Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo (910.210)
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Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo

Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo (del 9 giugno 1998) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate: - - 1 d e c r e t a : I. Compensazione per diminuzione del territorio agricolo

Autorità competente

Art. 1

1 Il Consiglio di Stato fissa la compensazione istituita dalla Legge sulla conservazione del territorio agricolo (Ltagr).
2 La Sezione dell’agricoltura determina il valore di reddito del terreno da compensare e gestisce il Fondo cantonale destinato all’acquisto, al miglioramento o al recupero di aree agricole (in seguito Fondo) giusta l’art. 13 Ltagr. II. Compenso pecuniario

Principio

Art. 2

1 Se la compensazione reale non è o è solo parzialmente attuata, al momento della sottrazione deve essere stabilito l’ammontare del contributo sostitutivo.
2 La decisione con cui il Consiglio di Stato approva la sottrazione del terreno agricolo stabilisce il contributo pecuniario sostitutivo.
3 Il contributo pecuniario sostitutivo è fissato tenendo conto del valore di reddito agricolo del terreno da compensare come pure del valore commerciale medio dei terreni edificabili del Comune.

Calcolo

Art. 3

1 Il contributo pecuniario sostitutivo è stabilito moltiplicando il valore di reddito per i coefficienti indicati nella tabella seguente: 2 Valore commerciale o di transazione della zona edificabile fr./mq Valore di reddito agricolo Terreni agricoli (ct./mq) <20 21-30 31-40 >41 <100 30 40 50 60
100-200 35 45 55 65
200-400 40 50 60 70
400-600 45 55 65 75
600-800 50 60 70 80
800-1000 55 65 75 85
1000-1200 60 70 80 90 >1200 65 75 85 95
2 Il contributo pecuniario sostitutivo di cui al cpv. 1 è ridotto del 15% per i Comuni finanziariamente medi, e del 30% per i Comuni finanziariamente deboli.
3 Il contributo pecuniario sostitutivo non può in nessun caso superare il valore commerciale o di transazione della zona edificabile.
4 Contributi sostitutivi inferiori a fr. 1000.– non vengono prelevati.

1

Ingresso modificato dal R 11.7.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 259.

2

Cpv. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

Art. 4

Il contribuente ha diritto alla restituzione del contributo, senza interessi, ove abbia provveduto ad opere di compensazione reale nel termine di tre anni dalla decisione d’imposizione.

Utilizzo del Fondo cantonale

di compensazione finanziaria

Art. 5

3 Il Fondo può essere utilizzato per: a) b) c) d) e) III. Sussidiamento di bonifiche

Beneficiari e domande di contributo

4 Art. 6
5
1 Possono beneficiare del contributo di cui all’art. 5 lett. b), c), d) e e) i gestori di fondi in loro proprietà o in affitto, che hanno un’azienda agricola al beneficio dei pagamenti diretti.
2 Le domande di contributo sono da inoltrare all’Ufficio dei miglioramenti strutturali e della pianificazione della Sezione dell’agricoltura (in seguito: Ufficio), che decide sulla concessione del contributo.

Ammontare del contributo

6 Art. 7 7 1 L’Ufficio stabilisce l’ammontare delle spese computabili per il calcolo del contributo a dipendenza delle disponibilità del Fondo.
2 Gli importi massimi delle spese computabili ammontano comunque a: fr. 50.–/mq per il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei; fr. 5.–/mq per gli altri interventi.
3 Il contributo corrisponde all’85% delle spese computabili per i provvedimenti previsti all’art. 5, ad eccezione dei provvedimenti di cui alla: lett. a) che possono essere finanziati integralmente dal Fondo; lett. b), d) e e) che possono essere finanziati con un contributo che, cumulato con quello concesso in applicazione dell’art. 6 lett. c), g) e m) della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002, non superi complessivamente l’85% delle spese computabili.
Oneri e condizioni 8 Art. 8
9 Per quanto concerne gli oneri e le condizioni vincolanti in relazione all’assegnazione dei contributi fanno stato gli articoli 39, 41 e 42 della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 e l’art.
13 del regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003. IV...
10 Art. 9 ... 11 V. Disposizioni transitorie e finali 12

3

Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

4

Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

5

Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedenti modifiche: BU

2006, 259; BU 2011, 289.

6

Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

7

Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2011,

289.

8

Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

9

Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2006,

259.

10

Titolo abrogato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

11

Art. abrogato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2011,

289.

12

Titolo modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

Art. 10

I contributi sostitutivi decisi dal Consiglio di Stato prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, vengono modificati d’ufficio in base all’art. 3 di quest’ultimo.

Entrata in vigore

Art. 11

Il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
13 Pubblicato nel BU 1998 , 192 e 199.

13

Entrata in vigore: 16 giugno 1998 - BU 1998, 192.
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