Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso
Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso (del 30 settembre 1996) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO - - d e c r e t a :
Scopo
Art. 1
La presente legge disciplina le modalità di applicazione della legislazione federale sul controllo delle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr).
Autorità competente
Art. 2
Il Consiglio di Stato è competente per emanare direttamente le disposizioni d'esecuzione demandate dal diritto federale ai Cantoni, con facoltà di delega delle proprie competenze alle unità amministrative a lui subordinate.
Procedura di ricorso
Art. 3
Contro le decisioni del Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso, vi è la possibilità di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.
Abrogazioni
Art. 4
Con la sua entrata in vigore la presente legge abroga la legge per l'esecuzione della legislazione federale sulle derrate alimentari del 16 luglio 1943.
Entrata in vigore
Art. 5
1 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore della legge. 1 Pubblicato nel BU 1996 , 383.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 – BU 1996, 383.
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