Decreto esecutivo circa i depositi dello Stato, delle tutele, delle curatele e delle autorità giudiziarie e amministrative
11.2.1.4 Decreto esecutivo circa i depositi dello Stato, delle tutele, delle curatele e delle autorità giudiziarie e amministrative IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visti gli articoli 13 e 47 della legge 6 maggio 1915 sull’istituzione della Banca dello Stato, d e c r e t a : Art. 1
1 I depositi, nei casi previsti dalla legge federale sull’ esecuzione e sul fallimento e quelli dello Stato devono essere collocati presso la Banca dello Stato del Canton Ticino quale uni co stabilimento autorizzato. Art. 2 Parimente, dovranno essere collocati presso la Banca dello Stato, ove non sia altrimenti disposto da legge o regolamento esistente, il denaro, i titoli, valori e documenti, che riceve ogni autorità dello Stato sia giudi ziaria che amministrativa. Art. 3 I depositi, già effettuati presso altri istituti, dovranno essere trasferiti alla Banca dello Stato, entro il termine di 3 mesi. Art. 4 Il presente decreto entra in vigore colla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Pubblicato nel BU 1915 , 243.
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Art. modificato dal R 29.11.2000; in vigo re dal 1.1.2001 - BU 2000, 374.
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