Direttive per l’applicazione e il computo delle rette negli Istituti per invalidi adulti riconosciuti e sussidiati dallo Stato
                            6.4.7.1.2  Direttive  per l’  applicazione e il computo delle rette negli Istituti  per invalidi adulti riconosciuti e sussidiati dallo Stato  (del 23 dicembre 2003)  Richiamati l’art. 18 della Legge sull’  integrazione sociale e professionale degli invalidi del  14 mar  zo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979 (in seguito LISPI) e l’  art. 22 del relativo regolamento, si stabilisce quanto segue:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principi generali e campo d’  applicazione  Le  presenti  Direttive  stabiliscono  la  partecipazione  degli  utenti  alla  copertura  dei  costi  degli  istituti sussi  diati dallo Stato mediante la LISPI.  La partecipazione dell’  utente  è  da  intendere  quale  contributo  per  le  prestazioni  che  riceve  dall’  istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Case con o senza attività occupazionale  a)  per utenti in internato (presa a carico completa) la retta è fis  sata in fr. 100.  --  per giorno e  dà diritto alle seguenti prestazioni fo  rnite dall’  istituto:  -  socio  -  educative e socio  -  occupazionali;  -  terapeutiche  -  riabilitative;  -  pernottamento e relative prestazioni alberghiere (pasti, lavanderia, stireria);  -  trasp  orto casa  -  istituto  -  casa.  b)  per utenti esterni (presa a carico diurna con rientro a domicilio) la retta è fissata in fr. 40.  --  per giorno e dà diritto alle seg  uenti prestazioni fornite dall’  istituto:  -  socio  -  educative e socio  -  occupazionali;  -  terapeutich  e  -  riabilitative;  -  prestazioni alberghiere diurne (pasto);  -  trasporto casa  -  istituto  -  casa.  Nel caso in cui l’  attività diurna fosse paragonabile  -  per intensità e per obiettivi di presa a  carico  -  a quella dei laboratori, la Sezione del sostegno a enti e  attività sociali (in seguito  Sezione) ha la facoltà di rinunciare a pretendere il pagamento di questa retta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Centri diurni  La retta è fissata in fr. 40.  --  per giorno e dà diritto alle seguenti prestazioni for  nite dall’  istituto:  -  socio  -  educative e  socio  -  occupazionali;  -  terapeutiche  -  riabilitative;  -  prestazioni alberghiere diurne (pasto);  -  trasporto casa  -  centro diurno  -  casa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Laboratori  I laboratori  non fatturano una retta,  perché considerati «posti di lavoro».  L’  intensità e gli obiettivi di  presa a carico distinguono i laboratori dai centri diurni (punto 3.) e  dalle case con occupazione per esterni (punto 2.b.).  Di  principio  i  laborator  i contemplano principalmente l’  offerta  di  prestazioni  socio  -  lavorative  e  integrative degli ospiti.  La prod  uzione ri  veste un ruolo importante nell’  attiv  ità svolta. I ricavi dell’  attività devono perciò  essere  in  grado  di  coprire  i  costi  variabili  di  produzione  (salario  ospiti,  acquisti  di  materie  prime, ecc.).  I laboratori sono comunque tenuti a fatturare le se  guenti spese vive:  -  vitto: in base alle tariffe stabilite con direttiva particolare, secondo la valutazione del s  alario in  natura da parte dell’  AVS/AI;  per  gli  invalidi  residenti  in  case  con  o  senza  occupazione,  la  fatturazione del past  o non dovrà essere  inviata all’  utente, ma alla struttura che lo accoglie e a  cui egli paga già una retta che dà diritto ai tre pasti principali;  -  trasporto:  da  fatturare  solo  agli  utenti  di  laboratori  che  abitano  a  casa  propria.  Le  tariffe  applicabili sono stabilite dalla S  ezione;  -  prestazioni particolari: per esempio, abbigliamento di lavoro o materiale personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Altre soluzioni abitative  Nel caso di soluzioni abitative maggiormente autonome (esempio: appartamenti protetti) non  viene fatturata una retta, purché esse  siano previste dalla pianificazione settoriale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In considerazione della maggiore autonomia delle persone che beneficiano di tali soluzioni, la  retta  è  sostituita  da  un  contributo  atto  a  coprire  i  costi  reali  generati  (esempio:  affitto  e  altri  costi connes  si).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Contributi aggiuntivi alla retta  Le prest  azioni speciali percepite dall’  utente preso a carico in interna  to (vedi punto 2.a.)  -  quali  l’  assegno  per  grande  invali  do ed eventuali indennità dall’  assicurazione  infortuni,  dalla  cassa  malati  o  da  qualsi  asi  altra  assicurazione  -  versate  a  causa   di   invalidità   congenita   o  sopravvenut  a devono essere incassate dall’  Istituto in aggiunta alla retta e proporzionalmente  ai giorni di presenza effettiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Retta in caso di assenza  In caso di assenza dell’  utente  per ospedalizzazione o malattia, rientro in famiglia e vacanze in  proprio, viene praticata una deduzione dalla retta pari a fr. 20.  --  per giorno.  In presenza di assenze superiori a 5 giorni mensili senza motivazioni particolari, quali quelle  descritte  sop  ra,  si  dovrà  tempestivamente  informare  la  Cassa  di  compensazione  AVS/AI  responsabile del versamento della prestazione complementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Retta per utenti non domiciliati  Le  d  isposizioni da osservare per l’  ammissione  di  utenti  non  domiciliati  nel  Cantone  a  i  sensi  del  Codice  Civile  Svizzero  sono  emesse  dalla  Sezione,  sulla  base  della  «Convention  intercantonale relative aux istitutions sociales» (i  n seguito CIIS). A carico dell’  utente residente  sul territorio Svizzero va di regola applicata la fatturazione  prevista dalla garanzia finanziaria  sottoscritta dal Cantone di domicilio. È compito del Cantone richiedere la copertura del deficit  rimanente alle  autori  tà del luogo di domicilio dell’  invalido come previsto  dalla CIIS. Gli utenti  non   residenti   sul   territo  rio   Svizzero   sono  tenuti  a  corrispondere  l’  intero   costo   del  collocamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Disposizioni particolari  a)  nelle strutture che ospitano minorenni e adulti, la fatturazione della retta completa prevista  ai punti 2. e 3., deve  iniziare dal momento in cui l’  utente ha matur  ato il diritto alla rendita  d’  invalidità, anche se si trova nel settore minorenni della stessa struttura;  b)  l’  utente   che   beneficia   sia   di   una   presa   a   carico   diurna   (centro   diurno,   casa   con  occupazione per esterni o laboratorio), sia di quel  la in internato, soggiace alla fatturazione  prevista per la presa a carico in int  ernato (vedi punto 2.a.). Se l’  utente è preso a carico da  due  diverse  istituzioni,  quella  con  la  presa  a  carico  minore  fat  tura  la  quota  prestabilita  all’  istituzione che offre  la presa a carico in internato;  c)  nei per  iodi di chiusura completa dell’  istituto, le rette  non  devono essere fatturate;  d)  agli  utenti  in  esternato  che  usufruiscono  di  periodi  in  internato  si  dovrà  fatturare  la  retta  come indicato ai punti 1., 2.a. e 6.;  e)  in caso di partecipazione a colonie o campi di vacanza organizzati dall’is  tituto o da parte di  servizi  d’  integrazione  che  erogano  prestazioni  a  beneficio  del  sussidio  LISPI,  si  dovrà  fatturare la retta come indicato ai punti 1., 2.a. e 6.;  f)  l’  utente c  he beneficia di una presa a carico diurna (centro diurno o casa con occupazione  per esterni), ridotta di almeno il  50%  rispetto al tempo di  presa  a carico  offerto, ha diritto  ad  una  riduzione  di  franchi  2  0.  --  . Nel caso di assenza dell’  utente ai sensi dell’  art.  7.,  la  retta viene diminuita in modo proporzionale, conteggiando un importo giornaliero di franchi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  --  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Rimedi di diritto  La retta è comunicata all’utente dalla Direzione dell’Istituto. L’  utente ha la facoltà di chiede  re  l’  approvazione formale  della retta  alla  Sezione del sostegno  a enti  e attività sociali, entro 30  giorni dalla sua notifica.  Contro l’  approvazione  della  Sezione  è  data  facoltà  di  ricorso  al  Consiglio  di  Stato  entro  15  giorni dalla notifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Entrata in vigore  Le presenti D  irettive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed  entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Esse abrogano quelle precedenti.  Dipartimento della sanità e della socialità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            La Consigliere di Stato:  Il Diretto  re della Divisio  ne dell’  azione sociale:  Patrizia Pesenti  Martino Rossi  Pubblicat  e nel BU  2003  , 435.