Regolamento concernente il finanziamento dei corsi di aggiornamento dei docenti
5.1.4.3.2 Regolamento aggiornamento dei docenti (del 15 aprile 1992) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata concernente l’aggiornamento dei docenti, del 19 giugno 1990, e il Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali, del 5 febbraio 1997;
1) d e c r e t a : Docenti delle scuole cantonali
Corsi obbligatori organizzati dal Cantone
Art. 1
riconosciuti dal Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport, sono interamente a carico del Cantone; ai partecipanti sono rimborsate le spese di viaggio secondo i seguenti criteri: - nel Cantone: utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici (biglietto ferroviario II classe); - fuori Cantone e all’estero: biglietto ferroviario I classe.
2) Per i pasti e per il pernottamento, qualora non fossero organizzati dal Cantone, valgono le indennità previste dal Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 5 febbraio 1997.
3)
Corsi facoltativi organizzati dal Cantone
Art. 2
Le spese per l’aggiornamento facoltativo organizzato dal Cantone (uffici dipartimentali, istituti previsti dalla Legge concernente l’aggiornamento dei docenti) sono, di regola, a carico del Cantone; non sono rimborsate le spese di viaggio e le indennità per pasti e pernottamenti per corsi organizzati nel Cantone.
4) In casi particolari il Cantone può prelevare una tassa d’iscrizione.
Corsi facoltativi organizzati da enti diversi
Art. 3
1 Le spese di partecipazione all’aggiornamento facoltativo organizzato da enti diversi nel Cantone o fuori Cantone sono a carico dei partecipanti.
2 Ai partecipanti autorizzati dal Dipartimento sono concessi sussidi:
a. sulle spese per pasti e per pernottamenti fuori Cantone esposte in base ai criteri indicati all’art. 1, e sulla tassa d’iscrizione, in base alle seguenti percentuali: in tempo di scuola non autorizzato
20%
50%
b. sulle spese di viaggio per i corsi fuori Cantone: rimborso della spesa effettiva sopportata in base ai criteri indicati all’art. 1 fino a un massimo di fr. 300.-.
5)
3 Il numero massimo di giorni di corsi sussidiati in un biennio è così stabilito: - 20 giorni fuori del tempo di scuola: nel caso di corsi di durata superiore a 10 giorni il sussidio è dimezzato a partire dall’11° giorno di corso; - 10 giorni in tempo di scuola.
4 Con l’indicazione “in tempo di scuola” s’ intende il periodo di 36,5 settimane di scuola previste dal calendario scolastico, limitate ai giorni dal lunedì al venerdì, indipendentemente dall’orario personale del partecipante.
5 L’autorizzazione e la concessione dei sussidi di cui al cpv. 2 sono subordinate ai crediti stanziati per finanziare l’aggiornamento dei docenti. La priorità è data all’aggiornamento fuori del tempo di scuola.
1 a a
2
1
2
Docenti delle scuole comunali
Indennità e sussidio ai docenti delle scuole comunali
Art. 4
1 Per i docenti delle scuole comunali valgono le indennità e le condizioni di sussidiamento stabilite dal presente regolamento per i docenti cantonali.
2 L’autorizzazione da parte dell’autorità di nomina alla frequenza di corsi di aggiornamento implica il riconoscimento per i docenti delle indennità e dei sussidi stabiliti dal presente regolamento.
3 Le spese di sussidiamento spettano ai comuni, rispettivamente ai consorzi, riservati i casi previsti dagli art.
1 e 2 del presente regolamento.
4 Il Cantone partecipa alle spese di sussidiamento sopportate dai comuni e dai consorzi nella misura stabilita dall’art. 20 della Legge concernente l’aggiornamento dei docenti. TITOLO III Docenti delle scuole private
Corsi obbligatori organizzati dal Cantone
Art. 5
1 Le spese di partecipazione all’aggiornamento obbligatorio organizzato dal Cantone (uffici dipartimentali, istituti previsti dalla Legge concernente l’aggiornamento dei docenti) dei docenti delle scuole private parificate dell’obbligo sono interamente a carico dei partecipanti.
2 Le spese di organizzazione sono a carico del Cantone, il quale non preleva tasse d’iscrizione.
Corsi facoltativi organizzati dal Cantone
Art. 6
1 Le spese di partecipazione all’aggiornamento facoltativo organizzato dal Cantone (uffici dipartimentali, istituti previsti dalla Legge concernente l’aggiornamento dei docenti) dei docenti delle scuole private, parificate e non, sono interamente a carico dei partecipanti.
2 Le spese di organizzazione sono a carico del Cantone.
3 In casi particolari il Cantone può prelevare una tassa d’iscrizione. TITOLO IV
Presentazione della domanda
Art. 7
1 L’autorizzazione a partecipare ai corsi facoltativi di cui all’art. 3 deve essere chiesta dai docenti delle scuole cantonali e comunali per il tramite dell’apposito formulario, ottenibile presso la Sezione amministrativa del Dipartimento, le direzioni o gli ispettorati scolastici.
2 La domanda, corredata del preventivo di spesa, deve essere presentata al competente ufficio dell’insegnamento, per la via di servizio, con almeno un mese di anticipo, salvo eccezioni motivate.
Preavvisi
Art. 8
La domanda di partecipazione è preavvisata: a) in prima istanza - dall’ispettore di circondario per le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole speciali; - dal direttore dell’istituto per le altre scuole cantonali; b) in seconda istanza dal competente ufficio (scuole comunali, insegnamento medio, insegnamento medio superiore, educazione speciale e insegnamento professionale), che valuta l’interesse professionale del corso.
6)
2 Per i docenti cantonali e comunali l’autorizzazione spetta all’autorità di nomina; per i docenti comunali l’autorizzazione è subordinata al preavviso favorevole del Dipartimento.
Rapporto e rimborso spese
Art. 9
1 I partecipanti ai corsi facoltativi riconosciuti dal Dipartimento e organizzati da enti diversi sono tenuti a presentare un rapporto al competente ufficio dell’insegnamento. Il rapporto deve contenere una descrizione del corso e, se del caso, una riflessione sulle possibilità di applicazione didattica nelle rispettive scuole.
2 Il rapporto è da aggiungere al resoconto finanziario steso sull’apposito formulario.
3 Il versamento del sussidio è preavvisato dal competente ufficio dell’insegnamento all’autorità di nomina. TITOLO V Disposizioni finali
1
Art. 10
Il presente regolamento abroga la ris. gov. n. 3962 del 19 aprile 1977 nonché tutte le precedenti disposizioni contrarie o incompatibili. Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con il 1° giugno 1992. Pubblicato nel BU 1992 , 144 e 165. Note:
1) Ingresso modificato dal R 5.8.1997; in vigore con l’anno scolastico 1997/98 - BU 1997, 428.
2) Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 377; precedente modifica: BU 2002, 195.
3) Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 236; precedenti modifiche: BU
1997, 428; BU 2003, 421.
4) Cpv. modificato dal R 5.8.1997; in vigore con l’anno scolastico 1997/98 - BU 1997, 428.
5) Cpv. modificato dal R 5.8.1997; in vigore con l’anno scolastico 1997/98 - BU 1997, 428.
6) Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 377.
Feedback