Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o al... (833.130)
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Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito

1 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito (del 23 febbraio 1971) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - la Legge federale sulla protezione delle acque dall’inquinamento del 16 marzo 1955, segnatamente gli art. 1, 2, 3, 4 e 6; - l’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno sulla protezione delle acque contro l’inquinamento da combustibili e carburanti od altri liquidi in deposito (Prescrizioni tecniche sui depositi di liquidi) del 27 dicembre 1967 e relativa modifica del 15 settembre 1969; - la Legge di applicazione della Legge federale sulla protezione delle acque dall’inquinamento del 21 aprile 1965, segnatamente gli art. 1, 2, 3, 4, 6 e 7; - la Legge sanitaria del 18 novembre 1954 1 , segnatamente l’art. 114; - il Regolamento sull’igiene del suolo e dell’abitato del 14 ottobre 1958; per proposta del Dipartimento della sanità e della socialità; 2 d e c r e t a :

Piano cantonale d’azzonamento:

Art. 1

3 4 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità allestisce il piano d’azzonamento (carta delle zone) del territorio cantonale per la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito secondo le Prescrizioni tecniche federali sui depositi di liquidi (in seguito dette PTF) e ne cura l’aggiornamento.

a) approvazione

2 Il piano cantonale d’azzonamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.

b) modificazione

Art. 2

1 Le domande di modificazione del piano cantonale d’azzonamento da parte di enti pubblici e di privati devono essere presentate al Dipartimento con la necessaria documentazione, in particolare con rapporti geologici, risultati di sondaggi e di ricerche sotterranee i cui oneri sono a carico del richiedente.
2 Il Consiglio di Stato decide le domande di modificazione del piano cantonale d’azzonamento, sentito l’avviso del Dipartimento.

Grandi depositi

Art. 3

1 La costruzione di grandi depositi di idrocarburi e d’altri liquidi nocivi per le acque e l’adeguamento delle istallazioni dei grandi depositi esistenti devono avvenire in conformità delle PTF.
2 La Sezione protezione acque ed aria del Dipartimento specifica le misure da prendersi in applicazione delle PTF e fissa adeguati termini d’attuazione dei provvedimenti stessi.

Zone di protezione speciali

Art. 4

In prossimità di prese d’acqua sotterranee e di sorgenti, nella relativa zona di protezione speciale contrassegnata sulla carta delle zone, e nella fascia littorale dei laghi per una larghezza di
500 m dalla linea corrispondente al livello medio dello specchio d’acqua, così definita nella legge
1

Ora L sulla promozione della salute del 18.4.1989.

2

Ingresso modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

3

Dipartimento competente è dal 1° maggio 1976 il Dipartimento dell’Ambiente - BU 1976, 81.

4

Art. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

2

sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961, non è ammessa l’istallazione di grandi depositi di idrocarburi o d’altri liquidi nocivi per le acque.

Aree di protezione per pozzi

Art. 5

1 La suddivisione delle zone di protezione speciali in aree di protezione per pozzi (Zone I, II e III secondo la norma ORL-ETH 516 021, 1968) incombe ai proprietari della captazione che possono chiedere la collaborazione tecnica della Sezione protezione acque ed aria, del Laboratorio cantonale d’igiene e della Sezione bonifiche fondiarie e catasto.
2 Il Dipartimento può obbligare i proprietari della captazione e delimitare aree di protezione per pozzi entro la zona di protezione speciale istituita con il piano cantonale d’azzonamento.

Catasto comunale dei serbatoi

Art. 6

...
5

Serbatoi

Art. 7

... 6

Revisioni:

a) nei grandi depositi

Art. 8

La revisione delle istallazioni dei grandi depositi d’idrocarburi o d’altri liquidi nocivi per le acque deve avvenire, a spese dei proprietari, nei modi e nei termini fissati dalla Sezione protezione acque ed aria.

b) dei serbatoi

Art. 9

... 7

Vigilanza dei Municipi

Art. 10

... 8

Ditte di revisione

Art. 11

...
9

Lavori di revisione

Art. 12

... 10

Residui d’idrocarburi

Art. 13

I residui d’idrocarburi o d’altre sostanze nocive per le acque, raccolti durante le revisioni, devono essere consegnati allo speciale centro di distruzione indicato dalla Sezione protezione acque ed aria.

Posti di travaso

Art. 14

1 I posti di travaso di idrocarburi o d’altri liquidi nocivi per le acque devono essere dotati dei dispositivi di sicurezza e di protezione conformi alle PTF.
2 La Sezione protezione acque ed aria specifica le misure da prendersi in applicazione delle PTF e stabilisce adeguati termini d’attuazione dei provvedimenti stessi.

Trasporto di liquidi

Art. 15

Le ditte che praticano trasporti e riempimenti di depositi e serbatoi con idrocarburi o altri liquidi nocivi per le acque devono dare severe istruzioni al personale che effettua tali operazioni, perché siano evitate perdite durante i trasporti, i travasi e i riempimenti.
5

Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.

6

Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.

7

Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.

8

Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.

9

Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.

10 Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.
3

Penalità

Art. 16

I contravventori sono puniti con la multa secondo l’art. 15 della Legge federale sulla protezione delle acque dall’inquinamento del 16 marzo 1955 e l’art. 30 della relativa Legge d’applicazione del 21 aprile 1965.

Norma abrogatoria e finale

Art. 17

1 Questo decreto abroga e sostituisce il decreto esecutivo per la creazione di zone di stretta vigilanza sulla posa e la costruzione di serbatoi per olii combustibili e carburanti, nonché altri liquidi pericolosi per le falde acquifere del sottosuolo del 23 febbraio 1962.
2 Esso entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1971 , 105.
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