Decreto esecutivo concernente l’autorizzazione per l’esumazione e il trasporto di salme (6.1.1.6)
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Decreto esecutivo concernente l’autorizzazione per l’esumazione e il trasporto di salme

6.1.1.6 Decreto esecutivo concernente l’ autorizzazione per l’ esumazione e il trasporto di salme IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA RE PUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati gli articoli 155, 156 e 179 della legge sanitaria del 18 novembre 1954
1 ; su proposta del dipartimento delle opere sociali
2 , divisione dell’ igiene, d e c r e t a :
Autorizzazione per l’ esumazione Art. 1
1 L’ autorizzazione per l’ esumazione di una salma prima che siano trascor si 20 anni dalla sepoltura dev’essere chiesta all’ Uffici o della sanità dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.
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2 È soggetta ad una tassa di fr. 50. -- che è incassata dal Dipartimento.
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Autorizzazione per il trasporto di salme

Art. 2

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1 Il M unicipio, previo consenso dell’ Ufficio della Sanità, autorizza il trasporto di salme dal luogo dove è avvenuto il decesso, da Cantone a Cantone e a destinazione di altri Comuni senza particolari formalità.
2 Il trasporto all’ estero soggiace invece ad autorizzazione fatta con modulo ufficiale denominat o “carta di passo per salma”.

Tasse

Art. 3

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1 L’ autorizzazione per il trasporto di salma è esente da tasse per il trasporto da Comune a Comune nel Cantone e per il trasporto in altri cantoni.
2 L’ autor izzazione per il trasporto all’ estero è soggetta alla ta ssa di fr. 50. - . La tassa è incassata dal Municipio al momento della consegna della carta di passo per salma ed è riservata alla Cassa cantonale.

Compiti dei Municipi

Art. 4

Il municipio provvede ad inviare al dipartimento tempestivamente la copia di ogni “carta di passo” rilasciata. Le autorizzazioni devono portare un numero progressivo. Le tasse incassate devono essere riversate subito dal municipio alla Cassa cantonale.

Entrata in vigore

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore
7 con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1961 , 4.

1

Ora legge sulla promozione della salute del 18 aprile 1989.

2

Denominazione modificata in “Dipartimento della sanità e della socialità” DE del 12.3.2002 in vigore dal
15.3.2002 - BU 2002, 76.

3

Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

4

Cpv. modificato dal DE 16.12.2008; in vigore d al 1.1.2009 - BU 2008 , 722.

5

Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459; precedente modifica: BU 1969, 113.

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Art. modificato dal DE 8.7.1969; in vigore dal 11.7.1969 - BU 1969, 113.

7

Entrata in vigore: 20 gennaio 1961 - BU 1961, 4.
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