Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili
1 Legge (dell’11 novembre 1968) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 13 dicembre 1966 n. 1425 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 1 È vietato abbandonare autoveicoli inservibili sulle aree di dominio pubblico o sulla proprietà privata.
2 Sono considerati inservibili tutti gli autoveicoli che per il loro stato o per decisione dell’Autorità competente non sono adatti alla circolazione. Art. 2
1 Il proprietario di un autoveicolo inservibile è obbligato a consegnarlo a proprie spese ai centri di demolizione o di raccolta autorizzati. 1
2 La consegna deve avvenire entro il termine di un mese dal ritiro delle targhe o dal sopravvenire dell’inservibilità.
3 Con la consegna dell’autoveicolo inservibile al centro di raccolta, il proprietario rinuncia, senza indennizzo, a ogni diritto sullo stesso. Art. 3 2 Se il proprietario intende conservare un autoveicolo inservibile, deve notificarlo al Municipio e custodirlo in luogo adatto. Art. 4 3
1 Se un veicolo inservibile è lasciato per oltre due mesi su un fondo privato o su un’area di dominio pubblico, si presume che il proprietario abbia rinunciato ai suoi diritti.
2 Il Municipio ordina al proprietario del fondo di rimuovere a sue spese autoveicoli inservibili ubicati su fondi di sua proprietà.
3 Cumulativamente l’ordine può essere dato al proprietario o all’ultimo detentore del veicolo.
4 Per le spese derivanti dalla rimozione del relitto, spetta al proprietario del fondo che ha proceduto alla consegna, un diritto di regresso nei confronti del proprietario o dell’ultimo detentore del veicolo.
5 Il Municipio diffida il proprietario o l’ultimo detentore del veicolo lasciato su area di dominio pubblico a volerlo consegnare entro quindici giorni ad un centro di demolizione o di raccolta autorizzato, sotto comminatoria della rimozione d’ufficio a spese del diffidato. Art. 5 1 Le norme che precedono si applicano anche alle parti inservibili degli autoveicoli.
2 I copertoni usati potranno essere conservati osservando le condizioni poste dall’art. 3. Art. 6
4
1 Le contravvenzioni alla presente legge sono punite dal Municipio con la multa sino a fr.
20.000.--.
2 La procedura è regolata dagli art. 147 e 148 legge organica comunale.
3 L’azione contravvenzionale si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell’atto illecito. Art. 7 ... 5
1 Cpv. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
2 Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
3 Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
4 Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
5 Art. abrogato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
2 Art. 8 Decorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 6 Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 1969. Pubblicato nel BU 1969 , 57.
6 Entrata in vigore: 1° aprile 1969 - BU 1969, 57.
Feedback