Legge sugli atti pubblici stesi dai segretari comunali
                            Legge  sugli atti pubblici stesi dai segretari comunali  (del 26 novembre 2013)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 5 aprile 2011 n. 6491 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il segretario comunale è competente a rogare contratti di vendita e di permuta di beni  immobili  considerati  quali  atti  pubblici  in  conformità  della  presente  legge,  quando  il  loro  oggetto  non superi il valore di 2’000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La competenza del segretario è determinata dal luogo in cui si trovano i beni alienati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ove i beni si trovino sul territorio di diversi comuni, l’atto potrà essere steso da uno dei rispettivi  segretari.  Art. 2  Valore determinante della transazione, è quello della controprestazione, ma al minimo il  valore di stima. In caso di permuta, si opera la somma dei valori dei fondi permutati.  Art. 3  1  Gli  atti  dovranno  essere  redatti  in  lingua  italiana  e  scritti  a  mano,  a  macchina  o  con  ordinatore; eventuali variazioni od aggiunte, dovranno essere debitamente segnalate e riportate in  fine prima della firma dell’atto, e se del caso, nuovamente sottoscritte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli atti devono essere firmati dalle parti e dal segretario, previa lettura ad alta e chiara voce alla  presenza delle parti.  Art. 4  Ogni contratto deve contenere:  a)  b)  c)  d)  e)  Art. 5  Il segretario è tenuto ad informare le parti sulla portata della contrattazione compresi gli  oneri  di  diritto  pubblico,  e  a  richiamare  in  modo  esplicito  l’obbligo  di  indicare  il  prezzo  reale  della  contrattazione, attirando l’attenzione sulle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.  Art. 6  Il  segretario  è  tenuto  a  prestare  il  suo  ufficio  ogni  qualvolta  ne  sia  richiesto,  riservati  i  casi di ricusazione previsti dal Codice di procedura civile.  Art. 7  Trattandosi  di  contratti  in  cui  siano  parti  o  rappresentanti  il  segretario  o  alcun  suo  ascendente  o  discendente,  suo  coniuge,  il  suo  partner  registrato,  un  suo  fratello  o  sorella,  i  suoi  generi  o  nuore  o  suoceri,  cognati  e  cognate  o  conviventi  di  fatto,  l’atto  dovrà  essere  redatto  e  firmato dal sindaco e da chi ne fa le veci.  Art. 8  Il  segretario  deve  rifiutare  il  suo  ministero,  qualora  le  circostanze  gli  facciano  sorgere  ragionevole   dubbio   circa   la   capacità   civile   o   infermità   delle   parti,   nonché   circa   la   reale  convergenza della manifestazione di volontà o di simulazione.  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Entro 15 giorni dalla stipulazione, il segretario dovrà richiedere l’iscrizione del contratto  nel registro fondiario in conformità della legge e le relative disposizioni regolamentari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla  richiesta  sarà  unito,  quale  documento  giustificativo,  l’originale  del  contratto,  le  eventuali  procure, l’estratto censuario (se registro fondiario provvisorio) e, se vi sono variazioni di confine, il  piano di mutazione in triplo esemplare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            L’ufficiale  del  registro,  prima  di  eseguire  l’iscrizione,  dovrà  esaminare  le  richieste  ed  il  titolo giustificativo, conformemente alla legge ed ai regolamenti, facendo osservare al richiedente  le eventuali omissioni od irregolarità, e dando le istruzioni necessarie.  Art. 11  Il  contratto  sarà  considerato  come  nullo,  se  l’ufficiale  dei  registri,  in  esecuzione  dell’articolo 7 della legge del 16 ottobre 2006 sulle tariffe per le operazioni nel registro fondiario, ne  accertasse il valore in misura superiore al limite stabilito all’articolo 1.  Art. 12  Una  rubrica  o  registro  per  l’iscrizione  degli  atti  stesi  dai  segretari  viene  conservato  presso  la  cancelleria  comunale;  di  ogni  atto  dovranno  inscriversi  indilatamente  in  detta  rubrica  il  numero  progressivo,  la  data,  la  natura,  il  nome,  il  cognome  ed  il  domicilio  delle  parti,  e  la  data  della richiesta di iscrizione a registro fondiario.  Art. 13  Il segretario avrà diritto di percepire, oltre alla rifusione delle spese:  a)  b)  Art. 14  Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni, e ad impartire  le debite istruzioni per l’applicazione della presente legge.  Art. 15  La  legge  del  20  aprile  1914  che  completa  gli  art.  19  e  22  LAC  in  riguardo  agli  atti  pubblici stesi dai segretari comunali è abrogata.  Art. 16  La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e  entra in vigore  1   contemporaneamente alla legge sul notariato.  Pubblicata nel BU  2015  , 165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 1° luglio 2015 - BU 2015, 165.