Regolamento per gli esami di tecnico qualificato ai sensi dell’art. 8 LALPT e degli articoli da 3 a 6 RLALPT
7.1.5.2: R per gli esami di tecnico qualificato ai sensi dell’art. 8 LALPT e degli articoli da 3 a 6 RLALPT - 13 aprile 1994 Regolamento per gli esami di tecnico qualificato ai sensi dell’art. 8 LALPT (del 13 aprile 1994) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge cantonale d’applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, in particolare l’articolo 8; richiamato il Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 29 gennaio 1991, in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 6,
Avviso d’esame
Art. 1
Le sessioni d’esame per l’abilitazione cantonale di tecnico qualificato ai sensi dell’art. 8 LALPT sono annunciate con almeno 3 mesi d’anticipo sul Foglio Ufficiale e agli interessati noti.
Iscrizione
Art. 2
I/le candidati/e devono annunciarsi in forma scritta presso il Segretariato della Commissione d’esame, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità. [1]
2 Con l’iscrizione i/le candidati/e devono indicare il tema di pianificazione locale all’elaborazione del quale hanno partecipato attivamente, che presenteranno durante l’esame pratico, e allegare un elenco dei lavori di pianificazione che costituiscono il loro bagaglio di esperienza pratica. [2]
3 Contemporaneamente i/le candidati/e devono versare una tassa d’esame di fr. 300.--.
4 L’ammissione definitiva all’esame è decisa dalla Commissione d’esame a seguito di un colloquio preliminare con una delegazione della stessa, la quale verifica in particolare se i requisiti di cui al cpv. 2 sono sufficienti. [3]
Luogo
Art. 3
[4] territoriale.
Svolgimento
Art. 4
La prova d’esame, che avviene in forma orale ed in lingua italiana, ha la durata di circa un’ora e mezza.
Prova d’esame
a) conoscenze teoriche
Art. 5
1 Nel corso della prima parte dell’esame, il/la candidato/a deve rispondere alle domande formulate dai Commissari.
2 Le domande riguardano aspetti tecnici e giuridici della pianificazione del territorio, oltre a quelle basilari nozioni interdisciplinari indispensabili per operare in modo indipendente (Allegato 1 al Regolamento).
b) esame pratico
Art. 6
1 Nella seconda parte dell’esame il/la candidato/a deve esporre il tema pratico prescelto.
2 La parte espositiva può durare 20 minuti al massimo, dopo di che il/la candidato/a è chiamato/a a rispondere a domande dei membri della Commissione sul tema presentato. Sarà posto l’accento sull’argomentazione a sostegno delle proposte pianificatorie e sulla forma dell’esposizione.
3 Il/la candidato/a può avvalersi di supporti didattici quali piani originali o “lucidi” per retroproiettore.
4 All’inizio dell’esame il/la candidato/a deve consegnare ai membri della Commissione la scaletta della relazione.
Verbale
1
Esito dell’esame e validità
Art. 8
1 La Commissione esprime il proprio giudizio sull’esito della prova all’intenzione del Consiglio di Stato, il quale lo comunica al/alla candidato/a.
2 L’abilitazione cantonale di tecnico qualificato ha validità illimitata. È riservato l’art. 3 cpv. 3 del RLALPT.
Ripetizione della prova
Art. 9
1 È possibile ripetere al massimo una volta una prova d’esame risultata insufficiente.
2 La ripetizione può avvenire nella sessione successiva.
Entrata in vigore
Art. 10
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [5] Allegato 1 (art. 5)
Contenuto della prova d’esame
1. Esame teorico
a. conoscenze teoriche - principi della pianificazione regionale - principi della pianificazione locale - diritto della pianificazione svizzero e ticinese - legislazione specifica (LPT, LALPT) - legislazione complementare, in particolare federale e cantonale in materia di - protezione dell’ambiente - foreste - protezione delle acque - protezione della natura e del paesaggio - mobilità pubblica, privata e non motorizzata
b. conoscenze pratiche Piano Direttore: contenuti e funzionamento
2. Esame pratico Descrizione di un lavoro nell’ambito della pianificazione locale (Piano regolatore, Piano particolareggiato) scelto all’elaborazione del quale egli/ella ha collaborato. La scelta del tema va comunicata con l’atto d’iscrizione all’esame. Pubblicato nel BU 1994 , 118.
[1]
Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 179.
[2]
Cpv. modificato dal R 6.9.1995; in vigore dall’8.9.1995 - BU 1995, 460.
[3]
Cpv. introdotto dal R 6.9.1995; in vigore dall’8.9.1995 - BU 1995, 460.
[4]
Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 179.
[5]
Entrata in vigore: 19 aprile 1994 - BU 1994, 118.
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