durata fino a 1 ora e mezza. In seguito per ogni ora d’impiego o frazione fr. 80.-;
c. di soccorso chimico, da fr. 500.- a fr. 1’000.- per un intervento della durata fino a 1 ora e a dipendenza del materiale impiegato. In seguito per ogni ulteriore ora d’impiego o da fr. 300.- a fr. 600.- a dipendenza del materiale impiegato.
2 Per la posa di barriere galleggianti è dovuta la seguente tariffa:
2 Cpv. modificato dal R 2.10.2019; in vigore dal 4.10.2019 - BU 2019, 341.
3 Cpv. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 451.
a. a ml 50, fr. 390.-;
b. ogni ulteriore 50 ml o frazione, fr. 130.-.
3 Per l’impiego del materiale assorbente è dovuto un importo da fr. 35.- a fr. 100.- il sacco, a dipendenza del tipo di materiale utilizzato.
4 L’altro materiale di consumo in dotazione come pure il materiale danneggiato da sostituire, è fatturato al prezzo d’acquisto.
5 Le spese di eliminazione del materiale asportato quale misura di risanamento sono conteggiate in base alle tariffe vigenti.
c) Tassa di cancelleria Art. 14
4 Per ogni intervento è prelevata una tassa da franchi 100.-- a franchi 500.--.
Disposizione finale Art. 15 1 È abrogato il Decreto esecutivo per l’organizzazione dell’allarme e dell’intervento in caso di inquinamento con idrocarburi e altri materiali nocivi per le acque e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato del 20 marzo 1984.
2 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino dopo l’approvazione federale 5 , ed entra immediatamente in vigore. 6 Pubblicato nel BU 1995 , 299.
4 Art. modificato dal R 2.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 407.
5 Approvazione federale: 26 maggio 1995.
6 Entrata in vigore: 9 giugno 1995 - BU 1995, 299.
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