Legge di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia... (3.3.3.2)
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Legge di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale

3.3.3.2: L di applicazione della LF sull’assistenza internazionale in materia penale - 16 maggio 1988 Legge di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (del 16 maggio 1988) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 30 aprile 1986 n. 3043 del Consiglio di Stato, Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

La presente legge, nell’ambito della cooperazione fra le autorità in materia penale e in quanto il diritto federale o le convenzioni internazionali non dispongono altrimenti, determina la competenza delle autorità cantonali e disciplina i loro provvedimenti.

Codice di procedura penale

Art. 2

codice di procedura penale ticinese. Art. 3 [1] Art. 4 [2]

Nomina del difensore

Art. 5

[3] La nomina del difensore d’ufficio, quando sia di competenza dell’autorità cantonale, spetta al presidente della camera per l’avvocatura e il notariato.

Minorenni

Art. 6

I provvedimenti riguardanti i fanciulli e gli adolescenti sono di competenza del magistrato dei minorenni. TITOLO II Estradizione

Domanda a Stato estero

Art. 7

[4] Sono competenti per presentare domanda di estradizione, rispettivamente per impugnare eventuali decisioni negative: a) il procuratore pubblico e il giudice dell’istruzione e dell’arresto durante l’istruzione formale; b) il giudice dell’istruzione e dell’arresto dopo l’emanazione dell’atto di accusa e fino all’inizio del pubblico dibattimento; c) il presidente del tribunale competente dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza; d) il Dipartimento delle istituzioni, dopo la crescita in giudicato della sentenza; esso ha pure la competenza di domandare l’esecuzione della sentenza.

Domanda da Stato estero

Art. 8

1 In materia di estradizione all’estero il procuratore pubblico: a) adotta le misure provvisionali necessarie; b) collabora in ogni altro modo richiesto dalla legislazione federale per permettere l’estradizione.
2 Il procuratore pubblico può avvalersi della collaborazione della polizia cantonale.

Domanda a e da Stato estero –

magistrato minorenni

1
sull’assistenza internazionale in materia penale.
2 Il magistrato dei minorenni è pure competente per le persone di 18 a 20 anni nel caso di cui all’art. 33 cpv.
1, seconda frase, della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale.
3 Il magistrato dei minorenni può avvalersi della collaborazione dei servizi sociali e della polizia cantonale.

Polizia cantonale

Art. 10

1 In materia di estradizione all’estero la polizia cantonale esegue il fermo degli stranieri ricercati e l’estradizione conformemente alle istruzioni della competente autorità.
2 Quando vi sia pericolo nel ritardo, essa è competente per procedere alla perquisizione dell’estradando, nonché al sequestro dei mezzi di prova e del provento del reato.
3 Il magistrato competente dev’essere informato immediatamente. TITOLO III Altra assistenza

Domanda a Stato estero

Art. 11

[6] Sono competenti per presentare domanda di assistenza, rispettivamente per impugnare decisioni negative: a) il procuratore pubblico nella fase predibattimentale; b) il presidente del tribunale competente.

Domanda da Stato estero

Art. 12

[7] Il procuratore pubblico è competente per decidere l’ammissibilità della chiesta assistenza e per l’adozione di tutte le misure attribuite dalla legislazione federale all’autorità cantonale.
2 Il procuratore pubblico può avvalersi della collaborazione del segretario o della polizia cantonale per l’esecuzione di singoli provvedimenti di assistenza.

Notificazione

Art. 13

La notificazione di atti è di competenza del procuratore pubblico salvo che non sia prevista altra procedura.

Comando della polizia cantonale

Art. 14

per presentare e per evadere in proprio nome richieste di informazioni per autorità di polizia estere.

Rapporti tra la polizia cantonale, l’Interpol

e la polizia di paesi stranieri

Art. 15

tra la polizia cantonale, l’Interpol e la polizia dei paesi stranieri, particolarmente nell’ambito frontaliero. TITOLO IV Perseguimento penale in via sostitutiva

Competenza

Art. 16

Il perseguimento penale per un reato commesso all’estero e la richiesta a uno Stato estero di assumere il perseguimento penale per un reato soggetto alla giurisdizione svizzera sono di spettanza del procuratore pubblico competente. TITOLO V Esecuzione di decisioni penali

Sospensione del procedimento

Art. 17

1 La sospensione del procedimento compete al procuratore pubblico.
2 La sospensione dell’esecuzione di una sanzione compete al Dipartimento delle istituzioni. [9]

Exequatur

Art. 18

1 La decisione di esecutività di decisioni penali di uno Stato estero è pronunciata dal presidente del tribunale penale cantonale o dal magistrato dei minorenni. [10]
legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale e dal codice di procedura penale.

Utilizzazione di stabilimenti svizzeri

Art. 19

[11] Il Dipartimento delle istituzioni è competente per ordinare l’esecuzione della pena giusta l’art.
99 della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale. TITOLO VI Norme finali

Abrogazione

Art. 20

È abrogato l’art. 93 del codice di procedura penale.

Norma transitoria

Art. 21

Le procedure pendenti sono continuate conformemente alla presente legge.

Entrata in vigore

Art. 22

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore. [12] Pubblicata nel BU 1988 , 197.

[1]

Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 25; precedente modifica: BU 1998, 83.

[2]

Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 25; precedenti modifiche: BU 1992, 349;

BU 1998, 83.

[3]

Art. modificato dalla L 23.9.1992; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1992, 349; precedente modifica: BU 1990, 297 e

335.

[4]

Art. modificato dalla L 19.12.1994; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 542; precedente modifica: BU 1992, 349.

[5]

Art. modificato dalla L 23.9.1992; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1992, 349.

[6]

Art. modificato dalla L 23.9.1992; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1992, 349.

[7]

Art. modificato dalla L 23.9.1992; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1992, 349.

[8]

Art. modificato dalla L 23.9.1992; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1992, 349.

[9]

Cpv. modificato dalla L 19.12.1994; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 542.

[10]

Cpv. modificato dalla L 22.5.1990; in vigore dal 2.11.1990 - BU 1990, 297 e 335.

[11]

Art. modificato dalla L 19.12.1994; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 542.

[12]

Entrata in vigore: 1° luglio 1988 - BU 1988, 197.

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