Legge sull’organizzazione delle autorità penali minorili
                            Legge  sull’organizzazione   delle   autorità  penali minorili  (del   24  giugno  2010)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  il   messaggio  9   dicembre  2009  n.    6307  del  Consiglio  di Stato;  -  il   rapporto  9   giugno   2010   n. 6307  R    della   Commissione  della  legislazione,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  1  La  presente  legge  disciplina    l’organizzazione  e    le  competenze  delle  autorità  penali  minorili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Magistratura  dei  minorenni
                        
                        
                    
                    
                    
                a. Organizzazione
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  magistratura    dei  minorenni  si  compone  di  un  magistrato  dei  minorenni  e    di  un  sostituto;  essa   ha  giurisdizione  sull’intero  Cantone  e   ha  sede  a Lugano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   magistrato   dei   minorenni  dirige   l’ufficio  e   vigila   sul   suo  funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Egli   si    avvale  di un   servizio  minorile  composto  di    educatori  specializzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  Competenze  Art.  3  1  Il  Magistrato  dei  minorenni  conduce  l’istruzione,  emette   i decreti   d’accusa  e   le    decisioni  di  promozione  dell’accusa,  sostiene  l’accusa   davanti  al Tribunale  dei  minorenni  e esercita   le  altre  competenze  attribuitegli   dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Magistrato  dei  minorenni  rilascia  la  dichiarazione  di  esecutività    (procedura  di  exequatur)    delle  decisioni  penali  definitive    e    esecutive  di  uno  Stato  estero.  La  decisione  può  essere  impugnata  mediante  appello  alla  Corte   di    appello  e   di    revisione  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.    Protezione  della  gioventù  Art.  4  1  Il  magistrato    dei    minorenni  promuove  e   vigila  le  iniziative  intese  a  salvaguardare  gli  interessi  morali  dei  minorenni  ed  ha  in    particolare  la    facoltà  di    visitare   gli  istituti   pubblici   e privati  per  i  minorenni  soggetti  alla  sua  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   collabora  con  i  magistrati   degli   altri  cantoni  e   con  le autorità  che  si occupano  della  protezione  e  dell’educazione  della  gioventù.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tribunale  dei   minorenni
                        
                        
                    
                    
                    
                a. Organizzazione
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Tribunale  dei  minorenni  è   composto   di un  presidente  e di    due  giudici;  vi sono  inoltre  un  presidente   supplente   e   due  membri  supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   presidente  e   il  suo  supplente  sono  scelti  tra  i  magistrati   che  non  sono  membri  di    un’autorità  penale  e  gli ex  magistrati;   è applicabile  per  analogia  l’articolo  52  capoverso  3 della  legge  del  10  maggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006  sull’organizzazione  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  membri  e   i  loro   supplenti  devono  avere  una  formazione  in    psichiatria,  psicologia  o   pedagogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  Competenze  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Tribunale  dei   minorenni  esercita  le    competenze  attribuitegli  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   presidente  del  Tribunale   dei  minorenni  giudica  sulle   opposizioni  ai    decreti  d’accusa  concernenti  le  contravvenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  del  giudice   dei   provvedimenti   coercitivi:
                        
                        
                    
                    
                    
                competenze
                            Art.  7  L’Ufficio  del  giudice  dei  provvedimenti   coercitivi  esercita  le  competenze  attribuite  dalla  legge  al    giudice  dei  provvedimenti   coercitivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv.   introdotto  dalla  L 14.12.2015;  in vigore   dal  5.2.2016  -  BU  2016,  42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corte  dei  reclami  penali:   competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  reclami  penali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni   del  magistrato  dei  minorenni  in    materia   di    esecuzione  è   dato  ricorso  alla   Corte  dei  reclami   penali  entro  il   termine  di    dieci  giorni;   è   applicabile  per  analogia  l’articolo  39  della   legge  del  20   marzo  2009  di    diritto  processuale  penale  minorile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corte  di  appello   e di  revisione  penale:  competenze  Art.  9  La  giurisdizione   d’appello  in materia  penale  minorile  è   esercitata  dalla   Corte  di    appello   e  di  revisione  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  per  le contravvenzioni  del  diritto   cantonale  Art.  10  La  procedura  per  i  reati  previsti   nel  diritto  cantonale  è   retta  dalla   legge   federale  del  20  marzo  2009  di    diritto  processuale  penale   minorile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mediazione
                            Art.  11  Il   Consiglio  di  Stato  disciplina  le  modalità  e    la  procedura    della    mediazione  e    fissa  i  requisiti  per  l’ammissione   all’attività  di    mediatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divieto  di  pubblicità  Art.  12  1  È  fatto  divieto  ai  mezzi  di   informazione  di  pubblicare     notizie  che     consentano  l’identificazione  di    minori   coinvolti  quali  autori  o   vittime  di    reati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  viola    il   divieto  è    punito  dal  Dipartimento    competente  con    la  multa  fino  a    1'000  franchi;  è  applicabile  la    legge  sulla   procedura   amministrativa   (LPAmm)  del  24  settembre   2013.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  la    decisione  del  Dipartimento  è   data  facoltà  di ricorso  al Consiglio  di    Stato,   la    cui  decisione  è  impugnabile  davanti   al    Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esecuzione:  collaborazione  degli   enti  pubblici  Art.  13  Gli  enti  pubblici   sono   tenuti  a   collaborare  con  il magistrato  dei  minorenni   per   l’esecuzione  delle  sanzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conservazione  e   consultazione  degli  atti  Art.  13a  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  atti  delle  procedure  penali  che  non  sfociano  in una  sentenza  del  giudice  del  merito  sono  conservati  dal  Magistrato  dei   minorenni,  quelli  in    cui   è   stata  emanata   una  sentenza  di    merito  dal  Tribunale  dei    minorenni  e    quelli  d’esecuzione  dall’autorità  competente.    Il   Consiglio  di  Stato  stabilisce  i  termini   di    conservazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Magistrato   dei   minorenni  decide  sulla  consultazione   di atti  di procedure  concluse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ispezione  degli  atti   di un  processo  e   l’estrazione  di    copie  può  essere  permessa  a chi   giustifica   un  interesse  giuridico  legittimo  che  prevale  sui    diritti    personali  delle    persone  implicate  nel  processo,  segnatamente  su quelli  delle  parti,   del  denunciante,   dei  testimoni  e   dei  periti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   decisioni  concernenti  la    consultazione   degli  atti  sono  impugnabili  mediante  reclamo  alla   Corte  dei  reclami  penali  del    Tribunale  di  appello  entro  10  giorni;  si  applica  per  analogia    la  procedura  prevista  agli  articoli   379   e   seguenti  del  Codice  di procedura  penale   del  5 ottobre  2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorsi  i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la    presente   legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   l’entrata  in    vigore.  4  Pubblicata  nel  BU  2010  ,  332.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dalla   L   14.12.2015;  in    vigore  dal   5.2.2016  - BU  2016,  42.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art.  introdotto   dalla   L   14.12.2015;  in    vigore   dal  5.2.2016  - BU  2016,  42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Entrata   in vigore:  1° gennaio  2011   -  BU  2010,  332.