Direttive per l’applicazione e il computo delle rette negli Istituti per invalidi ... (6.4.7.1.2)
CH - TI

Direttive per l’applicazione e il computo delle rette negli Istituti per invalidi adulti riconosciuti e sussidiati dallo Stato

6.4.7.1.2 Direttive per l’ applicazione e il computo delle rette negli Istituti per invalidi adulti riconosciuti e sussidiati dallo Stato (del 23 dicembre 2003) Richiamati l’art. 18 della Legge sull’ integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 mar zo
1979 (in seguito LISPI) e l’ art. 22 del relativo regolamento, si stabilisce quanto segue:
1. Principi generali e campo d’ applicazione Le presenti Direttive stabiliscono la partecipazione degli utenti alla copertura dei costi degli istituti sussi diati dallo Stato mediante la LISPI. La partecipazione dell’ utente è da intendere quale contributo per le prestazioni che riceve dall’ istituto.
2. Case con o senza attività occupazionale a) per utenti in internato (presa a carico completa) la retta è fis sata in fr. 100. -- per giorno e dà diritto alle seguenti prestazioni fo rnite dall’ istituto: - socio - educative e socio - occupazionali; - terapeutiche - riabilitative; - pernottamento e relative prestazioni alberghiere (pasti, lavanderia, stireria); - trasp orto casa - istituto - casa. b) per utenti esterni (presa a carico diurna con rientro a domicilio) la retta è fissata in fr. 40. -- per giorno e dà diritto alle seg uenti prestazioni fornite dall’ istituto: - socio - educative e socio - occupazionali; - terapeutich e - riabilitative; - prestazioni alberghiere diurne (pasto); - trasporto casa - istituto - casa. Nel caso in cui l’ attività diurna fosse paragonabile - per intensità e per obiettivi di presa a carico - a quella dei laboratori, la Sezione del sostegno a enti e attività sociali (in seguito Sezione) ha la facoltà di rinunciare a pretendere il pagamento di questa retta.
3. Centri diurni La retta è fissata in fr. 40. -- per giorno e dà diritto alle seguenti prestazioni for nite dall’ istituto: - socio - educative e socio - occupazionali; - terapeutiche - riabilitative; - prestazioni alberghiere diurne (pasto); - trasporto casa - centro diurno - casa.
4. Laboratori I laboratori non fatturano una retta, perché considerati «posti di lavoro». L’ intensità e gli obiettivi di presa a carico distinguono i laboratori dai centri diurni (punto 3.) e dalle case con occupazione per esterni (punto 2.b.). Di principio i laborator i contemplano principalmente l’ offerta di prestazioni socio - lavorative e integrative degli ospiti. La prod uzione ri veste un ruolo importante nell’ attiv ità svolta. I ricavi dell’ attività devono perciò essere in grado di coprire i costi variabili di produzione (salario ospiti, acquisti di materie prime, ecc.). I laboratori sono comunque tenuti a fatturare le se guenti spese vive: - vitto: in base alle tariffe stabilite con direttiva particolare, secondo la valutazione del s alario in natura da parte dell’ AVS/AI; per gli invalidi residenti in case con o senza occupazione, la fatturazione del past o non dovrà essere inviata all’ utente, ma alla struttura che lo accoglie e a cui egli paga già una retta che dà diritto ai tre pasti principali; - trasporto: da fatturare solo agli utenti di laboratori che abitano a casa propria. Le tariffe applicabili sono stabilite dalla S ezione; - prestazioni particolari: per esempio, abbigliamento di lavoro o materiale personale.
5. Altre soluzioni abitative Nel caso di soluzioni abitative maggiormente autonome (esempio: appartamenti protetti) non viene fatturata una retta, purché esse siano previste dalla pianificazione settoriale.
In considerazione della maggiore autonomia delle persone che beneficiano di tali soluzioni, la retta è sostituita da un contributo atto a coprire i costi reali generati (esempio: affitto e altri costi connes si).
6. Contributi aggiuntivi alla retta Le prest azioni speciali percepite dall’ utente preso a carico in interna to (vedi punto 2.a.) - quali l’ assegno per grande invali do ed eventuali indennità dall’ assicurazione infortuni, dalla cassa malati o da qualsi asi altra assicurazione - versate a causa di invalidità congenita o sopravvenut a devono essere incassate dall’ Istituto in aggiunta alla retta e proporzionalmente ai giorni di presenza effettiva.
7. Retta in caso di assenza In caso di assenza dell’ utente per ospedalizzazione o malattia, rientro in famiglia e vacanze in proprio, viene praticata una deduzione dalla retta pari a fr. 20. -- per giorno. In presenza di assenze superiori a 5 giorni mensili senza motivazioni particolari, quali quelle descritte sop ra, si dovrà tempestivamente informare la Cassa di compensazione AVS/AI responsabile del versamento della prestazione complementare.
8. Retta per utenti non domiciliati Le d isposizioni da osservare per l’ ammissione di utenti non domiciliati nel Cantone a i sensi del Codice Civile Svizzero sono emesse dalla Sezione, sulla base della «Convention intercantonale relative aux istitutions sociales» (i n seguito CIIS). A carico dell’ utente residente sul territorio Svizzero va di regola applicata la fatturazione prevista dalla garanzia finanziaria sottoscritta dal Cantone di domicilio. È compito del Cantone richiedere la copertura del deficit rimanente alle autori tà del luogo di domicilio dell’ invalido come previsto dalla CIIS. Gli utenti non residenti sul territo rio Svizzero sono tenuti a corrispondere l’ intero costo del collocamento.
9. Disposizioni particolari a) nelle strutture che ospitano minorenni e adulti, la fatturazione della retta completa prevista ai punti 2. e 3., deve iniziare dal momento in cui l’ utente ha matur ato il diritto alla rendita d’ invalidità, anche se si trova nel settore minorenni della stessa struttura; b) l’ utente che beneficia sia di una presa a carico diurna (centro diurno, casa con occupazione per esterni o laboratorio), sia di quel la in internato, soggiace alla fatturazione prevista per la presa a carico in int ernato (vedi punto 2.a.). Se l’ utente è preso a carico da due diverse istituzioni, quella con la presa a carico minore fat tura la quota prestabilita all’ istituzione che offre la presa a carico in internato; c) nei per iodi di chiusura completa dell’ istituto, le rette non devono essere fatturate; d) agli utenti in esternato che usufruiscono di periodi in internato si dovrà fatturare la retta come indicato ai punti 1., 2.a. e 6.; e) in caso di partecipazione a colonie o campi di vacanza organizzati dall’is tituto o da parte di servizi d’ integrazione che erogano prestazioni a beneficio del sussidio LISPI, si dovrà fatturare la retta come indicato ai punti 1., 2.a. e 6.; f) l’ utente c he beneficia di una presa a carico diurna (centro diurno o casa con occupazione per esterni), ridotta di almeno il 50% rispetto al tempo di presa a carico offerto, ha diritto ad una riduzione di franchi 2 0. -- . Nel caso di assenza dell’ utente ai sensi dell’ art. 7., la retta viene diminuita in modo proporzionale, conteggiando un importo giornaliero di franchi
10. -- .
10. Rimedi di diritto La retta è comunicata all’utente dalla Direzione dell’Istituto. L’ utente ha la facoltà di chiede re l’ approvazione formale della retta alla Sezione del sostegno a enti e attività sociali, entro 30 giorni dalla sua notifica. Contro l’ approvazione della Sezione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.
11. Entrata in vigore Le presenti D irettive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Esse abrogano quelle precedenti. Dipartimento della sanità e della socialità
La Consigliere di Stato: Il Diretto re della Divisio ne dell’ azione sociale: Patrizia Pesenti Martino Rossi Pubblicat e nel BU 2003 , 435.
Markierungen
Leseansicht