Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RLCLArm) (del 23 giugno 2009) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’art. 2 cpv. 2 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 20 aprile 2009; d e c r e t a :
A. Autorità competenti
1. Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata 1 Art. 1 2 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione delle normative cantonali e federali sulle armi.
2 Il Servizio stabilisce inoltre i requisiti cui devono adempiere i richiedenti, le modalità d’uso e le condizioni di conservazione per le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. i) della legge.
2. Commissione d’esame
Art. 2
1 Il Dipartimento delle istituzioni nomina una Commissione d’esame, composta di un rappresentante la Polizia cantonale, un giurista e due armaioli, con i relativi sostituti, competente per l’esame delle nozioni di cui dispongono le persone richiedenti le patenti e le autorizzazioni federali e cantonali.
2 La Commissione può dotarsi di un regolamento interno.
3 Per le indennità è applicabile per analogia il Regolamento concernente le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.
3. Delega per l’esame porto d’armi
Art. 3
3 Il Servizio può delegare l’esecuzione dell’esame per l’ottenimento del permesso di porto d’armi a enti privati.
B. Patente per collezionista
1. Domanda
Art. 4
4 La domanda per l’ottenimento della patente deve essere presentata al Servizio mediante l’apposito modulo, cui devono essere allegati: a) b) c)
2. Esonero dall’esame
1
Nota marginale modificata dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente
modifica: BU 2014, 458.
2 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,
458.
3 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,
458.
4
Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,
458.
Art. 5
5 Il Servizio può esonerare dall’esame persone che in virtù della loro professione o della loro formazione militare manifestamente già dispongono delle nozioni indicate dall’art. 4 cpv. 2 lett. a) e b) della legge, e segnatamente agenti di polizia, guardie di confine e ufficiali dell’esercito.
3. Idoneità dei locali e dei mobili
Art. 6
Sono ritenuti idonei i locali e i mobili che presentano caratteristiche di sicurezza analoghe a quelle stabilite dalle normative federali sulle esigenze minime relative ai locali per il commercio delle armi.
C. Tasse
Art. 7
1 La tassa d’esame per la patente di collezionista è fissata a fr. 200.--.
2 La tassa per il rilascio della patente da collezionista è fissata a fr. 200.--.
D. Norma abrogativa
Art. 8
Il Regolamento del 17 ottobre 2000 della legge cantonale di applicazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogato.
E. Entrata in vigore
Art. 9
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2009. Pubblicato nel BU 2009 , 287.
5
Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,
458.
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