Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti
Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) (del 24 giugno 2002) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a :
Scopo
Art. 1
La legge disciplina la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa.
Definizione
Art. 2
Ai sensi della presente legge costituiscono canapa le foglie, gli stigmi dei fiori e il fusto della pianta. TITOLO I Vendita al dettaglio di canapa
Autorizzazione
Art. 3
1 La vendita al dettaglio di canapa è soggetta ad autorizzazione secondo le condizioni della presente legge.
2 L'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e a carattere personale. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a notificare al Consiglio di Stato ogni cambiamento relativo alla gerenza del negozio o alla vendita ambulante.
3 Per le persone giuridiche e le società di persone occorre l’autorizzazione per le persone fisiche che nel loro ambito esplicano un’attività ai sensi della presente legge. Ad esse deve essere conferito il diritto di firma.
Limitazioni della vendita
Art. 3a È proibito vendere canapa ai minorenni.
Requisiti
Art. 4
1 L’autorizzazione è rilasciata, ad istanza, alla persona che adempie i seguenti requisiti: a) b)
2 L’autorizzazione è in ogni caso negata alla persona già condannata definitivamente per reati contemplati dalla legislazione sugli stupefacenti.
Validità, revoca ed effetti
Art. 5
1 L’autorizzazione è valida cinque anni.
2
3 È esclusa ogni responsabilità dello Stato per danni correlati alla revoca dell’autorizzazione.
Divieto di apertura
Art. 6
1 La vendita al dettaglio di canapa ai sensi della presente legge è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti posti in prossimità di scuole e di edifici destinati ai giovani, quali ad esempio foyer, centri sportivi o ricreativi, oratori.
2 I comuni possono prevedere delle zone ove è ammessa la vendita al dettaglio di canapa.
Gestione dei negozi
Art. 7
Se la vendita al dettaglio è condotta in locali stabili, il negozio deve essere gestito personalmente dalla persona titolare dell’autorizzazione, la quale può avvalersi della collaborazione di terzi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità.
Condizioni per la vendita al dettaglio
Art. 8
La vendita al dettaglio di canapa ai sensi della presente legge viene autorizzata dal Consiglio di Stato. Il richiedente deve presentare la domanda di autorizzazione corredata dai seguenti documenti: a)
1 b) c)
Obbligo di notifica
Art. 9
1 Chi è in possesso dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di canapa è tenuto a notificare annualmente all’Autorità competente il tenore massimo di THC dei prodotti commercializzati.
2 L’Autorità competente è legittimata ad effettuare i controlli.
Pubblicità
Art. 10
È vietata, sotto ogni sua forma e mediante ogni mezzo, la pubblicità riferita direttamente o alludente al consumo della canapa quale stupefacente.
Rapporti con altre leggi
Art. 11
Sono riservate le norme sulla vendita ambulante, sugli esercizi pubblici, sull’apertura e chiusura dei negozi, sulle insegne e scritte destinate al pubblico nonché le norme sulle autorizzazioni eccezionali previste dalla legislazione federale e segnatamente quella prevista all’art. 8 cpv. 5 della legge federale sugli stupefacenti.
Autorità competenti e tassa
Art. 12
1 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge.
2 Per il rilascio dell’autorizzazione è prelevata una tassa di fr. 500.-- al massimo. TITOLO II Coltivazione
Coltivazione
Art. 13
1 La coltivazione della canapa all’interno e all’esterno è subordinata a un obbligo di notifica preventivo e annuale all’Autorità competente e deve rispettare i disposti dell’Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del 7 dicembre 1998.
2 Ogni coltivatore dovrà essere a conoscenza della concentrazione di tetraidrocannabinolo (THC) della propria coltivazione e deve essere in grado di fornirne le prove.
3 La coltivazione o il raccolto della canapa possono essere controllati e debbono essere sequestrati, se vi sono ragionevoli sospetti per ritenere che essi potrebbero essere utilizzati per estrarre sostanze stupefacenti o per offrire prodotti che superano i limiti di THC consentiti; è ordinata la confisca, se gli accertamenti ulteriori confermano che la coltivazione o il raccolto potrebbero essere utilizzati per gli scopi succitati; se i controlli hanno fatto emergere che la coltivazione o il raccolto di canapa non sono in sintonia con le norme legali, ai responsabili sono
4 Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento i particolari, definisce le procedure di notifica, di controllo, di sequestro e di confisca, e designa le Autorità competenti.
5 Dall’obbligo di notifica è esonerata la coltivazione di singole piantine in circostanze che escludono ogni intento commerciale.
Rimedi diritto
Art. 14
2 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Sanzioni
1
Lett. abrogata dalla L 18.10.2010; in vigore dal 14.12.2010 - BU 2010, 513.
2 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.
Art. 15
1 Le contravvenzioni alla legge e al regolamento sono punite con la multa sino a fr.
2 La procedura contravvenzionale è retta dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. 3
Altre misure
Art. 16
Il Consiglio di Stato ordina le misure in caso di violazione della legge. È applicabile l’art.
34 della legge di procedura per le cause amministrative.
Norma transitoria
Art. 17
Chi vende o coltiva canapa ai sensi della presente legge deve chiedere l’autorizzazione, rispettivamente notificare la sua attività, entro due mesi dall’entrata in vigore della stessa.
Entrata in vigore
Art. 18
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore. 4 Pubblicata nel BU 2002 , 327.
3
Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
4 Entrata in vigore: 1° febbraio 2004 - BU 2004, 1.
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