Legge di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale
3.3.3.2: L di applicazione della LF sull’assistenza internazionale in materia penale - 16 maggio 1988 Legge di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (del 16 maggio 1988) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 30 aprile 1986 n. 3043 del Consiglio di Stato, Disposizioni generali
Scopo
Art. 1
La presente legge, nell’ambito della cooperazione fra le autorità in materia penale e in quanto il diritto federale o le convenzioni internazionali non dispongono altrimenti, determina la competenza delle autorità cantonali e disciplina i loro provvedimenti.
Codice di procedura penale
Art. 2
codice di procedura penale ticinese. Art. 3 [1] Art. 4 [2]
Nomina del difensore
Art. 5
[3] La nomina del difensore d’ufficio, quando sia di competenza dell’autorità cantonale, spetta al presidente della camera per l’avvocatura e il notariato.
Minorenni
Art. 6
I provvedimenti riguardanti i fanciulli e gli adolescenti sono di competenza del magistrato dei minorenni. TITOLO II Estradizione
Domanda a Stato estero
Art. 7
[4] Sono competenti per presentare domanda di estradizione, rispettivamente per impugnare eventuali decisioni negative: a) il procuratore pubblico e il giudice dell’istruzione e dell’arresto durante l’istruzione formale; b) il giudice dell’istruzione e dell’arresto dopo l’emanazione dell’atto di accusa e fino all’inizio del pubblico dibattimento; c) il presidente del tribunale competente dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza; d) il Dipartimento delle istituzioni, dopo la crescita in giudicato della sentenza; esso ha pure la competenza di domandare l’esecuzione della sentenza.
Domanda da Stato estero
Art. 8
1 In materia di estradizione all’estero il procuratore pubblico: a) adotta le misure provvisionali necessarie; b) collabora in ogni altro modo richiesto dalla legislazione federale per permettere l’estradizione.
2 Il procuratore pubblico può avvalersi della collaborazione della polizia cantonale.
Domanda a e da Stato estero –
magistrato minorenni
1
sull’assistenza internazionale in materia penale.
2 Il magistrato dei minorenni è pure competente per le persone di 18 a 20 anni nel caso di cui all’art. 33 cpv.
1, seconda frase, della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale.
3 Il magistrato dei minorenni può avvalersi della collaborazione dei servizi sociali e della polizia cantonale.
Polizia cantonale
Art. 10
1 In materia di estradizione all’estero la polizia cantonale esegue il fermo degli stranieri ricercati e l’estradizione conformemente alle istruzioni della competente autorità.
2 Quando vi sia pericolo nel ritardo, essa è competente per procedere alla perquisizione dell’estradando, nonché al sequestro dei mezzi di prova e del provento del reato.
3 Il magistrato competente dev’essere informato immediatamente. TITOLO III Altra assistenza
Domanda a Stato estero
Art. 11
[6] Sono competenti per presentare domanda di assistenza, rispettivamente per impugnare decisioni negative: a) il procuratore pubblico nella fase predibattimentale; b) il presidente del tribunale competente.
Domanda da Stato estero
Art. 12
[7] Il procuratore pubblico è competente per decidere l’ammissibilità della chiesta assistenza e per l’adozione di tutte le misure attribuite dalla legislazione federale all’autorità cantonale.
2 Il procuratore pubblico può avvalersi della collaborazione del segretario o della polizia cantonale per l’esecuzione di singoli provvedimenti di assistenza.
Notificazione
Art. 13
La notificazione di atti è di competenza del procuratore pubblico salvo che non sia prevista altra procedura.
Comando della polizia cantonale
Art. 14
per presentare e per evadere in proprio nome richieste di informazioni per autorità di polizia estere.
Rapporti tra la polizia cantonale, l’Interpol
e la polizia di paesi stranieri
Art. 15
tra la polizia cantonale, l’Interpol e la polizia dei paesi stranieri, particolarmente nell’ambito frontaliero. TITOLO IV Perseguimento penale in via sostitutiva
Competenza
Art. 16
Il perseguimento penale per un reato commesso all’estero e la richiesta a uno Stato estero di assumere il perseguimento penale per un reato soggetto alla giurisdizione svizzera sono di spettanza del procuratore pubblico competente. TITOLO V Esecuzione di decisioni penali
Sospensione del procedimento
Art. 17
1 La sospensione del procedimento compete al procuratore pubblico.
2 La sospensione dell’esecuzione di una sanzione compete al Dipartimento delle istituzioni. [9]
Exequatur
Art. 18
1 La decisione di esecutività di decisioni penali di uno Stato estero è pronunciata dal presidente del tribunale penale cantonale o dal magistrato dei minorenni. [10]
legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale e dal codice di procedura penale.
Utilizzazione di stabilimenti svizzeri
Art. 19
[11] Il Dipartimento delle istituzioni è competente per ordinare l’esecuzione della pena giusta l’art.
99 della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale. TITOLO VI Norme finali
Abrogazione
Art. 20
È abrogato l’art. 93 del codice di procedura penale.
Norma transitoria
Art. 21
Le procedure pendenti sono continuate conformemente alla presente legge.
Entrata in vigore
Art. 22
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore. [12] Pubblicata nel BU 1988 , 197.
[1]
Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 25; precedente modifica: BU 1998, 83.
[2]
Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 25; precedenti modifiche: BU 1992, 349;
BU 1998, 83.
[3]
Art. modificato dalla L 23.9.1992; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1992, 349; precedente modifica: BU 1990, 297 e
335.
[4]
Art. modificato dalla L 19.12.1994; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 542; precedente modifica: BU 1992, 349.
[5]
Art. modificato dalla L 23.9.1992; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1992, 349.
[6]
Art. modificato dalla L 23.9.1992; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1992, 349.
[7]
Art. modificato dalla L 23.9.1992; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1992, 349.
[8]
Art. modificato dalla L 23.9.1992; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1992, 349.
[9]
Cpv. modificato dalla L 19.12.1994; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 542.
[10]
Cpv. modificato dalla L 22.5.1990; in vigore dal 2.11.1990 - BU 1990, 297 e 335.
[11]
Art. modificato dalla L 19.12.1994; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 542.
[12]
Entrata in vigore: 1° luglio 1988 - BU 1988, 197.
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