Regolamento relativo alla Fondazione latina Progetti pilota - Dipendenze (341.130)
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Regolamento relativo alla Fondazione latina Progetti pilota - Dipendenze

Regolamento relativo alla Fondazione latina Progetti pilota - Dipendenze (del 22 marzo 2012) La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure (Conferenza) Visti: l’art. 387 cpv. 5 CP, gli articoli 1 e 4 cpv. 2 lettere b e e del Concordato del 10 aprile 2006 sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini (il Concordato latino) d e c i d e :

Costituzione

Art. 1

È istituita una fondazione di diritto pubblico incaricata di promuovere la sperimentazione di nuove forme di esecuzione delle pene e delle misure pronunciate contro persone condannate per via di una dipendenza e denominata «Fondazione latina Progetti pilota – Dipendenze» (la Fondazione).

Definizione

Art. 2

La persona condannata ai sensi dell’articolo primo è la persona che soffre di dipendenze o di turbe mentali la cui origine è la dipendenza.

Scopo

Art. 3

La Fondazione ha lo scopo di accompagnare e sostenere progetti presentati dai cantoni latini, e innovativi per quanto riguarda la presa a carico istituzionale o ambulatoriale di delinquenti 1 che soffrono di dipendenze, siano essi internati o condannati.

Sede, vigilanza

Art. 4

1 La sede della Fondazione è a Delémont.
2 È posta sotto la vigilanza dell’autorità competente del Canton Giura.

Dotazione

Art. 5

Il capitale di dotazione è costituito dall’apporto alla Fondazione della totalità dell’attivo netto della «Fondation romande pour toxicomanes internés et condamnés» secondo il bilancio di liquidazione approvato dalla Conferenza.

Risorse

Art. 6

1 Le risorse della Fondazione sono costituite da: a) b) c) d)
2 La Fondazione può, con l’accordo del suo Consiglio, ricevere doni o qualsiasi altra donazione in natura in grado di contribuire al conseguimento del suo obiettivo.

Organi

Art. 7

Gli organi della Fondazione sono: a) b)

Costituzione ed organizzazione del

Consiglio di fondazione

Art. 8

1 Il Consiglio di fondazione è costituito da 7-9 membri. Il presidente ed il segretario generale della Conferenza ne fanno parte di diritto. Gli altri membri sono designati dalla Conferenza.
1 I termini del presente Regolamento valgono indifferentemente al femminile ed al maschile.
2 I membri designati, nominati per un periodo di quattro anni, sono rieleggibili per tre periodi al
3 Il Consiglio di fondazione decide liberamente della propria organizzazione interna. Può costituire un ufficio e delegare determinati poteri ad un suo membro, oppure a terzi.
4 Il Consiglio di fondazione designa le persone autorizzate a rappresentare la Fondazione nei confronti di terzi e determina le modalità di firma.
5 Il Consiglio di fondazione si riunisce ogniqualvolta gli interessi della Fondazione lo esigano, ma almeno una volta all’anno. La presenza della maggioranza dei membri è necessaria affinchè il Consiglio possa deliberare validamente.
6 Le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti espressi. Possono peraltro essere prese mediante circolazione degli atti. In caso di parità di voti, il presidente ha voto decisionale. È tenuto a redigere un verbale delle decisioni.

Attribuzioni del Consiglio di fondazione

Art. 9

1 Il Consiglio di fondazione è l’organo responsabile dell’amministrazione, della direzione e della gestione della Fondazione.
2 Su proposta del Segretario del Consiglio, si proununcia sull’accompagnamento ed il sostegno dei progetti pilota.
3 Se del caso, concede un aiuto finanziario sulla base di un mandato di prestazione che definisce gli obiettivi prefissati, il loro finanziamento e la procedura di valutazione.

Organo di revisione

Art. 10

1 Il Controllo delle finanze del Canton Giura è abilitato a verificare ogni anno la gestione, i conti e gli investimenti del patrimonio.
2 Deve predisporre ogni anno, all’attenzione del Consiglio di fondazione e dell’autorità di vigilanza, un rapporto scritto sul risultato delle sue investigazioni.

Rapporto di attività

Art. 11

1 Ogni anno, il Consiglio di fondazione presenta un rapporto di attività alla Conferenza.
2 Lo sottopone previamente alla Commissione concordataria latina ed alla Commissione dell’assistenza riabilitativa per osservazioni e commenti.

Organo superiore di vigilanza

Art. 12

Fatte salve le disposizioni del Codice civile, la Conferenza è l’organo superiore di vigilanza della fondazione.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13

1 Il presente regolamento è stato accettato all’unanimità dei membri della Conferenza.
2 Il presente regolamento abroga il regolamento del 10 dicembre 1987 relativo alla «Fondation romande pour toxicomanes internés et condamnés» alla data fissata dalla Conferenza dopo aver constatato che la procedura di liquidazione di detta fondazione è conclusa.
3 Il presente regolamento entra in vigore alla data fissata dalla Conferenza, previa adozione da parte di ogni cantone concordatario secondo la procedura che gli è propria.
4 Esso è pubblicato sul sito internet della Conferenza. Pubblicato nel BU 2013 , 574.
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