Decreto esecutivo Tariffario per le prestazioni del Dipartimento del territorio ai... (7.1.2.1.3)
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Decreto esecutivo Tariffario per le prestazioni del Dipartimento del territorio ai Comuni (art. 3 cpv. 2 LE)

Decreto esecutivo Tariffario per le prestazioni del Dipartimento del territorio ai Comuni (art. 3 cpv. 2 LE) (del 3 marzo 1993) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE DEL TICINO vista la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991, in particolare l’ art. 3 cpv. 2, d e c r e t a : Definizione Art. 1 Sono tenuti al pagamento delle tasse secondo il presente decreto i Comuni a cui il Dipartimento del territorio fornisce l a collaborazione prevista dall’ art. 3 cpv. 2 legge edilizia. Tasse Art. 2 1 Le tasse per l’ esam e dei progetti presentati nell’ ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia, sono calcolate secondo la presente tariffa oraria.
a. Procedura ordinaria fr. 85. - all’ ora
b. Procedura di notifica fr. 75. - all’ ora.
2 Oltre le tasse di cui al capoverso 1 sono a carico del richiedente eventuali spese per perizie, trasferte, ed altri costi. Incasso Art. 3 Le tasse per l’ esame dei progetti sono incassate dal Dipartimento del territorio. Adeguamento delle tariffe Art. 4 Le tariffe orarie fissate dall’ art. 1 sono periodicamente adeguate alle tariffe ufficiali della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA). Entrata in vigore Art. 5 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 15 marzo 1993. Pubblicato nel BU 1993 , 107 .
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