Decreto legislativo concernente la convenzione con la Scuola universitaria professio... (5.3.1.6)
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Decreto legislativo concernente la convenzione con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) per lo svolgimento delle attività di biosicurezza, microbiologia ambientale e ricerca nel Laboratorio di microbiologia applicata (LMA) e l’approvazione del relativo credito 2014-2021

5.3.1.6 Decreto legislativo concernente la convenzione con la Scuola universitaria professionale della Svizzera ital iana (SUPSI) per lo svolgimento delle attività di biosicu rezza, microbiologia ambientale e ricerca nel Laboratorio di microbiologia appli cata (LMA) e l’approvazione del relativo credito 2014 - 2021 (del 26 novembre 2013) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO - visto il messaggio 7 maggio 2013 n. 6794 del Consiglio di Stato, - visto il rapporto 12 novembre 2013 n. 6794 R della Commissione della gestione e delle finanze, d e c r e t a : Art. 1 Il Cantone stipula con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) la convenzione allegata al presente decreto per lo svolgimento dell e attività di biosicurezza, microbiologia ambientale e ricerca nel Laboratorio di microbiologia applicata (LMA). Art. 2 La convenzione definisce in particolare le modalità di affiliazione, i compiti e le prestazioni che il Labora torio di microbiologia applicata è tenuto a svolgere e l’importo forfetario versato dal Cantone alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. Art. 3 1 Il Consiglio di Stato sottoscrive la convenzione non appena il presente decreto entra in vigore.
2 Il Consiglio di Stato, valutata l’efficacia della collaborazione con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, è autorizzato a rivedere la convenzione approvando eventuali modifiche che non mutino in maniera rilevante gli scopi della stessa e le prestazioni fornite dalle parti. - 2021 Art. 4 È approvato il credito annuo di fr. 1’210’000. -- per il periodo 2014 - 2021, calcolato in base al mandato di prestazione tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Scuola professionale della Svizzera italiana, Dipartimento ambiente costruzioni e design. L’importo è addebitato al conto di gestione corrente del Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica CRB 240. La copertura del compito 4 (Identificazioni e tipizzazioni di organismi), per un importo massimo di fr. 300’000. -- , verrà ridiscussa in funzione degli obiettivi raggiunti al termine del primo quadriennio (31 dicembre 2017), mentre i compiti irrinunciabili (1, 2 e 3), quantificati in fr. 910’000. -- sono garantiti anche per il secondo quadriennio, fino allo scadere della convenzione. Art. 4bis Il Consiglio di Stato continuerà a occuparsi della manutenzione degli edifici a Piora e ad assumersi i costi del segretariato amministrativo della Fondazione Centro di biologia alpina di Piora. Art. 4ter Il Consiglio di Stato presenta all’attenzione del Gran Consiglio, al più tardi entro il 31 dicemb re 2014, un rapporto di valutazione circa l’attuazione e l’esito sia del trasferimento delle attività di microbiologia applicata dell’ex Istituto cantonale di microbiologia nella SUPSI sia del passaggio delle attività di analisi di routine dell’allora Isti tuto cantonale di microbiologia all’Ente ospedaliero cantonale.

Art. 5

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immedia tamente in vigore.
1 Pubblicato nel BU 2014 , 19.

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Entrata in vigore: 17 gennaio 2014.
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