Decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati dell’ordine giudiziario
1 Decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati dell’ordine giudiziario (dell’11 dicembre 1985) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 8 ottobre 1985 n. 2978 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1-3 Modifica di altre leggi (BU 1986 , 10). Art. 4 1 1 Ai magistrati in carica prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo sono garantiti i diritti acquisiti, segnatamente quello del pensionamento anticipato e della rendita in caso di mancata rielezione.
2 In caso di dimissioni tali magistrati ricevono la prestazione di libero passaggio secondo il regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino per il periodo dopo il 31 dicembre 1985. Per il periodo precedente essi hanno diritto a un’indennità di liquidazione calcolata in applicazione dei tassi e delle aliquote di coordinamento previste dalla legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in vigore sino al 30 dicembre 1985, dell’onorario assicurato percepito durante gli anni prestati come magistrato o funzionario, senza computo di interessi. L’indennità è sottoposta ai vincoli previsti dal regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino.
3 Per i magistrati in carica al 31 dicembre 1985, l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino si assume l’onere delle prestazioni calcolate assumendo come data di affiliazione il 31 dicembre 1985.
4 Gli oneri per i diritti acquisiti e le rendite non finanziati mediante contributi all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, sono assunti dallo Stato. Art. 5 I pensionamenti anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo soggiacciono alle norme in base alle quali furono pronunciati e sono adeguati al rincaro secondo la legge speciale. Art. 6 In deroga all’ art. 14 cpv. 1 lett. c) LCP, per i funzionari il cui stipendio assicurato aumenta a causa del cambiamento del massimo assicurabile secondo l’ art . 10 cpv. 3 LCP, viene versato alla Cassa pensioni il relativo capitale di copertura, a carico dello Stato per il 62% e del dipendente per il
38% entro il 31 dicembre 1986. Art. 7 Decorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 31 dicembre 1985. Pubblicato nel BU 1986 , 10.
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Art. modificato dal DL 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 639.
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