Regolamento della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco
Regolamento della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (del 25 marzo 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 17 della Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003, d e c r e t a :
Dipartimento competente
Art. 1
1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio), è l’autorità competente ad applicare la legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003 (di seguito legge).
Commercio ambulante: Domanda
Art. 2
2 La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 2 lett. a), b), c) della legge va presentata al Servizio.
Apparecchi automatici per i giochi di destrezza
Domanda e documentazione
Art. 3
3 La domanda per l’ottenimento della licenza dev’essere inoltrata al Servizio corredata da: a) b) c) d)
Contenuto della licenza
Art. 4
La licenza indica i dati personali del titolare e il genere di apparecchio autorizzato.
Obblighi del titolare
Art. 5
Il titolare della licenza è tenuto ad applicarla in modo visibile sull’apparecchio.
Tassa sulla licenza: Calcolo
Art. 6
1 La tassa sulle licenze è stabilita come segue:
a.
b. fr. 200.--
2 Per altri apparecchi automatici da gioco il Servizio stabilirà la tassa in funzione delle loro caratteristiche. 4
Norma abrogativa
Art. 7
Il Regolamento d’applicazione alla legge 1° marzo 1966 sull’esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici del 29 gennaio 1991 è abrogato.
1
Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedenti modifiche: BU 2009,
464; BU 2011, 75; BU 2014, 457.
2 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU 2014,
457.
3 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU 2014,
457.
4
Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 440; precedente modifica: BU
2014, 457.
Entrata in vigore
Art. 8
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2003. Pubblicato nel BU 2003 , 141.
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