Decreto esecutivo concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori degli ap... (8.3.2.5)
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Decreto esecutivo concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori degli apiari

8.3.2.5: DE conc. le tariffe per le prestazioni degli ispettori degli apiari - 10 luglio 2001 concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori degli apiari (del 10 luglio 2001) IL CONSIGLIO DI STATO visto l’ art. 5 della Legge federale sulle epizoozie, del 1. luglio 1966; visto l’ art. 6, cpv. 4 della Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie (Legge sulle epizoozie) del 3 giugno 1969;

Indennità

Art. 1

Le prestazioni degli ispettori degli apiari operanti nel quadro della lotta contro le epizoozie sono retribuite come segue: a. indennità annua fr. 100.00 b. tariffa oraria - ispettori degli apiari e loro supplenti fr. 30.00 / ora - collaboratori ispettori degli apiari fr. 24.00 / ora c. trasferte per le trasferte e i pasti sono versate le indennità d’ uso per il personale dello Stato.

Corsi di formazione e aggiornamento

Art. 2

federale sulle epizoozie hanno diritto ai seguenti rimborsi: - per mezza giornata fr. 100.-- - per una giornata intera fr. 190.-- Per le trasferte e i pasti sono versate le indennità d’ uso per il personale dello Stato.

Presentazione dei conti

Art. 3

I conti devono essere presentati trimestralmente all’ Ufficio del veterinario cantonale, al più tardi entro 20 giorni dopo la fine di ogni trimestre.

Abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 4

Il presente decreto abroga il Decreto esecutivo concernente le tariffe per prestazioni degli ispettori degli apiari, degli ispettori del bestiame e del personale ausiliario, del 13 novembre 1995. Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1. Iuglio 2001. Pubblicato nel BU 2001 , 203.
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