Legge di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale
                            3.3.3.2: L di applicazione della LF sull’assistenza internazionale in materia penale - 16 maggio 1988  Legge  di applicazione della legge federale sull’assistenza  internazionale in materia penale  (del 16 maggio 1988)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 30 aprile 1986 n. 3043 del Consiglio di Stato,  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            La presente legge, nell’ambito della cooperazione fra le autorità in materia penale e in quanto il  diritto  federale  o  le  convenzioni  internazionali  non  dispongono  altrimenti,  determina  la  competenza  delle  autorità cantonali e disciplina i loro provvedimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Codice di procedura penale
Art. 2
                            codice di procedura penale ticinese.  Art. 3  [1]  Art. 4  [2]
                        
                        
                    
                    
                    
                Nomina del difensore
Art. 5
                            [3]  La nomina del difensore d’ufficio, quando sia di competenza dell’autorità cantonale, spetta  al presidente della camera per l’avvocatura e il notariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Minorenni
Art. 6
                            I  provvedimenti  riguardanti  i  fanciulli  e  gli  adolescenti  sono  di  competenza  del  magistrato  dei  minorenni.  TITOLO II  Estradizione
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda a Stato estero
Art. 7
                            [4]                Sono  competenti  per  presentare  domanda  di  estradizione,  rispettivamente  per  impugnare  eventuali decisioni negative:  a)    il procuratore pubblico e il giudice dell’istruzione e dell’arresto durante l’istruzione formale;  b)    il giudice dell’istruzione e dell’arresto dopo l’emanazione dell’atto di accusa e fino all’inizio del pubblico  dibattimento;  c)        il  presidente  del  tribunale  competente  dopo  l’inizio  del  pubblico  dibattimento  e  fino  alla  crescita  in  giudicato della sentenza;  d)        il  Dipartimento  delle  istituzioni,  dopo  la  crescita  in  giudicato  della  sentenza;  esso  ha  pure  la  competenza di domandare l’esecuzione della sentenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda da Stato estero
Art. 8
                            1  In materia di estradizione all’estero il procuratore pubblico:  a)    adotta le misure provvisionali necessarie;  b)    collabora in ogni altro modo richiesto dalla legislazione federale per permettere l’estradizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il procuratore pubblico può avvalersi della collaborazione della polizia cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda a e da Stato estero –
magistrato minorenni
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sull’assistenza internazionale in materia penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il magistrato dei minorenni è pure competente per le persone di 18 a 20 anni nel caso di cui all’art. 33 cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, seconda frase, della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il magistrato dei minorenni può avvalersi della collaborazione dei servizi sociali e della polizia cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Polizia cantonale
Art. 10
                            1  In materia di estradizione all’estero la polizia cantonale esegue il fermo degli stranieri ricercati e  l’estradizione conformemente alle istruzioni della competente autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  vi  sia  pericolo  nel  ritardo,  essa  è  competente  per  procedere  alla  perquisizione  dell’estradando,  nonché al sequestro dei mezzi di prova e del provento del reato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il magistrato competente dev’essere informato immediatamente.  TITOLO III  Altra assistenza
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda a Stato estero
Art. 11
                            [6]  Sono  competenti  per  presentare  domanda  di  assistenza,  rispettivamente  per  impugnare  decisioni negative:  a)    il procuratore pubblico nella fase predibattimentale;  b)    il presidente del tribunale competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda da Stato estero
Art. 12
                            [7]  Il procuratore pubblico è competente per decidere l’ammissibilità della chiesta assistenza e  per l’adozione di tutte le misure attribuite dalla legislazione federale all’autorità cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  procuratore  pubblico  può  avvalersi  della  collaborazione  del  segretario  o  della  polizia  cantonale  per  l’esecuzione di singoli provvedimenti di assistenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Notificazione
Art. 13
                            La notificazione di atti è di competenza del procuratore pubblico salvo che non sia prevista  altra procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comando della polizia cantonale
Art. 14
                            per presentare e per evadere in proprio nome richieste di informazioni per autorità di polizia estere.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti tra la polizia cantonale, l’Interpol
e la polizia di paesi stranieri
Art. 15
                            tra la polizia cantonale, l’Interpol e la polizia dei paesi stranieri, particolarmente nell’ambito frontaliero.  TITOLO IV  Perseguimento penale in via sostitutiva
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
Art. 16
                            Il  perseguimento  penale  per  un  reato  commesso  all’estero  e  la  richiesta  a  uno  Stato  estero  di  assumere  il  perseguimento  penale  per  un  reato  soggetto  alla  giurisdizione  svizzera  sono  di  spettanza  del  procuratore pubblico competente.  TITOLO V  Esecuzione di decisioni penali
                        
                        
                    
                    
                    
                Sospensione del procedimento
Art. 17
                            1  La sospensione del procedimento compete al procuratore pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La sospensione dell’esecuzione di una sanzione compete al Dipartimento delle istituzioni.  [9]
                        
                        
                    
                    
                    
                Exequatur
Art. 18
                            1  La decisione di esecutività di decisioni penali di uno Stato estero è pronunciata dal presidente  del tribunale penale cantonale o dal magistrato dei minorenni.  [10]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale e dal codice di procedura penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Utilizzazione di stabilimenti svizzeri
Art. 19
                            [11]      Il Dipartimento delle istituzioni è competente per ordinare l’esecuzione della pena giusta l’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99 della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale.  TITOLO VI  Norme finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 20
                            È abrogato l’art. 93 del codice di procedura penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 21
                            Le procedure pendenti sono continuate conformemente alla presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 22
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata  nel  Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.  [12]  Pubblicata nel BU  1988  , 197.