Decreto esecutivo concernente l’estrazione di materiale dalle acque pubbliche (723.320)
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Decreto esecutivo concernente l’estrazione di materiale dalle acque pubbliche

1 Decreto esecutivo concernente l’estrazione di materiale dalle acque pubbliche (del 21 gennaio 1966) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il Decreto legislativo regolante gli scavi dall’alveo dei laghi, fiumi e torrenti del 17 settembre
1928; su proposta del Dipartimento costruzioni
1 , d e c r e t a :

Autorizzazione. Contenuto della domanda

Art. 1

1 L’estrazione di sabbia, ghiaia, ciottoli o altro materiale dall’alveo dei laghi, dei fiumi, dei torrenti o di corsi d’acqua pubblici in genere è soggetta ad autorizzazione.
2 Le relative domande vanno presentate quali progetto di estrazione e devono in particolare indicare: a) il quantitativo previsto, la durata e lo scopo dell’estrazione; b) l’uso del materiale da estrarre; c) i mezzi previsti per l’estrazione; d) la zona dell’estrazione, sulla base di planimetrie e sezioni in scala adeguata; e) le valutazioni sulle ripercussioni ambientali. 2
3 Se è previsto l’uso di impianti fissi, devono essere allegati i progetti relativi e quelli dei servizi annessi.

Decisione

Art. 2

1 Il Dipartimento del territorio decide sulla domanda tenendo conto in primo luogo del buon governo delle acque e secondariamente della eventuale necessità d’impiego del materiale per esecuzione o la manutenzione di opere di pubblica utilità.
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2 Prima di decidere il Dipartimento sente gli interessati e in particolare le delegazioni consortili.
3
... 4

Natura della autorizzazione

Art. 3

1 L’autorizzazione è personale e non trasferibile. Mutando la ragione sociale, essa decade.
2 L’autorizzazione è data con la riserva dei diritti dei terzi.

Categorie: durata e rinnovo

Art. 4

1 Le autorizzazioni sono di due categorie: a) Categoria A: per l’estrazione mediante impianti fissi; durata massima 10 anni; b) Categoria B: per l’estrazione mediante mezzi mobili; durata massima, di regola, un anno.
2 Le domande di rinnovo dell’autorizzazione devono essere presentate sei mesi prima della scadenza per la categoria A, e un mese prima per la categoria B. La procedura di rinnovo soggiace agli Art 1 e segg.

Tassa

a) Computo e prelevamento

1

Ora Dipartimento del territorio.

2

Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.

3

Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.

4

Cpv. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.

2

Art. 5

1 L’autorizzazione è soggetta a una tassa dell’importo fino a fr. 25.-- per metro cubo, a seconda del luogo d’estrazione e della qualità del materiale. 5
2 ... 6
3 Il titolare, nei termini stabili nell’autorizzazione, deve notificare al Dipartimento i quantitativi estratti. L’ammontare della tassa è stabilito sulla base della notificazione, riservati gli accertamenti d’ufficio da parte del Dipartimento, tramite verifiche tecniche ed amministrative.
7

b) esenzione

Art. 6

1 Per i lavori eseguiti per conto dello Stato, dei comuni, dei patriziati e dei consorzi non è dovuta nessuna tassa quando la possibilità di estrazione sia prevista nel capitolato d’appalto.
2 Il capitolato stabilisce in tal caso la zona di estrazione e le condizioni relative.
3 Non è dovuta nessuna tassa per le estrazioni a uso privato fino a 5 metri cubi.

Condizioni particolari

Art. 7

8 Il Dipartimento fissa, caso per caso, i limiti e le condizioni particolari dell’autorizzazione.

Modifica o revoca della autorizzazione

Art. 8

1 L’autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, quando ciò sia imposto da un interesse pubblico prevalente.
2 Essa è in particolare revocabile quando il suo esercizio pregiudichi la sicurezza degli argini esistenti o l’equilibrio del corso d’acqua in genere, o quando l’interessato non si attenga alle condizioni dell’autorizzazione: per la categoria A, segnatamente, quando i mezzi previsti per l’estrazione non sono apprestati entro due anni dal rilascio.
3 La revoca non implica obbligo di indennità.

Ricorsi

Art. 9

9 Contro le decisioni del Dipartimento gli interessati possono ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.

Responsabilità del titolare

Art. 10

1 Il titolare dell’autorizzazione è responsabile dei danni illecitamente cagionati.
2 In particolare egli è tenuto al ripristino delle opere di arginatura danneggiate o all’esecuzione di nuove opere di protezione.

Norma finale

Art. 11

1 È abrogato il decreto esecutivo disciplinante l’estrazione di sabbia e ghiaia dall’alveo dei laghi, fiumi e torrenti del 14 marzo 1947.
2 Il presente decreto entra in vigore 10 con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1966 , 19.
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Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modifiche: BU

1981, 149; BU 1987, 162.

6

Cpv. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modifiche: BU

1981, 149; BU 1987, 162.

7

Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modifiche: BU

1981, 149; BU 1987, 162.

8

Art. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.

9

Art. modificato dal DE 14.6.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 362.

10 Entrata in vigore: 1° febbraio 1966 - BU 1966, 19.
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