Legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri
                            Legge  cantonale di applicazione delle norme federali concernenti  le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri  (Lamc)  1  (del 17 aprile 1997)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  visto il messaggio 20 novembre 1996 n. 4598 del Consiglio di Stato;  -  visto il rapporto 11 marzo 1997 n. 4598 R della Commissione della legislazione,  2  d e c r e t a :  TITOLO I  Disposizioni generali  Scopo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  presente  legge  disciplina  l’applicazione  delle  norme  federali  concernenti  le  misure  Provvedimento sostitutivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Può  essere  ordinato  un  provvedimento  sostitutivo  se  lo  scopo  della  carcerazione  può
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I provvedimenti di cui al cpv. 1 possono essere decisi singolarmente o cumulativamente.  TITOLO II  Autorità e competenze  Consiglio di Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   quanto   non   previsto   dalla   legge,   il   Consiglio   di   Stato   stabilisce   mediante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In particolare il Consiglio di Stato designa l’autorità amministrativa competente a:  emanare la decisione di carcerazione e la sua proroga secondo le MC;  emanare  la  decisione  di  divieto  di  abbandono  di  un  territorio,  di  divieto  di  accedere  ad  un  territorio,  nonché  di  ogni  altro  provvedimento  sostitutivo  atto  a  garantire  l’applicazione  della  legge federale;  informare la persona designata dall’incarcerato;  ordinare ed eseguire la perquisizione corporale;  ordinare il fermo.  4  Giudice delle misure coercitive
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  1  L’autorità  giudiziaria  prevista  dalle  MC  è  il  Giudice  delle  misure  coercitive  (in  seguito
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Giudice  e  i  suoi  due  sostituti  sono  designati  dal  Consiglio  di  Stato  per  un  periodo  di  4  anni;  il  Competenze del Giudice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il  Giudice  decide  sul  fermo,  come  pure  sulla  carcerazione  e  sulla  sua  proroga.  Inoltre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ingresso modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491; precedente modifica: BU 2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6     Art.  modificato  dalla  L  2.12.2008;  in  vigore  dal  27.1.2009  -  BU  2009,  20;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007, 22; BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITOLO III  Procedura e diritti  Perquisizione corporale  8  La  perquisizione corporale  della persona  straniera  può essere  effettuata solamente  da  Diritto di essere sentito  La  persona  straniera  ha  diritto  di  essere  sentita  prima  che  l’autorità  amministrativa  le  Interprete  La  persona  straniera  che  non  conosce  la  lingua  italiana  ha  diritto,  in  ogni  stadio  della  Patrocinatore  9  La  persona  straniera  può  avvalersi  in  ogni  stadio  della  procedura  dell’assistenza  di  un
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  10  Designazione dell’interprete
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Le normative del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 sono applicabili per la  Adolescenti che hanno compiuto i 15 anni  13  L’adolescente  ha  diritto  all’assistenza  dei  servizi  sociali  secondo  la  legislazione  in  TITOLO IV  Carcerazione, locali e regime  Durata della carcerazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  La durata della carcerazione deve essere limitata al minimo indispensabile.  Locali e regime di carcerazione  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  carcerazione  è  di  principio  eseguita  in  locali  adeguati  e  separati  da  quelli  destinati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  non  stabilito  dalla  legge  il  regolamento  prevede  le  condizioni  materiali  e  le  modalità  del  Diritti  La persona straniera carcerata ha diritto al rispetto della sua dignità, della sua integrità  Informazione  16  La persona straniera carcerata è informata, in una lingua che capisce, sulle disposizioni  Visita medica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Art. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 264; precedente modifica: BU 2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            220.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Nota marginale modificata dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 220.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12     Art.  modificato  dalla  L  20.4.2010;  in  vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,  260;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002, 220.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ogni  persona  straniera  carcerata  è  visitata  dal  medico  incaricato  al  più  tardi  entro  7  Lavoro  17  Per   quanto   possibile   alla   persona   straniera   carcerata   è   offerta   un’occupazione  Passeggio  La persona straniera carcerata ha diritto ad almeno 1 ora di passeggio al giorno all’aria  Corrispondenza  La  persona  straniera  carcerata  può  intrattenere,  a  sue  spese,  libera  corrispondenza  Visite  18  La   persona   straniera   carcerata   può   ricevere   liberamente   in   visita   i   familiari,   i  Limitazioni  L’autorità amministrativa può limitare in tutto od in parte i diritti di cui agli art. 14-21 per  Perquisizioni  La  persona  straniera  carcerata  come  pure  i  suoi  effetti  personali  e  la  sua  camera  Sanzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità amministrativa può pronunciare una sanzione disciplinare nei confronti della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La sanzione può consistere nell’ammonimento, la limitazione di taluni diritti di cui agli art. 14-21 o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durata della detenzione in stato di isolamento non può superare i cinque giorni.  Reclamo  La  persona  straniera  carcerata  ha  in  ogni  momento  il  diritto  di  formulare  un  reclamo  TITOLO V  Fermo, carcerazione e scarcerazione  19  Fermo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La persona fermata deve essere immediatamente informata del diritto di richiedere la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La richiesta, scritta, dev’essere inoltrata al Giudice al più tardi due giorni dopo la cessazione dello
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’esame  della  legittimità  del  fermo  avviene  secondo  la  procedura  scritta,  riservati  i  casi  in  cui  il  Invio degli atti all’autorità giudiziaria  L’autorità  amministrativa  invia  immediatamente  al  Giudice  la  decisione  di  carcerazione  Audizione in procedura orale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Riservati  i  casi  previsti  dalla  normativa  federale  in  materia  di  misure  coercitive,  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17    Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19    Titolo modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20    Art. introdotto dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame della carcerazione e udienza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Il  Giudice  esamina  la  legalità  e  l’adeguatezza  delle  decisioni  sottoposte  alla  sua  Istanza di scarcerazione  24  Il Giudice decide entro otto giorni feriali in merito all’istanza di scarcerazione.  Richiesta di proroga  25  La richiesta di proroga della carcerazione deve essere motivata ed inoltrata al Giudice  Termine della carcerazione  26  La carcerazione ha termine se:  il motivo della carcerazione è venuto a mancare;  l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi;  l’istanza di scarcerazione è stata accolta;  la persona carcerata inizia a scontare una pena o una misura privativa della libertà.  TITOLO VI  Rimedi di diritto  Ricorso contro la decisione di carcerazione  La  decisione  di  carcerazione  confermata  dal  Giudice  è  impugnabile  al  Tribunale  Ricorso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I provvedimenti coercitivi dell’autorità amministrativa che non comportano la privazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La decisione del Giudice è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Effetto sospensivo  Il ricorso non ha effetto sospensivo.  TITOLO VII  Disposizioni transitorie e finali  Norma transitoria  La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata  Entrata in vigore  Decorsi i termini per l’esercizio nel diritto di referendum la presente legge è pubblicata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22    Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23    Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 19.1.2007 - BU 2007, 22.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24    Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25    Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26    Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27     Art.  reintrodotto  dalla  L  2.12.2008;  in  vigore  dal  27.1.2009  -  BU  2009,  20;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007, 22.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28     Art.  modificato  dalla  L  2.6.2008;  in  vigore  dal  25.7.2008  -  BU  2008,  491;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007, 22.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29    Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30    Art. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997  , 245 e 326.