Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili
                            1  Legge  (dell’11 novembre 1968)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 13 dicembre 1966 n. 1425 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  1  È  vietato  abbandonare  autoveicoli  inservibili  sulle  aree  di  dominio  pubblico  o  sulla  proprietà privata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerati  inservibili  tutti  gli  autoveicoli  che  per  il  loro  stato  o  per  decisione  dell’Autorità  competente non sono adatti alla circolazione.  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il proprietario di un autoveicolo inservibile è obbligato a consegnarlo a proprie spese ai  centri di demolizione o di raccolta autorizzati.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  consegna  deve  avvenire  entro  il  termine  di  un  mese  dal  ritiro  delle  targhe  o  dal  sopravvenire  dell’inservibilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Con  la  consegna  dell’autoveicolo  inservibile  al  centro  di  raccolta,  il  proprietario  rinuncia,  senza  indennizzo, a ogni diritto sullo stesso.  Art. 3  2  Se  il  proprietario  intende  conservare  un  autoveicolo  inservibile,  deve  notificarlo  al  Municipio e custodirlo in luogo adatto.  Art. 4  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se un veicolo inservibile è lasciato per oltre due mesi su un fondo privato o su un’area  di dominio pubblico, si presume che il proprietario abbia rinunciato ai suoi diritti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Municipio ordina al proprietario del fondo di rimuovere a sue spese autoveicoli inservibili ubicati  su fondi di sua proprietà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cumulativamente l’ordine può essere dato al proprietario o all’ultimo detentore del veicolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per le spese derivanti dalla rimozione del relitto, spetta al proprietario del fondo che ha proceduto  alla consegna, un diritto di regresso nei confronti del proprietario o dell’ultimo detentore del veicolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  Municipio  diffida  il  proprietario  o  l’ultimo  detentore  del  veicolo  lasciato  su  area  di  dominio  pubblico  a  volerlo  consegnare  entro  quindici  giorni  ad  un  centro  di  demolizione  o  di  raccolta  autorizzato, sotto comminatoria della rimozione d’ufficio a spese del diffidato.  Art. 5  1  Le norme che precedono si applicano anche alle parti inservibili degli autoveicoli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I copertoni usati potranno essere conservati osservando le condizioni poste dall’art. 3.  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le contravvenzioni alla presente legge sono punite dal Municipio con la multa sino a fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procedura è regolata dagli art. 147 e 148 legge organica comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’azione contravvenzionale si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell’atto illecito.  Art. 7  ...  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. abrogato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art. 8  Decorso  il  termine  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi.  Il  Consiglio  di  Stato  ne  fissa  l’entrata in vigore.  6  Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 1969.  Pubblicato nel BU  1969  , 57.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Entrata in vigore: 1° aprile 1969 - BU 1969, 57.