Decreto legislativo concernente le tasse di cancelleria per legalizzazioni di atti e per il rilascio di atti o estratti
                            1  Decreto legislativo  concernente le tasse di cancelleria per legalizzazioni  di atti e per il rilascio di atti o estratti  (del 18 dicembre 2013)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 20 novembre 2013 n. 6877 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  Le tasse che la Cancelleria dello Stato è tenuta ad applicare per legalizzazione o rilascio  di atti, certificati o estratti sono stabilite come segue:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  per la legalizzazione di atti di stato civile  fr. 18.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  per la legalizzazione di atti pubblici notarili  fr. 35.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  per la legalizzazione di ogni altro atto pubblico  fr. 30.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  per la legalizzazione di atti rilasciati dai Servizi  dell’Amministrazione cantonale  fr. 30.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  per il rilascio di un certificato o dichiarazione  fr. 30.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  per l’estratto di protocollo e per ogni pagina  fr. 13.--  Art. 2  Il decreto legislativo concernente le tasse di cancelleria per le legalizzazioni di atti, per il  rilascio di atti, documenti o estratti e per prestazioni diverse, del 16 dicembre 1991, è abrogato.  Art. 3  Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed  entra in vigore il 1° gennaio 2014.  Pubblicato nel BU  2013  , 592.