Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate... (824.110)
CH - TI

Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso

Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso (del 28 marzo 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr) del 20 giugno 2014, vista la legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 30 settembre 1996, decreta:
Dipartimento competente Art. 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità: a) competente per vigilare sull’esecuzione della legislazione federale e cantonale; b) i veterinari ufficiali e gli assistenti specializzati ufficiali, i loro supplenti e ne stabilisce le di retribuzione; c) tutte le competenze cantonali che non sono attribuite ad un’altra autorità.
Organi di esecuzione Art. 2 Gli organi di esecuzione sono: a) cantonale, gli ispettori delle derrate alimentari, i controllori delle derrate alimentari e i diretti del chimico cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono particolari; b) cantonale, i veterinari ufficiali, gli assistenti specializzati ufficiali e i collaboratori del veterinario cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti
Delega di competenze Art. 3
1 Gli organi di esecuzione possono proporre al Consiglio di Stato di delegare, sulla base di un mandato di prestazione, l’esecuzione di certi compiti d’ispezione a terzi.
2 Le persone incaricate del controllo secondo una delega devono adempire a tutte le condizioni imposte dalla legislazione federale e cantonale.
Chimico cantonale Art. 4 1 Il chimico cantonale dirige il Laboratorio cantonale al quale è affidato il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d’uso.
2 Il Laboratorio cantonale è composto da: a) delle derrate alimentari (di seguito ispettorato); e b) specializzato nell’esame dei campioni.

Ispettorato

Art. 5
1 L’ispettorato è accreditato secondo la norma ISO17020 ed esegue i seguenti compiti: a) tutte le attività di ispezione previste dall’Ordinanza sull’esecuzione della legislazione derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (OELDerr); b) i prelievi di campioni secondo l’OELDerr; c) le analisi e le misurazioni semplici in sede ispettiva.
2 La frequenza minima di controllo per le imprese prevista all’art. 8 cpv. 1 dall’ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso del 16 dicembre 2016 (OPCN) è definita nell’allegato. 1

Laboratorio

Art. 6 Il laboratorio è accreditato secondo la norma ISO17025 ed esegue i seguenti compiti: a) le analisi su campioni ufficiali necessarie per il controllo delle derrate alimentari e degli d’uso giusta l’OELDerr;
1 Cpv. introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180.
b) analisi su campioni affidatigli dal veterinario cantonale nell’ambito delle sue attività di delle derrate alimentari; c) eseguire analisi per privati o enti pubblici, previa valutazione dei requisiti legati espressi nella norma ISO17025; per la fatturazione fa stato il tariffario per il ufficiale delle derrate alimentari; d) delle analisi sono trasmessi al committente secondo le esigenze della norma
Veterinario cantonale Art. 7 1 Il Veterinario cantonale dirige l’Ufficio del veterinario cantonale il quale esegue la LDerr nel settore della produzione primaria di derrate alimentari di origine animale e della macellazione.
2 Il Veterinario cantonale, con l’aiuto dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali, effettua i controlli dell’igiene nella produzione primaria animale (animali da reddito, apicoltura, piscicoltura, acquacoltura, macellazione).
3 Il Veterinario cantonale propone i nominativi dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali.

Emolumenti

Art. 8 Il Consiglio di Stato fissa l’ammontare degli emolumenti per: a) che porta a una contestazione; b) contestazione della stessa fattispecie; c) successivo di un’azienda; d) per ripristinare l’ordine legale (esecuzione sostitutiva); e) degli animali da macello e delle carni; f) di un laboratorio di sezionamento; g) e i controlli speciali eseguiti su richiesta; h) incluse le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e i laboratori di i) analisi.
Autorità di ricorso Art. 9 Il Consiglio di Stato è l’autorità di ricorso contro le decisioni degli organi di esecuzione.

Contravvenzioni

Art. 10 Le contravvenzioni ai sensi dell’art. 64 LDerr sono perseguite dal Laboratorio cantonale e dall’Ufficio del veterinario cantonale. I casi di particolare gravità (che si configurano in delitti o crimini ai sensi dell’art. 63 LDerr) sono trasmessi al Ministero pubblico.

Abrogazione

Art. 11 È abrogato il regolamento di applicazione della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 4 novembre 1997.
Entrata in vigore Art. 12 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° maggio 2017. Pubblicato nel BU 2017 , 69.
Allegato 2 Frequenza minima di controllo per le imprese ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso del 16 dicembre
2016 (OPCN)
Codice Categoria d’impresa Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
A Imprese industriali
A4 Produzione di oggetti d’uso
A401 Cosmetici: produzione (materie prime) 8
A402 Cosmetici: lavorazione/trasformazione 4
A403 Tessili: produzione 8
A404 Tessili: lavorazione/trasformazione 8
A405 Oggetti d’uso: produzione 8
A406 Oggetti d’uso: lavorazione (trasformazione) 8
A407 Giocattoli: produzione (materie prime) 8
A408 Giocattoli: lavorazione/trasformazione 8

A409

Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: produzione
4

A410

Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: lavorazione/trasformazione
4
C Imprese di distribuzione
C5 Commercio di oggetti d’uso
C502 Cosmetici: importazione 4
C503 Tessili: importazione 8
C504 Oggetti d’uso: importazione 8
C505 Giocattoli: importazione 8

C506

Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: importazione
4
F Piscine e docce accessibili al pubblico
F1 Piscine coperte 4
F2 Piscine all’aperto 4

F4

Docce accessibili al pubblico, inserite in attività che non ricadono nelle categorie D (aziende di ristorazione), F1 e F2
8
2 Allegato introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180.
Markierungen
Leseansicht