Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale (173.600)
    CH - TI

    Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale

    Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale (dell’8 novembre 2005) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5669 del Consiglio di Stato, d e c r e t a :

    Campo d’applicazione

    Art. 1

    1 La presente legge disciplina l’assegnazione e l’uso dei posteggi dello Stato in proprietà o in locazione per le esigenze degli impiegati dello Stato e dei docenti (in seguito denominati dipendenti) e dei magistrati.
    2 Essa si applica anche alle richieste presentate da studenti che frequentano stabili amministrativi e da terzi.

    Autorità competente

    Art. 2

    1 Le richieste d’autorizzazione per l’uso di un posteggio devono essere presentate in forma scritta al Dipartimento, che è competente per l’assegnazione, la gestione e la definizione delle condizioni d’uso, come pure per la determinazione delle tasse.
    2 Questa competenza può essere delegata ad altri servizi o istituti ed in modo particolare agli istituti scolastici.

    Autorizzazioni e contratti

    Art. 3

    L’assegnazione e l’uso dei posteggi sono stabiliti con contratto di diritto amministrativo o tramite autorizzazione.

    Condizioni d’uso

    a) In generale

    Art. 4

    1 Il singolo atto d’autorizzazione o il contratto possono prevedere condizioni d’uso particolari.
    2 È proibito concedere o trasferire a terzi l’uso del posteggio assegnato; eccezioni possono essere ammesse previa autorizzazione dell’autorità competente.
    3 L’accesso alle aree di posteggio è consentito durante gli usuali orari di lavoro; in casi particolari, l’autorità competente può estendere l’accesso all’area per 24 ore o per l’intero arco della settimana.
    4 In caso di perdita o di furto del sistema d’accesso all’area di parcheggio (chiave, telecomando o tessera), le spese di sostituzione vengono addebitate interamente al detentore.

    b) Veicoli elettrici

    Art. 5

    I posti auto riservati esclusivamente alla ricarica dei veicoli elettrici potranno essere occupati per un tempo orario massimo che verrà indicato nell’autorizzazione o nel contratto, alfine di garantire la rotazione fra gli utenti. In mancanza di indicazioni, il tempo orario massimo è limitato a 5 ore.

    Revoca e decadenza dell’autorizzazione

    Art. 6

    1 L’autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni momento, per motivi d’interesse pubblico, senza indennità.
    2 Essa è inoltre revocabile senza indennità in caso di violazione delle disposizioni legali o delle condizioni a cui è sottoposta.
    3 L’autorizzazione decade in caso di cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.

    Rescissione del contratto

    Art. 7

    1 Il contratto può essere disdetto con un termine di preavviso di 15 giorni, per la fine di un mese.
    2 Il contratto è sciolto alla cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.
    3 Per motivi d’interesse pubblico o in caso di violazione delle disposizioni legali o contrattuali, il

    Trasferimento

    Art. 8

    L’autorizzazione o il contratto possono essere trasferiti a terzi solo con il previo consenso dell’autorità competente.

    Criteri di assegnazione dei posteggi

    Art. 9

    1 Non vi è alcun diritto all’assegnazione di un posteggio.
    2 I posteggi sono riservati prioritariamente: a) b)
    3 Può essere riservato un numero limitato di posteggi per interventi urgenti di servizio e per gli utenti esterni.
    4 I posteggi restanti sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: a) b) c) d) e) f) g)
    5 Il posteggio nelle sedi scolastiche può essere assegnato ai docenti a rotazione secondo il grado di occupazione.

    Tasse

    Art. 10

    1 Per i posteggi assegnati secondo l’art. 9 cpv. 4 è dovuta una tassa d’uso, indipendentemente dal sistema di propulsione degli autoveicoli.
    2 Per i dipendenti, i magistrati e gli studenti, la tassa mensile è fissata entro un minimo ed un massimo secondo le seguenti categorie: a) b) c) d)
    3 Se un posteggio nelle sedi scolastiche è assegnato a rotazione, la tassa viene calcolata proporzionalmente.

    Esenzioni

    Art. 11

    È esente da tassa l’uso di posteggi per biciclette, ciclomotori, scooter e moto.

    Criteri di computo

    Art. 12

    1 Le tasse sono determinate secondo prudenziali criteri commerciali tenendo in considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente.
    2 Per i terzi, la tassa è stabilita sulla base delle condizioni di mercato locale.

    Adeguamento delle tasse periodiche

    Art. 13

    1 L’autorizzazione o il contratto possono prevedere che le tasse periodiche siano adeguate ad un indice, entro i limiti di legge.
    2 L’indicizzazione compete al Dipartimento.

    Modalità di pagamento

    Art. 14

    1 Per i dipendenti e i magistrati le tasse mensili sono dedotte dallo stipendio.
    2 In caso di delega agli istituti scolastici, le tasse mensili a carico dei docenti e degli studenti sono incassate dalla Direzione della scuola, che riverserà il relativo importo all’autorità competente.
    3 Per particolari esigenze amministrative o contabili, altre modalità d’incasso possono essere decise dall’autorità competente o, per delega, da altri servizi o istituti.
    4 Per i terzi, le modalità di pagamento sono stabilite nell’atto di autorizzazione o nel contratto.

    Responsabilità

    Art. 15

    1 Lo Stato declina ogni responsabilità per danni causati ai veicoli che si trovano nell’area di parcheggio e alle cose in essi contenute.
    2 L’impossibilità causata da terzi di occupare il posteggio assegnato non dà diritto a pretese nei confronti dello Stato.

    Sanzioni

    Art. 16

    1 I casi di occupazione abusiva di un posteggio vengono segnalati all’autorità competente per l’avvio di una procedura disciplinare.
    2 Sono riservate eventuali azioni di risarcimento danni.

    Rimedi giuridici

    Art. 17

    1 Contro le decisioni dell’autorità competente è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme previste dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 1
    2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 2

    Norma transitoria

    Art. 18

    Con l’entrata in vigore della presente Legge tutti i contratti stipulati secondo il regime previgente decadono e, su richiesta degli attuali beneficiari, verranno sostituiti da nuovi contratti od autorizzazioni retti dalla presente Legge; non v’è diritto acquisito al mantenimento della precedente tassa d’uso. III (BU 2006 , 28)

    Entrata in vigore

    1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge e modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
    2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore. 3 Pubblicata nel BU 2006 , 25.
    1 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

    2

    Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24.
    3 Entrata in vigore: 1° febbraio 2006 - BU 2006, 28.
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