Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali (825.150)
CH - TI

Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali

Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali 1 (del 12 luglio 2011) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – d e c r e t a :

Campo di applicazione

Art. 1

2 1 Il presente regolamento stabilisce i requisiti igienico-sanitari per la balneabilità delle acque e i provvedimenti da adottare per tutelare la salute dei bagnanti.
2 Esso si applica alle spiagge organizzate ed alle spiagge libere.

Autorità competente

Art. 2

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento, a tale scopo si avvale del Laboratorio cantonale.
2 Nel caso delle spiagge libere i Municipi sono competenti per effettuare il controllo delle acque.

Responsabile

Art. 3

1 In ogni spiaggia organizzata deve essere designato un responsabile. 3
2 Il responsabile garantisce il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento.

Spiagge organizzate:

definizione

Art. 4

1 Sono considerate spiagge organizzate i lidi lacustri e fluviali destinati al bagno e al nuoto, messi a disposizione del pubblico e dotati di infrastrutture per la balneazione.
2 In particolare sono spiagge organizzate: a) b) c)

Controllo delle acque

Art. 5

4 Il controllo e la valutazione delle acque di balneazione avvengono secondo i criteri previsti nel documento «Valutazione delle acque di balneazione - Raccomandazioni concernenti il rilevamento e la valutazione della qualità delle acque di siti di balneazione lacustri e fluviali» pubblicato dagli uffici federali dell’ambiente (UFAM) e della sanità pubblica (UFSP). Art. 6 ...
5

Divieto balneazione

Art. 7

6 Il Laboratorio cantonale decide i provvedimenti per proteggere i bagnanti come da raccomandazioni contenute nel documento «Valutazione delle acque di balneazione - Raccomandazioni concernenti il rilevamento e la valutazione della qualità delle acque di siti di balneazione lacustri e fluviali» pubblicato dagli uffici federali dell’ambiente (UFAM) e della sanità pubblica (UFSP).
1 Titolo modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
2 Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
3 Cpv. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
4 Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

5

Art. abrogato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
6 Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
Informazioni ai bagnanti 7
8
1 riguardanti i provvedimenti per proteggere i bagnanti.
2 Egli è inoltre tenuto a vietare il bagno: a) b) c) Art. 9-15 ... 9

Spiagge libere:

definizione

Art. 16

10 Sono considerate spiagge libere i lidi lacustri e fluviali privi di infrastrutture per la balneazione e frequentati a tale scopo dal pubblico senza che l’autorità competente lo sconsigli espressamente.

Competenza

Art. 17

11
1 I Municipi dei Comuni su cui sorgono le spiagge libere sono competenti per effettuare i controlli delle acque, così come per l’adozione di provvedimenti per proteggere i bagnanti.
2 Gli articoli 5 e 7 del presente regolamento si applicano per analogia.

Esecuzione

Art. 18

1 Il Laboratorio cantonale è competente per eseguire il controllo ufficiale, per contestare la non conformità alle disposizioni del presente regolamento e per ordinare misure adeguate.
2 In caso di pericolo grave o imminente per la salute pubblica il Laboratorio cantonale può ordinare misure immediate e in caso di inadempienza può intervenire in via sostitutiva.
3 Il Laboratorio cantonale può emanare direttive di natura tecnico-igienistica o di metodologia analitica in applicazione del presente regolamento, nonché direttive sull’esecuzione dell’autocontrollo e sulle modalità di documentazione dello stesso; in alcuni casi è possibile prevedere l’esonero dall’obbligo di esecuzione di determinate verifiche.

Emolumenti

Art. 19

1 Per controlli che hanno provocato contestazioni nonché per prestazioni e controlli speciali che non sono stati eseguiti d’ufficio e che hanno causato un onere eccedente la normale attività di controllo possono essere riscossi emolumenti.
2 Il Laboratorio cantonale stabilisce l’ammontare di tali emolumenti sulla base del tariffario dei Chimici cantonali.

Disposizioni penali

Art. 20

1 È punito con la multa sino a 40 000.– franchi chiunque contravviene intenzionalmente alle disposizioni del presente regolamento.
2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000.– franchi.
3 Le infrazioni sono perseguite e punite dal Laboratorio cantonale; nei casi di esigua gravità si può prescindere dal procedimento penale.

Rimedi di diritto

Art. 21

12
1 Contro le decisioni del Laboratorio cantonale è data facoltà di reclamo all’autorità che ha pronunciato il provvedimento entro il termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato.
2 Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Abrogazione

7 Nota marginale modificata dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
8 Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
9 Art. abrogati dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
10 Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

11

Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
12 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

Art. 22

Il regolamento sull’igiene delle acque balneabili del 13 aprile 1994 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 23

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 13 Pubblicato nel BU 2011 , 436.
13 Entrata in vigore: 15 luglio 2011 - BU 2011, 436.
Markierungen
Leseansicht