Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti
Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (RORNI) (del 26 giugno 2001) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Richiamati: - - - -
1 d e c r e t a : TITOLO I Generalità
Scopo e campo di applicazione
Art. 1
Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale del 23 dicembre 1999 (ORNI) nel settore della protezione dalle radiazioni non ionizzanti, nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone. Art. 2 ... 2 TITOLO II Autorità competenti
Dipartimento
Art. 3
1 Il Dipartimento del territorio (in seguito: Dipartimento) è l’autorità incaricata dell’attuazione delle norme di cui all’art. 1.
2 Esso vigila sulla loro corretta applicazione e coordina i rapporti con l’autorità federale.
3 In particolare: a) b)
Sezione protezione aria e acqua
Art. 4
1 La Sezione protezione aria e acqua (in seguito: SPAA) coadiuva il Dipartimento nello svolgimento dei compiti e delle competenze decisionali ad esso attribuiti.
2 La SPAA, in generale, esegue in questo settore i compiti d’attuazione e prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità. Esso è in particolare l’autorità competente a: a) b) c) d) e)
1 Ingresso modificato dal R 17.5.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.
2
Art. abrogato dalla sentenza 13.6.2002 del Tribunale federale; in vigore dal 13.6.2002 - FU 2002,
5512.
f) TITOLO III Impianti per la telecomunicazione mobile e fissa senza filo
Pianificazione e coordinamento
Art. 5
3
1 La scelta dei siti per l’installazione degli impianti deve essere di principio coordinata, per permettere una loro razionale distribuzione sul territorio e, se fattibile, il loro uso comune.
1bis Gli impianti ubicati al di fuori della zona edificabile necessitano di un’autorizzazione eccezionale giusta l’art. 24 della Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT). In tal senso, gli operatori di una concessione federale (in seguito: operatori) devono fornire i dati necessari al coordinamento, in particolare la pianificazione dei siti e le giustificazioni delle scelte effettuate.
2 ... 4
3 ...
4
...
5 Il coordinamento dei siti per l’installazione degli impianti, può essere regolato tramite convenzione tra il Dipartimento e gli operatori.
Autorizzazione e procedura
Art. 6
1 Gli impianti e le modifiche che comportano un aumento dei valori d’immissione devono essere autorizzati.
2 È applicabile la procedura ordinaria della domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia. ...
5
3 Gli impianti di telefonia mobile e le stazioni di radiocomunicazione con una potenza equivalente irradiata (ERP) inferiore a 6 W non necessitano di un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
4 Sono riservate le procedure di competenza dell’autorità federale. TITOLO IV Informazione e risanamenti
Obbligo di informare e notificare
Art. 7
1 Gli operatori sono tenuti a fornire alla SPAA tutte le informazioni necessarie relative agli impianti esistenti ed a quelli pianificati soggetti all’ORNI. In particolare essi devono presentare: a) b)
2 Essi aggiornano regolarmente i dati di cui al cpv.1 e notificano, senza indugio, tutte le modifiche degli impianti, segnatamente le costruzioni, gli spostamenti o i cambiamenti di potenza o di direzione.
Risanamento degli impianti esistenti
Art. 8
1 Le priorità d’intervento sono fissate in funzione del pregiudizio potenziale e dell’importanza delle misure tecniche da adottare.
2 Al titolare dell’impianto oggetto di un ordine di risanamento deve essere garantita la possibilità di presentare delle proposte entro un congruo termine non inferiore a 15 giorni.
3 Nella misura in cui le proposte sono esaminate nell’ambito di una procedura regolata da altre leggi, l’autorità decisionale da queste designata tiene conto dell’avviso formulato dalla SPAA. TITOLO V Tasse e spese
3 Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 5.11.2013 - BU 2013, 439.
4 Cpv. abrogato dal R 21.1.2015; in vigore dal 23.1.2015 - BU 2015, 13.
5
La seconda frase del cpv. 2 è stata abrogata dalla sentenza 13.6.2002 del Tribunale federale; in vigore
dal 13.6.2002 - FU 2002, 5512.
Art. 9-10 ...
6 TITOLO VI Disposizioni finali e transitorie Art. 11 ... 7
Entrata in vigore
Art. 12
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 8 Pubblicato nel BU 2001 , 172.
6 Art. abrogati dal R 17.5.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.
7 Art. abrogato dal R 17.5.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.
8
Entrata in vigore: 3 luglio 2001 - BU 2001, 175.
Approvazione federale: 2 aprile 2001 - BU 2001, 175.
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