Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada
1 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada (dell’8 gennaio 2008) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’art. 2 cpv. 1 lett. a) ed i) della Legge di applicazione alla legge federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985, d e c r e t a : Capitolo I Scopo
Scopo
Art. 1
Le presenti norme hanno lo scopo di regolamentare la circolazione di veicoli cingolati destinati alla circolazione su suolo innevato (slitte a motore e veicoli per la preparazione delle piste) come pure la circolazione al di fuori delle strade rispettivamente su strade che non sono adatte o non sono manifestamente loro destinate (art. 43 LCStr) di veicoli a motore secondo l’art.
7 LCStr. Capitolo II Circolazione di slitte a motore e veicoli per la preparazione delle piste
Principio
Art. 2
La circolazione con slitte a motore e veicoli per la preparazione delle piste è autorizzata unicamente su strade innevate alle seguenti condizioni: a) b) c)
Eccezioni
Art. 3
1 Sono autorizzate, ossequiate le condizioni di cui alle lett. b) e c) dell’art. 2: a) b) c)
2 Per giustificati motivi la Sezione della circolazione può, sentiti i competenti Servizi del Dipartimento del territorio, autorizzare corse al di fuori dei casi di cui al capoverso precedente.
3 Sono riservate le disposizioni federali concernenti in particolare la circolazione dei veicoli militari e della protezione civile.
Responsabilità
Art. 4
Il transito su percorsi per i quali non è riconoscibile l’esistenza di un servizio d’apertura invernale non implica la responsabilità dell’ente pubblico proprietario. Capitolo III Circolazione fuori strada o su strade non adatte o manifestamente non destinate ai veicoli
Principio
Art. 5
La circolazione al di fuori delle strade rispettivamente su strade che non sono adatte o non sono manifestamente loro destinate (art. 43 LCStr) di veicoli a motore secondo l’art. 7 LCStr è vietata.
Eccezioni
2
Art. 6
1 Il divieto non si applica: b)
2 Il Consiglio di Stato può, previa consultazione dei Municipi interessati, definire zone riservate agli sport motoristici fuoristrada, tenuto conto delle esigenze della protezione ambientale, della natura, della sicurezza e della tranquillità pubblica.
3 Restano riservate le disposizioni del Capitolo II.
Deroghe
a) Autorità competente
Art. 7
1 Il Municipio è l’autorità competente per concedere autorizzazioni speciali in deroga all’art. 5.
2 La domanda d’autorizzazione va inoltrata in forma scritta e deve indicare il motivo della richiesta e il tratto da percorrere.
3 Nel decidere, il Municipio tiene conto della tipologia del percorso, del contesto territoriale ed ambientale in cui esso si inserisce, del suo stato momentaneo e delle caratteristiche del veicolo.
4 La decisione deve essere trasmessa alla Sezione della circolazione e al Dipartimento del territorio.
b) Condizioni
Art. 8
1 L’autorizzazione speciale è rilasciata alle seguenti condizioni: a) b) c)
2 L’autorità di rilascio può sottoporre l’autorizzazione ad ulteriori condizioni e in particolare alla stipulazione di una particolare assicurazione di responsabilità civile.
3 Il rilascio dell’autorizzazione deve tener conto delle esigenze della protezione ambientale, della natura, della sicurezza e della tranquillità pubblica.
Manifestazioni
Art. 9
Il Municipio può, sentiti i competenti Servizi del Dipartimento del territorio, concedere l’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative, culturali o di altro tipo. Per le manifestazioni sportive si applicano pure gli art. 37 e seguenti del Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RLACS).
Durata
Art. 10
1 L’autorizzazione è rilasciata per un periodo limitato, comunque non superiore a tre anni. Essa può essere rinnovata su richiesta.
2 L’autorizzazione può essere revocata se le circostanze che ne hanno determinato la concessione non sussistono più o se il beneficiario non rispetta le condizioni alle quali era vincolata.
Tasse
Art. 11
La concessione e la revoca dell’autorizzazione sono soggette a una tassa compresa fra fr. 20.-- e fr. 300.--. Capitolo IV Disposizioni finali e penali
Norme di comportamento
Art. 12
La LCStr e le relative ordinanze di applicazione si applicano per analogia.
Vigilanza
Art. 13
Gli agenti della Polizia cantonale e comunale, gli agenti di società di sorveglianza privati espressamente autorizzati dai Municipi, i guardacaccia e pesca, i forestali e le guardie della natura denunciano alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, le infrazioni al presente Regolamento.
Contravvenzioni
3 Art. 14 Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punibili a norma dell’art. 22 Legge di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985.
Entrata in vigore
Art. 15
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 1 Pubblicato nel BU 2008 , 17.
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Entrata in vigore: 11 gennaio 2008 - BU 2008, 17.
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