Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino alla convenzione intercantonale relativa all’esercizio della professione di infermiere
                            Decreto legislativo  concernente l’  adesione del Cantone Ticino  alla convenzio  ne intercantonale relativa all’  esercizio  della professione di infermiere  (del 26 giugno 1950)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE DEL TICINO  richiamati gli  art  . 14 e 18 della legge sanitaria cantonale del 23 giugno 1924;  riconosciuta  l’  opportunità  di  aderire  alla  convenzione  intercantonale  approvata  dal  Consiglio  federale il  7 giugno 1948 e riguardante l’  esercizio della professione di infermiere,  d e c r e t a :  Art  . 1  Il  Consiglio  di  Stato  è  autorizzato  ad  aderire  alla  convenzione  interca  ntonale  relativa  all’  esercizio della professione di infermiere, adottata in data 8 settembre 1947 dalla conferenza dei  direttori dei dipartimenti d’ igiene dei Cantoni.  Art. 2  Il  C  onsiglio  di  Stato  emanerà  le  di  sposizioni  regolamentari  per  l’  applicazione  della  convenzione sul territorio cantonale.  Art. 3  Il  presente  decreto  entra  in  vig  ore,  trascorsi  i  termini  per  l’  esercizio  del  diritto  di  referendum, con la sua pubblicazione nel  Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Pubblicato nel BU il 4 agosto 1950.