Legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla navigazione interna
1 Legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla navigazione interna (del 22 novembre 1982) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - richiamate la legge federale sulla navigazione interna del 3 ottobre 1975 1 (in seguito LF) e l’ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere dell’8 novembre 1978
2 (in seguito OF), - visto il messaggio 14 aprile 1981 n. 2515 del Consiglio di Stato, d e c r e t a :
Competenze del Consiglio di Stato
Art. 1
1 Il Consiglio di Stato stabilisce le norme relative alla navigazione interna nell’ambito delle competenze delegate dalla legislazione federale e della presente legge, in particolare dall’art. 3 cpv.
2 della legge federale sulla navigazione interna del 3 ottobre 1975 tenendo particolarmente conto delle esigenze di natura ambientale ed ecologica e del benessere della popolazione.
2 Sono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale contro l’inquinamento delle acque.
Imposte di navigazione
Art. 2
1 Il rilascio della licenza di navigazione è soggetto alle seguenti imposte annue di navigazione: a) natanti a motore con potenza propulsiva: fr. 25.– + (5.00 x kW); 3 b) natanti a vela: fr. 26.– con deriva e superficie velica fino a 15 mq; fr. 42.– con deriva e superficie velica superiore a 15 mq; fr. 52.– con chiglia e superficie velica fino a 15 mq; fr. 74.– con chiglia e superficie velica superiore a 15 mq; c) fr. 16.– natanti a remi o pedali; d) fr. 210.– targhe professionali. 4
2 L’imposta di navigazione per un natante su cui possono essere collocati alternativamente due motori è dovuta soltanto per il motore di maggiore potenza; quando i due motori vengono applicati contemporaneamente, l’imposta è calcolata sommando la potenza di entrambi i motori.
3...
5
4 Ad un natante a vela munito di motore ausiliario, oltre all’importo previsto secondo il cpv. 1 lett. b), viene pure prelevata l’imposta concernente tale motore, ridotta del 50%. 6
5 Qualora ad un natante viene applicato nel corso dell’anno un motore di potenza superiore viene percepita la differenza che intercorre fra le imposte previste per le due categorie di natanti. 7
Motori a due tempi
1
RS 747.201
2
RS 747.201.1
3
Lett. modificata dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 65.
4
Cpv. modificato dalla L 20.2.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 148; precedenti modifiche: BU
1987, 69; BU 1997, 396.
5
Cpv. abrogato dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 65; precedente modifica: BU 1987,
69.
6
Cpv. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
7
Cpv. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
2
Art. 2b
8 Ai natanti muniti di motore a due tempi con potenza propulsiva superiore a 7.36 kW che non rispettano i limiti di cui alla direttiva 2003/44 CE, l’imposta annua di navigazione è raddoppiata.
Riduzioni
Art. 3
Le imposte annuali sono ridotte del 50% quando riguardano natanti: a) da pesca di proprietà e usati dai pescatori professionisti ai sensi dell’art. 3, cpv. 1, della legge federale 8 dicembre 1975 sulla pesca; b) i cui detentori sono autorizzati dalle autorità competenti a esercitare il trasporto delle persone quale attività lucrativa prevalente; 9 c) non immatricolati altrove e usati dai turisti esteri per un periodo massimo di un mese.
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Esenzioni
Art. 4
Sono esenti da imposte: a) i battelli della Confederazione o delle imprese di navigazione concessionarie, oppure ammessi a navigare nelle acque italiane del Ceresio e del Verbano; b) i natanti immatricolati in Svizzera e usati da turisti confederati per un periodo massimo di un mese; c) i natanti immatricolati all’estero e usati dai turisti esteri per un periodo massimo di un mese; d) i natanti destinati esclusivamente alle operazioni di salvataggio, ricerca e ricupero o adibiti a servizi di pubblica utilità ufficialmente riconosciuti tali dal Consiglio di Stato; e) i natanti per i quali si rinuncia all’immatricolazione entro il 30 aprile di ogni anno.
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Tasse in generale
Art. 5
Il Consiglio di Stato fissa per regolamento le tasse per il collaudo dei natanti e per i rispettivi controlli periodici, per le licenze e le patenti di navigazione, per gli esami di conduttore, per l’autorizzazione di manifestazioni nautiche, nonché per qualsiasi altra prestazione del Dipartimento competente.
Rimedi di diritto in materia di imposte
di navigazione e di tasse
Art. 5a 12 1 Contro la decisione del Dipartimento competente è dato reclamo entro il termine di trenta giorni.
2 Contro la decisione su reclamo è dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni.
Stabilimenti balneari
Art. 6
13
1 I Municipi sono competenti ad autorizzare l’apertura degli stabilimenti balneari nella loro giurisdizione ed a vegliare sulla loro gestione.
2 I Municipi prelevano una tassa per il rilascio dell'autorizzazione e una tassa annuale per l'esercizio dello stabilimento comprese fra fr. 100.-- e fr. 1000.--.
3 Le tasse vengono fissate in base al genere, all'importanza e alla durata dell'apertura dello stabilimento balneare.
4 Le infrazioni alle norme relative agli stabilimenti balneari vengono sanzionate dai Municipi con una multa compresa fra fr. 20.-- e fr. 5000.--.
5 Il Consiglio di Stato stabilisce norme generali vincolanti.
Impianti di sicurezza e opere di prevenzione
8
Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 519; precedente modifica: BU 1987,
69.
9
Lett. modificata dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
10 Lett. introdotta dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
11 Lett. introdotta dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
12 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.
13 Art. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 396; precedente modifica: BU 1987,
69.
3
contro l’inquinamento
Art. 6a 14 1 I porti devono essere provvisti di un’adeguata segnaletica per la sicurezza della navigazione e delle necessarie opere per la prevenzione contro l’inquinamento delle acque.
2 Gli impianti sono a carico di chi realizza il porto e devono essere eseguiti secondo le direttive del Cantone.
3 Il Cantone può concedere sussidi fino al 50% dei costi per le opere di prevenzione contro l’inquinamento tenuto conto dell’interesse generale e nella misura in cui gli impianti non sono destinati ai soli utenti del porto.
4 La presente disposizione è applicabile anche ai porti esistenti che devono adeguarvisi entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica legislativa.
Salvataggio e attività analoghe
Art. 7
Il Dipartimento competente coordina l’attività e disciplina l’intervento delle società di salvataggio o di persone che svolgono attività analoghe.
Disposizioni diverse
I) Rimozione forzata di natanti
Art. 7a 15
1 Il Dipartimento competente può ordinare la rimozione di natanti stazionati illecitamente.
2 In caso di inosservanza di questo ordine da parte del detentore il Dipartimento competente, previa diffida, vi provvede direttamente.
3 Se l’illecito stazionamento è di grave intralcio alla sicurezza della navigazione o alla protezione dell’ambiente o della natura il Dipartimento competente può provvedere direttamente alla rimozione del natante.
4 Nei casi di cui ai cpv. 2 e 3 le spese di rimozione sono a carico del detentore.
II) Obbligo di informare
Art. 7b
16
1 Se richiesto il detentore di un natante ha l’obbligo di fornire agli organi di polizia le informazioni necessarie al fine di identificare l’autore di un’infrazione alla legislazione sulla navigazione commessa con il suo natante.
2 Sono applicabili per analogia le norme del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 sui testimoni. 17
III) Contravventori non domiciliati in Svizzera
Art. 7c 18 Al contravventore non domiciliato in Svizzera responsabile di un’infrazione alle norme della navigazione, può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra garanzia adeguata.
Provvedimenti amministrativi e penalità 19 Art. 8
20
1 I provvedimenti amministrativi previsti dalla Legge federale sono presi dal Dipartimento competente, fatta riserva dell’art. 55, cpv. 2, della stessa legge.
2 Le decisioni del Dipartimento sono impugnabili con ricorso al Consiglio di Stato.
3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
4 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
21
5 Le multe fino a fr. 5000.-- sono inflitte conformemente alle norme della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. 22
14 Art. introdotto dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
15
Art. introdotto dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
16 Art. introdotto dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
17
Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259.
18 Art. introdotto dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
19 Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 216; precedente
modifica: BU 1987, 69.
20 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 216.
21 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
22 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
4
Abrogazione
Art. 9
La legge cantonale sulla polizia lacuale e fluviale e sugli stabilimenti balneari aperti al pubblico del 20 giugno 1966 è abrogata.
Entrata in vigore
Art. 10
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore. 23 Pubblicata nel BU 1982 , 321.
23 Entrata in vigore: 1° gennaio 1983 - BU 1982, 321.
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