Legge concernente la conservazione dei musei storici e archeologici
                            1  Legge  concernente la conservazione dei musei storici e archeologici  1  (del 28 febbraio 1944)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  su proposta del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  I  musei  storici  ed  archeologici  del  Cantone,  che  presentano,  a  giudizio  dell’autorità  governativa, i requisiti necessari, possono essere riconosciuti con risoluzione del Consiglio di Stato,  dietro proposta del dipartimento della pubblica educazione e preavviso della Commissione dei beni  culturali  2  udito l’ispettore.  Il  riconoscimento  impone  ai  musei  l’obbligo  di  sottostare,  alla  tutela  e  alle  norme  stabilite  nel  presente decreto, e conferisce loro la facoltà di ottenere a titolo di deposito, oggetti di proprietà dello  Stato e di ricevere sussidi dallo Stato.  Art. 2  I  musei riconosciuti,  se non  appartengono  ad un  ente di  diritto  pubblico dovranno,  entro  un mese dal riconoscimento, costituirsi nella forma delle persone giuridiche, secondo il Codice civile  svizzero.  Art. 3  I  musei  riconosciuti  hanno  l’obbligo  di  presentare,  entro  tre  mesi  dal  riconoscimento,  al  dipartimento  della  pubblica  educazione,  un  regolamento  o  statuto  il  quale  diventerà  effettivo  solo  dopo l’approvazione del Consiglio di Stato.  Art. 4  I  musei  riconosciuti,  conservando  intera  la  loro  personalità  come  enti  patrimoniali  ed  amministrativi, sono soggetti all’immediata e continua vigilanza dell’ispettore dei musei per tutto ciò  che riguarda la conservazione, l’ordinamento, l’incremento delle raccolte, i cataloghi e le diciture, le  questioni relative alla sede e le relazioni con gli altri musei del Cantone.  Art. 5  Ciascuno  dei  musei  riconosciuti  ha  una  posizione  prevalente  nel  rispettivo  territorio,  determinato dal Consiglio di Stato nell’atto del riconoscimento.  Ogni acquisto fatto da un museo fuori della sua sfera regionale dovrà essere comunicato al museo  regionalmente  interessato  che  potrà  rivendicare  il  diritto  di  procedere  all’acquisto  in  proprio  entro  breve termine.  In caso di contrasto tra i due musei decide la Commissione dei beni culturali  3  .  Art. 6  Il  Consiglio  di  Stato,  dietro  proposta  del  dipartimento  della  pubblica  educazione  e  preavviso  dell’ispettore,  ha  facoltà  di  ripartire  fra  i  musei  riconosciuti  oggetti  di  interesse  storico  ed  archeologico  di  proprietà  dello  Stato,  tenendo  conto  della  loro  provenienza,  e  osservando  il  criterio  territoriale stabilito nell’articolo precedente.  Art. 7  La tutela sui musei riconosciuti spetta al dipartimento della pubblica educazione il quale si  varrà della Commissione dei beni culturali  4  e dell’ispettore dei musei.  Art. 8  ...  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40.
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                Frase modificata dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.
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                Frase modificata dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.
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Frase modificata dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.
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                Art. abrogato dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.
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Art. 9
                            È inscritta nel bilancio dello Stato una somma annua da distribuire, a titolo di sussidio, ai  musei  riconosciuti,  proporzionatamente  alla  attività  di  ciascuno  di  essi  ed  agli  oneri  assunti  per  effetto del presente decreto.  La  ripartizione  sarà  stabilita  dal  Consiglio  di  Stato,  su  proposta  del  dipartimento  della  pubblica  educazione, che potrà valersi del preavviso della Commissione dei beni culturali
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            .  Art. 10  I  musei  riconosciuti  che  si  rifiutassero  o  trascurassero  di  eseguire  le  norme  stabilite  nel  presente  decreto  e  le  istruzioni  fornite  dall’ispettore  e  confermate,  in  caso  di  contestazione,  dall’autorità governativa, sono soggetti alle seguenti sanzioni:  a)  sospensione del sussidio;  b)  revoca del riconoscimento, con l’obbligo di restituire gli oggetti di proprietà dello Stato ottenuti in  deposito.  Le  suddette  sanzioni  sono  di  competenza  del  Consiglio  di  Stato,  il  quale  decide  su  proposta  del  dipartimento  della  pubblica  educazione,  udita  la  Commissione  dei  beni  culturali  7  e  l’ispettore  dei  musei.  Art. 11  È istituita la carica di ispettore cantonale dei musei.  Il  Consiglio di  Stato potrà  prescindere  provvisoriamente dalla  nomina dell’ispettore  confidandone  la  mansione a uno o più incaricati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art. 12  Le attribuzioni dell’ispettore dei musei sono specialmente le seguenti:  a)  assistere  alle  sedute  della  commissione  dei  musei  riconosciuti,  con  facoltà  di  partecipare  alle  discussioni e di presentare proposte;  b)  eseguire  frequenti  ispezioni  nei  musei  riconosciuti;  elaborare,  col  concorso  e  la  cooperazione  dei  conservatori  dei  musei,  un  elenco  degli  oggetti  di  proprietà  dello  Stato  e  un  catalogo  sistematico  integrale  delle  raccolte;  dare  norme  circa  la  conservazione,  l’ordinamento  e  l’esposizione delle raccolte stesse e favorirne l’incremento;  c)  assistere alle sedute della Commissione dei beni culturali  9  in quanto riguardano i musei; riferire  sugli oggetti di sua competenza e udire le direttive della commissione;  d)  coordinare l’attività dei musei riconosciuti e risolvere le controversie che potrebbero sorgere tra  di essi;  e)-h) ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            .  Art. 13  ...  11  Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  Ogni  contestazione  a  dipendenza  del  presente  decreto  è  decisa  dal  Dipartimento,  che  può valersi del preavviso della Commissione dei beni culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  del  Dipartimento  e  della  Commissione  dei  beni  culturali  è  dato  ricorso  al  Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.  Art. 15  Il Consiglio di Stato emanerà il regolamento di applicazione.  Art. 16  Il presente decreto entra in vigore  13  con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi,  trascorso il termine per l’esercizio del referendum.  Pubblicato nel BU  1944  , 133.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Frase modificata dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.
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                Frase modificata dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.
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                Cpv. divenuto senza oggetto per l’entrata in vigore della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato
del 5.11.1954.
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                Frase modificata dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.
                            10    Lett. abrogate dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Art. abrogato dalla L 13.5.1997; in vigore dal 1.11.1997 - BU 1997, 498.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40; precedente modifica: BU 1997,
                        
                        
                    
                    
                    
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                            13    Entrata in vigore: 14 aprile 1944 - BU 1944, 133.