Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri
Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri (del 16 dicembre 2002) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a :
Campo di applicazione
Art. 1
La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri.
Autorità competente
Art. 2
Il Consiglio di Stato: a) b) c) d)
Accordo intercantonale
Art. 3
Il Consiglio di Stato può concludere con il Governo del Canton Grigioni una convenzione avente per scopo il rilascio dei documenti d’identità ai propri cittadini.
Rimedi di diritto
Art. 4
1
1 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Entrata in vigore
Art. 5
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003. Pubblicata nel BU 2003 , 57.
1 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.
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