Decreto esecutivo relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione
1 Decreto esecutivo relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione (del 14 maggio 1974) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - la Legge federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971, segnatamente gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 24 e 26; 1 - l’Ordinanza generale sulla protezione delle acque del 19 giugno 1972, segnatamente gli articoli 9 e 10; 2 - l’Ordinanza contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi del 19 giugno 1972, (OFLiq), segnatamente gli articoli 1, 5, 9, 10, 11, 12, 28, 31, 35, 36, 37 e 51; 3 su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità; 4 d e c r e t a : Art. 1 5 I Comuni sono tenuti ad allestire ed a tenere a giorno: a) il catasto comunale dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque (in seguito detto catasto) redatto secondo le disposizioni del Dipartimento della sanità e della socialità; b) il relativo piano di situazione comunale ove siano indicati i limiti delle zone di protezione S, A, B e C. Art. 2 1 I piccoli serbatoi sono contenitori la cui capacità utile è superiore a 400 litri e raggiunge 2’000 litri al massimo.
2 I serbatoi di media grandezza sono contenitori la cui capacità utile supera 2’000 litri, fino a
500’000 litri al massimo. Art. 3 Le zone di protezione S, A, B e C sono quelle definite agli articoli 9, 10, 11 e 12 dell’OFLiq. Art. 4 1 Il catasto è costituito dalla raccolta dei dati che definiscono le caratteristiche di ogni singolo serbatoio e del piano di situazione comunale.
2 I dati dei serbatoi sono quelli indicati agli articoli 28 e 31 dell’OFLiq. Art. 5 Il piano di situazione è costituito da una mappa del territorio comunale, in scala da
1:500 a 1:2’000, sulla quale è riportata l’ubicazione di ogni singolo serbatoio e la delimitazione delle zone di protezione S, A, B e C. Art. 6 I Comuni sono tenuti ad affidare l’allestimento del catasto e del relativo piano di situazione a persona competente, il cui nominativo deve essere comunicato al Dipartimento entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
1 Ora LF del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc).
2 Ora O del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc).
3 Ora O del 1° luglio 1998 contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq).
4 Ingresso modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
5 Art. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
2 Art. 7 Il Dipartimento può imporre coattivamente l’esecuzione dei provvedimenti di cui all’art. 6 ed eseguirli a spese di chi vi sia tenuto. Art. 8 I tempi per la raccolta dei dati del catasto sono stabiliti, dall’entrata in vigore del presente decreto, come segue: a) Comuni con meno di 100 case abitate, entro 6 mesi; b) Comuni con 100 fino a 300 case abitate, entro 8 mesi; c) Comuni con 300 fino a 600 case abitate, entro 10 mesi; d) Comuni con 600 fino a 900 case abitate, entro 12 mesi; e) Comuni con più di 900 case abitate, entro 14 mesi. Art. 9 Nei termini previsti all’articolo precedente i Comuni forniscono al Dipartimento i dati relativi ai serbatoi ubicati sul proprio territorio valendosi di appositi questionari messi a disposizione dall’Autorità cantonale. Art. 10 Il Dipartimento provvede alla registrazione e all’elaborazione dei dati forniti dai Comuni. Art. 11 1 Le singole disposizioni concernenti la revisione e i lavori di aggiornamento dei serbatoi ed i relativi termini di esecuzione sono emanati dal Dipartimento sulla scorta degli articoli 36 e 51 dell’Ordinanza contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi del 19 giugno
1972.
2 Una copia delle disposizioni di revisione è inviata al proprietario dell’impianto e al Municipio interessato.
3 Una copia delle disposizioni dei lavori di aggiornamento è inviata al proprietario, al Municipio interessato e alla ditta che ha effettuato la revisione del serbatoio. Art. 12 1 Il Dipartimento in collaborazione con i Municipi controlla a che le revisioni e i lavori di aggiornamento dei serbatoi siano eseguiti a regola d’arte.
2 Un rapporto sullo stato di ogni singolo serbatoio e delle sue installazioni annesse, a lavori di aggiornamento ultimati, sarà redatto su appositi formulari messi a disposizione dell’autorità cantonale. Art. 13 Con il presente decreto sono abrogati gli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito del 23 febbraio 1971. Art. 14 Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, dopo l’approvazione del Consiglio federale. Approvato il 12 agosto 1974 dal Consiglio federale ai sensi dell’articolo 5 cpv. 4 della Legge federale 8 ottobre 1971 contro l’inquinamento delle acque 6 . Pubblicato nel BU 1974 , 243.
6 Ora LF del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc).
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