Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri
                            Legge  di applicazione alla legge federale sui documenti di identità  dei cittadini svizzeri  (del 16 dicembre 2002)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 1
                            La  presente  legge  disciplina  l’applicazione  della  legislazione  federale  sui  documenti  d’identità dei cittadini svizzeri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 2
                            Il Consiglio di Stato:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Accordo intercantonale
Art. 3
                            Il   Consiglio   di   Stato   può   concludere   con   il   Governo   del   Canton   Grigioni   una  convenzione avente per scopo il rilascio dei documenti d’identità ai propri cittadini.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
Art. 4
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 5
                            Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata  nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.  Pubblicata nel BU  2003  , 57.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.