Decreto esecutivo concernente il canone d’acqua
Decreto esecutivo concernente il canone d’acqua (del 16 ottobre 2019) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la modifica della legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUFI) adottata il 22 marzo 2019 ed in vigore dal 1° gennaio 2020 (RU 2019 3099-3101); considerato l’art. 22 della legge sull’utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA), decreta: Art. 1 Il canone annuo per l’utilizzazione delle acque pubbliche di superficie a fini idroelettrici è fissato in 110 franchi per chilowatt lordo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024. Art. 2 Gli impianti idroelettrici con una potenza lorda media sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo; per gli impianti idroelettrici con una potenza lorda media compresa tra
1 e 2 MW è applicato un aumento lineare fino all’aliquota fissata all’art. 1. Art. 3 Sono riservate possibili decisioni derogatorie in casi speciali, avuto riguardo in particolare ad eventuali diritti acquisiti dei concessionari. Art. 4 Il Dipartimento delle finanze e dell’economia è incaricato di applicare il presente decreto. Art. 5 È abrogato il decreto esecutivo concernente l’adeguamento del canone d’acqua del 23 novembre 2010. Art. 6 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020. Pubblicato nel BU 2019 , 362.
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