Legge concernente le tasse in materia di protezione delle acque (833.200)
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Legge concernente le tasse in materia di protezione delle acque

1 Legge concernente le tasse in materia di protezione delle acque 1 (del 31 marzo 1982) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio del 23 dicembre 1981 n. 2568 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 Nell’ambito dell’applicazione della legislazione federale e cantonale sulla protezione delle acque sono soggetti al pagamento di una tassa: a) i collaudi degli impianti esistenti e di quelli nuovi, da eseguirsi al momento della installazione, dopo ogni modifica o dopo un’eventuale revisione periodica; b) il rilascio di autorizzazioni a ditte specializzate per la raccolta o l’eliminazione di rifiuti speciali solidi, liquidi, fangosi o gassosi, per la pulizia e la manutenzione di impianti di pretrattamento, di depurazione o di evacuazione e per la revisione periodica degli impianti; c) il rilascio di permessi da parte del Dipartimento competente (detto qui di seguito Dipartimento) o del Servizio tecnico; d) le analisi effettuate dal Laboratorio del Servizio tecnico. Art. 2
1 Il Dipartimento o il Servizio tecnico fatturano a carico dell’interessato le spese relative a: a) i controlli effettuati nell’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza; sono fatturate unicamente le spese relative ai controlli che hanno permesso di accertare una situazione non conforme alle vigenti disposizioni legali o tecniche o ai piani approvati; b) le perizie specialistiche che si rendono indispensabili per l’esame di una domanda tendente all’ottenimento di un permesso.
2 Il Dipartimento o il Servizio tecnico possono fatturare le spese relative a interventi di funzionari che prestano opera di consulenza o di assistenza nei casi previsti dalla legge. Art. 3
1 Il Consiglio di Stato stabilisce mediante decreto esecutivo le tasse per i collaudi di cui all’art. 1 lett. a) del presente decreto.
2 L’ammontare delle singole tasse è fissato in funzione dell’importanza dell’impianto, ritenuto un massimo di fr. 1’000.--.
3 Per il collaudo di depositi industriali o commerciali di sostanze nocive per le acque di capacità superiore a 50’000 litri, come pure di altri impianti particolari, vengono conteggiate le spese effettive di collaudo.
4 La tassa, rispettivamente le spese sono dovute anche in caso di esito negativo del collaudo e sono a carico del proprietario dell’impianto. Art. 4 1 Il rilascio di autorizzazioni alle ditte specializzate giusta l'art. 1 lett. b) del presente decreto è soggetto al pagamento di una tassa annuale di fr. 1000.--, fatta eccezione per le autorizzazioni alle ditte di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, per le quali la tassa annuale è stabilita in fr. 500.--. 2
2 La tassa è dovuta dal beneficiario dell’autorizzazione. Art. 4a 3 Per ogni revisione di impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, il Servizio tecnico riscuote dalla ditta esecutrice una tassa di fr. 10.--.
1 Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.
2 Cpv. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 447.
3 Art. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 447.
2 Art. 5 1 Il rilascio di permessi giusta l’art. 1 lett. c) del presente decreto è soggetto al pagamento di una tassa di cancelleria variabile da fr. 10.-- a fr. 500.--.
2 Nel determinare l’ammontare della tassa si terrà in specie conto dell’importanza dei lavori e della complessità della pratica.
3 La tassa è dovuta dal titolare del permesso. Art. 6 Tutte le analisi effettuate dal laboratorio del Servizio tecnico sono fatturate in base ad un tariffario elaborato dal Consiglio di Stato. Art. 7
1 I controlli giusta l’art. 2 cpv. 1 lett. a) ed i collaudi giusta l’art. 3 cpv. 3 del presente decreto sono fatturati in base al tempo impiegato; l’importo è maggiorato dalle spese di trasferta e di vitto.
2 Le spese sono a carico del proprietario dell’impianto oggetto del controllo. Art. 8 1 Per l’allestimento delle perizie di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. b) del presente decreto il Dipartimento o il Servizio tecnico fanno capo a specialisti di loro fiducia o a funzionari dell’Amministrazione.
2 Le spese della perizia sono a carico del titolare del permesso. Esse sono calcolate secondo le tariffe SIA, se eseguite da specialisti esterni all’Amministrazione o come all’art. 10 del presente decreto se eseguite da funzionari dell’Amministrazione. Ad esse si aggiungono eventuali altre spese effettive. Art. 9 1 Le prestazioni di funzionari per gli interventi di cui all’art. 2 cpv. 2 del presente decreto sono conteggiate come all’art. 7.
2 Le spese sono a carico di chi ha richiesto o provocato l’intervento. Art. 10
1 Per la fatturazione delle prestazioni orarie sono applicabili le seguenti tariffe: a) funzionario con titolo accademico fr. 70.-- b) funzionario e ingegnere tecnico fr. 50.-- c) disegnatore e assistente fr. 35.-- d) operaio specializzato e laboratorista fr. 30.--
2 Le indennità di trasferta, vitto, pernottamento e per missioni fuori orario di lavoro sono calcolate conformemente al decreto esecutivo che regola le indennità per viaggi di servizio del 20 gennaio
1982.
3 Il Consiglio di Stato può adattare al rincaro le tariffe di cui al cpv. 1 sulla base dell’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (indice settembre 1977 = 100). Art. 11 Le tariffe previste all’articolo precedente sono applicabili ad ogni intervento di funzionari del Dipartimento o del Servizio tecnico previsto da altre leggi o decreti ed a ogni intervento in esecuzione di misure o decisioni coattive. Art. 12 Le tasse di cui all’art. 4 cpv. 1 sono dovute anche dalle ditte già in possesso di un’autorizzazione al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Art. 13 Restano riservate le tasse previste da altre leggi o decreti e i casi in cui è previsto il recupero delle spese. Art. 13a 4 Contro le decisioni in materia di tasse è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
4 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.
3 Art. 14 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 5 Pubblicata nel BU 1982 , 113.
5 Entrata in vigore: 11 maggio 1982 - BU 1982, 113.
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