Regolamento di applicazione del decreto legislativo concernente la conservazione dei musei storici ed archeologici e del decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici
1 Regolamento di applicazione del decreto legislativo concernente la conservazione dei musei storici ed archeologici e del decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici (del 19 maggio 1944) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO in esecuzione dei decreti legislativi 28 febbraio 1944 e 26 gennaio 1942, d e c r e t a : Art. 1 Il riconoscimento dei musei storici ed archeologici del Cantone può essere concesso dal Consiglio di Stato, previa istanza al dipartimento della pubblica educazione. L’istanza deve contenere la dichiarazione che i musei sono disposti ad assumersi gli obblighi e gli impegni specificati nel decreto legislativo 28 febbraio 1944, ed essere accompagnata da una copia del loro statuto o regolamento. Art. 2 I requisiti necessari perchè un museo sia riconosciuto sono: a) che contenga una raccolta notevole d’oggetti interessanti la storia o l’archeologia del paese, ovvero che tale raccolta abbia iniziata e si proponga di proseguire; b) che abbia una sede conveniente e sia accessibile al pubblico; c) che abbia uno statuto o regolamento ed una direzione responsabili. Art. 3 Il Consiglio di Stato, su proposta del dipartimento e udita la commissione cantonale dei monumenti storici, decide se l’istanza di riconoscimento possa essere accolta: e in caso affermativo, stabilisce se le basi giuridiche del museo debbano essere eventualmente regolate e lo statuto modificato o completato; e determina i limiti territoriali entro cui il museo possa normalmente fare i suoi acquisti. Art. 4 I musei che non potessero o non volessero essere riconosciuti, soggiacciono alla vigilanza dello Stato in quanto contengono oggetti elencati o elencabili come mobili aventi pregio di arte o d’antichità secondo la legge sulla conservazione dei monumenti storici ed artistici. Art. 5 Lo statuto o regolamento dei musei deve contenere i seguenti dati: a) denominazione del museo e designazione del comune ove ha la sede; b) qualità giuridica del museo: se proprietà del comune o d’altro ente di diritto pubblico, ovvero persona giuridica; c) scopo e programma del museo, e mezzi di cui si vale o intende valersi; d) organi direttivi ed amministrativi, tra cui un presidente o direttore ed un conservatore e loro competenze; e) prescrizioni circa le sedute della commissione direttiva, la quale dovrà radunarsi almeno due volte all’anno e sempre quando l’ispettore ne faccia richiesta; f) norme circa gli acquisti, i depositi, gli scambi e le eventuali relazioni con altri musei; g) norme circa la custodia del museo e gli orari; h) disposizioni nel caso di cessazione del museo. Art. 6 Il Consiglio di Stato nell’atto del riconoscimento, può ritenere validi, a titolo provvisorio, i regolamenti o statuti che non contenessero tutti i dati prescritti dall’articolo precedente, con l’invito a completare od a modificare, entro il termine di tre mesi, secondo le indicazioni che potranno essere fornite dall’ispettore. di Stato.
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Art. 7
Alla commissione cantonale dei monumenti spetta la superiore vigilanza sui musei riconosciuti e la facoltà di eseguire elenchi di oggetti custoditi nei musei non riconosciuti, prescrivendo norme per la loro conservazione. Art. 8 L’ispettore cantonale dei musei ha in ogni tempo la facoltà di visitare le raccolte dei musei riconosciuti e di prescrivere le norme ch’egli giudichi convenienti, circa la conservazione, l’ordinamento, gli acquisti, gli scambi, i cataloghi e le diciture, la sede e le relazioni con gli altri musei. In caso di disaccordo, il dipartimento decide dietro richiesta del museo interessato o dell’ispettore. Contro la decisione del dipartimento, il museo interessato può ricorrere, entro 15 giorni, al Consiglio di Stato, il cui giudizio è definitivo. Art. 9 Alle sedute delle commissioni dei musei riconosciuti potrà partecipare, con voto consultivo, l’ispettore, il quale deve essere tempestivamente avvertito della convocazione. Le deliberazioni di ogni seduta dovranno essere registrate a verbale e saranno sempre comunicate all’ispettore. Art. 10 Ogni proposta d’acquisto d’oggetti fuori del territorio dei singoli musei dovrà essere comunicata preventivamente all’ispettore, al quale spetta di risolvere i possibili contrasti e garantire l’esercizio del diritto di prelazione che spetta al museo del territorio ove l’oggetto si trova. Le controversie che l’intervento dell’ispettore non sia riuscito a risolvere, saranno, a cura dell’ispettore stesso, trasmesse alla commissione cantonale dei monumenti, la quale decide in modo definitivo. Art. 11 I musei riconosciuti devono fornire all’ispettore tutti i dati necessari alla compilazione dell’elenco degli oggetti di proprietà dello Stato, e del catalogo sistematico delle raccolte. I conservatori dei musei devono prestare la loro collaborazione. Una copia dell’elenco degli oggetti di proprietà dello Stato che già si trovano depositati presso i musei, firmata dall’ispettore e dalla direzione del museo, sarà trasmessa al dipartimento della pubblica educazione entro un anno dal riconoscimento. L’elenco degli oggetti che potranno essere consegnati ulteriormente sarà eseguito all’atto della consegna. Art. 12 Nei limiti del credito annuo inscritto in bilancio saranno concesse sovvenzioni ai musei riconosciuti che ne facciano richiesta indicando con preventivo particolareggiato l’uso che intendono farne. La sovvenzione non potrà eccedere il terzo della spesa effettiva sopportata dal museo. Non saranno sussidiati lavori di ordinaria manutenzione. Art. 13 L’ispettore appena venga a conoscenza d’atti o di tentativi d’incetta d’oggetti d’antichità o d’ interesse locale, ne darà avviso al dipartimento e proporrà i rimedi opportuni. Art. 14 Le attribuzioni dell’ispettore per ciò che riguarda la tutela dei ritrovamenti archeologici sono: a) vigilare sui ritrovamenti fortuiti, e chiedere eventualmente la sospensione degli scavi qualora l’intervento dei municipi e della gendarmeria non fosse tempestivo ed efficace; b) vigilare sulla continuazione degli scavi, qualora siano autorizzati dal dipartimento; c) eseguire sotto la sua direzione e immediata vigilanza gli scavi sistematici che il dipartimento abbia prescritti, organizzare i lavori, tenere i conti e dare ragguagli delle spese; d) redigere e trasmettere al dipartimento un elenco degli oggetti ritrovati ed una relazione; e) fornire al dipartimento indicazioni circa i proprietari dei terreni ove sono avvenuti gli scavi e circa gli eventuali premi da concedere agli scopritori o cooperatori; f) verificare se i municipi adempiano diligentemente gli obblighi prescritti dal decreto legislativo, ricevere dai municipi, dietro ricevuta, gli oggetti ritrovati e collocarli secondo la destinazione stabilita dal dipartimento. Art. 15 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra immediatamente in vigore. Pubblicato nel BU il 26 maggio 1944.
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